Urbanistica
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Distanze minime tra edifici: obbligo di arretramento e computo dei balconi

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 12677/2026 ribadisce che balconi e passerelle di particolari dimensioni rientrano nel calcolo delle distanze tra edifici, applicando in modo inderogabile l’art. 9 d.m. 1444/1968 come integrazione dell’art. 873 c.c. nei rapporti tra privati.

Quando si tratta di distanze legali tra edifici non sussistono interpretazioni elastiche o adattamenti di fatto, in quanto si tratta di norme destinate a garantire una disciplina uniforme sul territorio nazionale in merito alla corretta relazione tra costruzioni su fondi attigui. Su questo presupposto si innesta l’ordinanza n. 12677/2026 della Corte di Cassazione, la quale conferma che la disciplina urbanistica sulle distanze minime opera in modo vincolante anche nei rapporti tra privati.
La controversia riguarda un fabbricato ritenuto non conforme alla distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate, con particolare riferimento alla qualificazione di balconi e passerelle strutturali. La Corte d’Appello di Roma aveva considerato tali strutture parte del corpo di fabbrica, ordinando quindi l’arretramento dell’edificio. La Cassazione rigetta il ricorso e stabilisce che le strutture aggettanti di rilevanti dimensioni, che possano incidere sulla fruibilità dell’immobile, devono essere incluse nel calcolo delle distanze legali, confermando l’applicazione inderogabile della disciplina urbanistica nei rapporti tra privati.


Distanze tra edifici e balconi a sbalzo

Nel caso di specie, una società realizza una nuova costruzione ma i proprietari di un immobile adiacente sostenevano che essa violasse le distanze minime previste dalla normativa urbanistica e di conseguenza ne chiedevano la demolizione e il risarcimento dei danni.
La società, di contro, difendeva la legittimità dell’opera.
I giudizi in merito sono stati differenti infatti, il Tribunale di Frosinone di primo grado aveva respinto le richieste dei privati ritenendo rispettate le distanze tra edifici ma la Corte d'Appello di Roma invece ordinava alla società di arretrare il fabbricato.
Il punto centrale della questione riguardava il calcolo delle distanze tra edifici. Secondo i proprietari dei fondi confinanti, alcune strutture a sbalzo, balconi e passerelle molto ampie, dovevano essere considerate parte integrante del fabbricato e quindi incluse nel conteggio della distanza minima di 10 metri prevista dalla normativa urbanistica.
La società, al contrario, sosteneva che tali elementi non dovessero incidere sul calcolo, richiamando una distinzione tra parti strutturali dell’edificio e semplici sporgenze.

Quindi la società impugna la decisione della Corte d’Appello davanti alla Corte di Cassazione.

Distanze legali tra fabbricati: balconi e passerelle rientrano nel calcolo secondo la Cassazione

La Suprema Corte rigetta il ricorso della società costruttrice precisando che “(l)a Corte di appello, richiamando giurisprudenza consolidata (…) ha quindi individuato, sulla scorta dei rilievi peritali non contestati, la normativa applicabile, richiamando la collocazione dei manufatti e la classificazione della zona, accertando che la distanza tra costruzioni deve essere di 10 metri (…) e, seppure con una motivazione stringata, ha rilevato, con un accertamento in fatto che non si espone a censure in sede di legittimità, l’errato modus procedendi utilizzato dal c.t.u. in prime cure nella parte in cui non ha attribuito rilievo alle passerelle balconate misurando la distanza tra parete (filo interna della balconata) e fabbricati antistanti, nonostante presentino consistenza edilizia e siano destinati al transito o alla permanenza di persone. (…) È principio consolidato di questa Corte (…) che in tema di distanze tra fabbricati, nel caso in cui il regolamento locale non preveda distanza alcuna - ... - o ne preveda inferiori a quelle minime prescritte per zone territoriali omogenee dall'art. 9 del d.m. n. 1444/1968, questa inderogabile disciplina si inserisce automaticamente, con immediata operatività nei rapporti tra privati, in virtù della natura integrativa del regolamento rispetto all'art. 873 c.c.”
Secondo la Corte d’appello, sulla base di perizie non contestate, nella zona in questione deve essere rispettata la distanza minima di 10 metri tra costruzioni, inoltre il consulente tecnico di primo grado aveva commesso un errore non considerando le passerelle e i balconi come parte del fabbricato. Tali elementi, essendo strutture edilizie destinate all’uso delle persone, devono invece essere inclusi nel calcolo delle distanze. Inoltre, in assenza di una disciplina locale conforme ai limiti minimi previsti dal d.m. 1444/1968, trova sempre applicazione diretta la disciplina nazionale.
Quindi per la società resta fermo l’obbligo di arretrare l’edificio.

In definitiva...

Gli elementi architettonici esterni aggettanti, se funzionali e di dimensioni significative, possono incidere nel computo delle distanze legali.

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Keywords: distanze tra edifici, balconi a sbalzo, art. 9 d.m. 1444/1968, art. 873 c.c., distanze legali edifici.

FAQ TECNICHE: Distanze tra edifici: balconi a sbalzo e regola dei 10 metri | Ingenio

Che cosa si intende per distanza legale tra edifici?
La distanza legale tra edifici è la separazione minima che deve intercorrere tra costruzioni poste su fondi diversi. In molte zone urbanistiche trova applicazione il limite di 10 metri tra pareti finestrate previsto dall'art. 9 del D.M. 1444/1968. Tale disciplina integra l'art. 873 c.c. e può prevalere sui regolamenti locali incompatibili.

I balconi a sbalzo devono sempre essere considerati nel calcolo delle distanze?

No. La giurisprudenza distingue tra semplici elementi ornamentali e strutture aventi consistenza edilizia significativa. Quando balconi, terrazzi o passerelle sono idonei alla permanenza o al transito delle persone, possono essere considerati parte integrante dell'edificio ai fini del computo delle distanze.

Qual è la normativa principale richiamata dalla Cassazione?

La decisione richiama l'art. 9 del D.M. 1444/1968 e l'art. 873 del Codice Civile. La Corte ribadisce che le distanze minime previste dal decreto ministeriale hanno carattere inderogabile. Eventuali discipline locali meno restrittive non possono ridurre tali limiti.

In quali casi può essere ordinato l'arretramento di un edificio?

L'arretramento può essere disposto quando la costruzione viola le distanze legali previste dalla normativa urbanistica applicabile. L'accertamento avviene generalmente mediante consulenza tecnica e verifica dello stato dei luoghi.

Quali verifiche progettuali devono essere effettuate prima della realizzazione?

Occorre verificare la classificazione urbanistica dell'area, la presenza di pareti finestrate, i regolamenti edilizi locali e l'eventuale incidenza di balconi, logge, terrazzi o passerelle sul calcolo delle distanze. È opportuno effettuare rilievi metrici dettagliati già nella fase progettuale.

Sono richiesti controlli specifici durante l'esecuzione dei lavori?

Sì. Direzione lavori e progettista devono verificare che le quote e gli ingombri effettivamente realizzati coincidano con quelli autorizzati. Particolare attenzione deve essere dedicata agli elementi aggettanti che possono modificare il rispetto delle distanze legali.

Quali errori devono essere evitati nel calcolo delle distanze?

L'errore più frequente consiste nell'escludere dal computo elementi che, pur sporgenti, hanno una funzione stabile e una rilevante consistenza edilizia. Occorre inoltre evitare di applicare esclusivamente regolamenti locali senza verificare la compatibilità con i limiti inderogabili del D.M. 1444/1968.

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