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I prelievi di calcestruzzo in opera, chi li deve eseguire?

A seguito della richiesta di chiarimento da parte di ALIG in relazione alla sentenza n. 3134/2022, del TAR Lazio, pubblicata il 18.03.2022, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha fornito alcune indicazioni su come i Laboratori dovranno operare. In questo articolo una sintesi con qualche consiglio.

Dopo la sentenza n. 3134/2022 del TAR Lazio, come si devono comportare i laboratori?

Con nota M_INF.CSLP.RU n. 6283 del 18/05/2023  (che è possibile scaricare anche in ALLEGATO), il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha risposto ad una richiesta della ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA E GEOTECNICA (ALIG), acquisita al prot. STC n. 3730 del 07.04.2022, in merito al comportamento che devono assumere i laboratori, Ufficiali ed Autorizzati, D.P.R. n. 380/2001- art. 59 - comma 1 e comma 2 per intenderci, in conseguenza della sentenza n. 3134/2022, del TAR Lazio, pubblicata il 18.03.2022.

La risposta era dovuta e le disposizioni fornite danno esecuzione ai contenuti della sentenza seppure nelle more del, doveroso, ricorso al Consiglio di Stato promosso per l’annullamento della sentenza, sottoscritto ad adiuvandum da tutte le maggiori associazioni di categoria (ALGI, ALIG, ALPI, MASTER) e verso il quale si è costituito anche il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Non entrerò nel merito delle molteplici ragioni sulle quali è fondato il ricorso, ragioni che sono supportate da solidi riferimenti, tecnici e giuridici, ma sarebbe stato sufficiente, da parte del TAR Lazio, acquisire l’art. 3, comma 1, del D.L. 32/2019 convertito in L. 55/2019, che ha previsto:

“Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni: 0a) all’articolo 59, comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti»”.


in quanto dalla lettura del combinato disposto della suddetta lettera «c-bis» e del paragrafo 8.5.3 delle NTC 2018, ai fini delle prove di caratterizzazione meccanica sarebbe disceso esplicitamente l’obbligo, per le costruzioni esistenti, di far eseguire il prelievo di campioni dalle strutture esistenti da parte di uno dei laboratori di cui all’articolo 59 del D.P.R. 380/2001.

Avrebbe condotto a conclusioni analoghe anche il ricorso al più elementare buon senso che dovrebbe vedere, nei casi specifici che riguardano la garanzia della sicurezza di utilizzazione delle strutture e della pubblica incolumità, il principale organo tecnico nazionale, il CSLLPP -STC, consultato e non subordinato al parere “amministrativo”.

La nota di chiarimento del CSLP

Detto ciò, nelle more del pronunciamento del Consiglio di Stato, ritengo opportuna la lettura, della suddetta nota del STC, dalla quale estrapolare gli aspetti significativi per la più corretta erogazione del servizio, di pubblica utilità, da parte dei laboratori Ufficiali ed Autorizzati.

Nella prima parte della nota il STC da notizia che il TAR Lazio, con la richiamata sentenza ha annullato i paragrafi 8.5.3, 11.2.2, 11.2.5.3 delle NTC di cui al DM 17.01.2018 nei quali era previsto, “ex multis”, che il prelievo dei campioni dalla struttura deve essere effettuato a cura di un Laboratorio di cui all’art. 59 del DPR 380/2001.

Il Servizio rileva che la sentenza n. 3134/2022 del T.A.R. Lazio ha disposto:

“l’annullamento (nelle sole parti riguardanti i prelievi e i carotaggi e non l’esecuzione delle prove) dei seguenti paragrafi delle NTC 2018 :

n. 8.5.3 nella parte in cui si dispone che “Per le prove di cui alla Circolare 8 settembre 2010, n. 7617/STC, il prelievo dei campioni dalla struttura e l’esecuzione delle prove stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all’articolo 59 del DPR 380/2001”;
n. 11.2.2 nella parte in cui si dispone che “Le prove di accettazione e le eventuali prove complementari, compresi i carotaggi di cui al punto 11.2.6, devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001”;
n. 11.2.5.3 nella parte in cui si dispone che “Il prelievo potrà anche essere eseguito dallo stesso laboratorio incaricato della esecuzione delle prove”;
• relative previsioni contenute nei punti 1, 2.2.1 e 2.2.2 della circolare del Consiglio superiore dei LL.PP. n. 3187 del 21.3.2018.”.


