EUDR: voto dell’Europarlamento sulle modifiche e rinvio, soddisfazione di FederlegnoArredo
Il voto del Parlamento europeo sulle modifiche al Regolamento UE contro la deforestazione (EUDR) sposta in avanti l’applicazione e ridisegna alcune responsabilità in filiera. Per chi lavora nel legno-arredo e per chi acquista legno e derivati, il tema è operativo: nuove scadenze, ruoli e gestione documentale.
La revisione mirata dell’EUDR entra nella fase conclusiva dell’iter istituzionale. Per il settore legno-arredo, e più in generale per una filiera che tocca anche approvvigionamenti in edilizia, le modifiche hanno un impatto diretto su tempi e organizzazione della compliance. In questo aggiornamento sintetizziamo l’esito del voto, le nuove scadenze e i punti evidenziati da FederlegnoArredo, indicando quali aspetti tecnici conviene presidiare subito (tracciabilità e archiviazione delle evidenze) in attesa della pubblicazione definitiva.
UDR, FEDERLEGNOARREDO: BENE APPROVAZIONE MODIFICHE DELL’EUROPARLAMENTO
Feltrin: Rinnoviamo soddisfazione, il nuovo testo integra i punti essenziali che FederlegnoArredo ha portato avanti
| FederlegnoArredo accoglie con favore il voto del Parlamento europeo, che con 405 sì ha modificato il Regolamento europeo sulla deforestazione (EUDR). “Rinnoviamo la nostra soddisfazione per il risultato raggiunto: il nuovo testo recepisce, infatti, i punti essenziali che abbiamo sostenuto e portato avanti con coerenza e impegno, per garantire la piena tutela degli obiettivi ambientali senza compromettere la competitività delle nostre imprese” commenta il presidente di FederlegnoArredo, Claudio Feltrin. "È la conferma del ruolo di rappresentanza strategica irrinunciabile svolto dalla Federazione, che ha saputo farsi portavoce delle esigenze concrete delle imprese lungo tutta la filiera del legno-arredo – aggiunge Feltrin –. È stato portato avanti un lavoro intenso e continuativo, fondato sul dialogo e sul confronto costante con le istituzioni europee e italiane coinvolte, alle quali va il nostro ringraziamento per la disponibilità dimostrata. Parallelamente, FederlegnoArredo ha consolidato un’alleanza operativa con altri settori interessati dal regolamento costruendo così una preziosa coalizione d'intenti”. Tra i punti dell'accordo che ricalcano quanto richiesto da FederlegnoArredo, unitamente al posticipo dell’applicazione: la responsabilità della due diligence esclusivamente a carico degli operatori che immettono per primi il prodotto sul mercato e l’obbligo di conservare il numero di riferimento della dichiarazione iniziale solo per il primo operatore a valle, senza obbligo di trasmissione lungo la catena. Il testo passa ora in Consiglio, passo necessario per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entro la fine dell'anno. “La nostra filiera ha affrontato finora un vero e proprio percorso a ostacoli, col rischio di disposizioni difficilmente applicabili e tempistiche di attuazione e ristrette: una spada di Damocle soprattutto per le piccole e medie imprese. La conferma del rinvio è un segnale importante, non solo per le imprese italiane, ma per tutta la filiera europea del legno-arredo. Protezione ambientale e forza del settore industriale devono avanzare insieme, per rendere la sostenibilità davvero realizzabile” conclude Feltrin. Milano, 17 dicembre 2025 |
A cura della redazione di INGENIO
1) Quando entrerà in applicazione l’EUDR dopo le modifiche votate?
Il pacchetto approvato in Parlamento prevede un rinvio di un anno: applicazione dal 30 dicembre 2026 per operatori e trader “grandi”, e dal 30 giugno 2027 per micro e piccole imprese, secondo le indicazioni pubbliche del Parlamento europeo. L’efficacia pratica dipende però dalla formale adozione e dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale UE dell’atto modificativo.
2) Chi è responsabile della due diligence statement secondo l’impostazione confermata dalle modifiche?
Il principio evidenziato nelle comunicazioni istituzionali è che la responsabilità di presentare la due diligence statement ricade sul soggetto che immette per primo il prodotto sul mercato UE (o lo esporta), non su chi lo commercializza successivamente.
3) Cosa cambia per gli operatori “a valle” (downstream) nella filiera legno-arredo?
Le modifiche puntano a ridurre gli obblighi informativi e di reporting per gli attori downstream, introducendo e precisando la definizione di downstream operator (operatori che immettono sul mercato prodotti realizzati usando prodotti già coperti da una dichiarazione). In pratica, l’intento è evitare che ogni passaggio della catena replichi gli stessi adempimenti; resta però la necessità di garantire tracciabilità e disponibilità delle evidenze.
4) Che impatto ha la revisione sulle PMI e sulle micro/piccole imprese?
Il rinvio è presentato come misura per rendere più gestibile l’adeguamento, soprattutto in presenza di criticità applicative e di sistema informativo. Inoltre, per alcune categorie (micro e piccoli soggetti in specifiche condizioni) sono previste forme di dichiarazione semplificata/una tantum.
5) Il comunicato parla di “numero di riferimento” della dichiarazione: cosa significa operativamente?
Il punto riguarda la gestione del riferimento della dichiarazione iniziale di due diligence (DDS): l’obiettivo delle modifiche è limitare l’obbligo di conservazione/gestione lungo la catena, evitando trasmissioni ridondanti.
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