In considerazione di quanto premesso e del fatto che in una precedente nota: prot. STC n.3187 del 21.03.2018, il Servizio aveva precisato che:

“Ai fini della certificazione delle conseguenti prove i Laboratori daranno evidenza, nel verbale di accettazione dei campioni e nel certificato di prova stesso, della conformità dell’avvenuto prelievo a quanto disposto dal § 8.4.2 o dal §11.2.2 delle NTC18; diversamente i campioni non potranno essere accettati ai fini dell’attività di certificazione ufficiale del Laboratorio”;


ma soprattutto “per la rilevanza tecnica e per quella giuridica/amministrativa” che l’esecuzione della sentenza del TAR Lazio comporta sull’iter amministrativo e sui criteri di accettazione dei campioni e di certificazione delle prove, richieste per la caratterizzazione meccanica dei materiali e dei prodotti ad uso strutturale provenienti da prelievi in sito da strutture in fase di realizzazione e da costruzioni esistenti, il STC ha ritenuto opportuno di sottoporre il quesito alla Prima Sezione del CSLLPP.

Il parere della Prima Sezione conferma, preliminarmente, il rapporto di causa/effetto che intercorre fra la qualità e la correttezza del prelievo, sia che si tratti di calcestruzzo fresco, che di calcestruzzo indurito, che di barre di armatura ai fini della tracciabilità, della rappresentatività e della riproducibilità dei risultati delle prove di caratterizzazione fisica e meccanica, sottolinea l’importanza che, in tutti gli interventi, sia garantito il corretto ripristino dello stato delle strutture precedente al prelievo effettuato.

La Prima Sezione recepisce, ed altro non poteva fare, la sentenza del TAR Lazio e prende atto che il prelievo può essere direttamente effettuato da un laboratorio autorizzato ai sensi dell’art. 59 del DPR 380/2001, nel qual caso la tracciabilità e la conformità del prelievo è garantita dal laboratorio, nel contempo consente che il prelievo sia eseguito direttamente o sotto la supervisione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile, iscritto nel relativo albo ma nei limiti delle rispettive competenze, ovvero deve rivestire il ruolo di progettista, direttore dei lavori, collaudatore e/o valutatore della sicurezza delle strutture, in tal caso l’attività di accettazione e di certificazione da parte dei laboratori di prova (D.P.R. n. 380/2001, comma 2, lettera a) , è limitata ad un attività “quasi notarile” di quanto il rappresentante delle diverse categorie professionali “ammesse” dal TAR Lazio dichiara nella lettera di richiesta prove, nella quale deve comunque identificare tutti i campioni prelevati (mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.) nonché i rispettivi punti di prelievo, ed evidenziare quant’altro specificato dalle norme europee richiamate dalle NTC 2018, riportando le indicazioni necessarie su uno specifico “verbale di prelievo”.

Gli estremi del suddetto verbale devono essere riportati nella richiesta di prove consegnata al laboratorio ex art. 59 DPR 380/2001.

Tale richiesta di prove, (della quale si allegano due bozze, a titolo di esempio, relative rispettivamente al prelievo di calcestruzzo indurito e di barre a.m.), deve essere sottoscritta da una delle figure professionali prima richiamate, che devono avere titolo nella specifica attività, e deve contenere, nel caso di prelievo da strutture esistenti o realizzate totalmente o in parte, un’apposita attestazione circa:

  • la conformità delle modalità di effettuazione del prelievo;
  • il corretto ripristino delle condizioni precedenti il prelievo;
  • la conformità delle apparecchiature utilizzate alla norma europea di riferimento.

Al momento della consegna dei campioni al laboratorio, il laboratorio accetta i campioni e redige un apposito verbale di accettazione da mantenere agli atti.

Il certificato deve dare contezza della tracciabilità dei risultati distinguendo chiaramente i dati forniti dal Professionista, richiedente delle prove, in merito alle caratteristiche e la provenienza del prelievo da quelli ottenuti nel corso delle attività di caratterizzazione fisica e meccanica del calcestruzzo e delle barre di armatura.

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