Codice Appalti | Costruzioni
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Il Codice dei Contratti: il Progetto messo ai margini

Si parla di qualità della progettazione ma stiamo andando verso un peggioramento significativo della qualità e della sostenibilità.

Nel nuovo Codice non viene più messa al centro la qualità del progetto ma viene ridimensionato l'apporto dei professionisti

In generale, seppur i principi ispiratori del nuovo codice dei contratti in relazione agli aspetti di digitalizzazione, velocizzazione e semplificazione siano condivisibili, i contenuti e i metodi per mettere in pratica tali principi appaiono in netto contrasto con i principi stessi come ha evidenziato la stessa ANAC e la Rete delle Professioni Tecniche.

Principalmente, in linea generale, non viene più messo al centro del processo edilizio il progetto inteso come “qualità” del progetto stesso sia sotto il profilo “architettonico” che sotto quello “tecnico” bensì viene di molto ridimensionato l’apporto tecnico/qualitativo dei professionisti a vantaggio degli aspetti meramente economici che vengono portati dalle Imprese.

Massima evidenza di questa linea è data dalla completa liberalizzazione dell’appalto integrato anche al di fuori delle condizioni eccezionali per il quale questo dovrebbe essere normalmente concepito; in effetti un professionista che lavora per la P.A. fa gli interessi della P.A. nello sviluppo del progetto edilizio, mentre quando quest’ultimo è stipendiato o comunque a servizio dell’Impresa, deve fare i legittimi interessi imprenditoriali (perché a questo punto il contraente progettista per la P.A. non è più un Professionista ma un’Impresa) dell’Impresa stessa.

Un maggior dettaglio delle problematiche (ma anche di alcuni aspetti positivi) inerenti il nuovo Codice dei Contratti viene dagli emendamenti già presentati dalla Rete Professioni Tecniche e dalla nota dell’ANAC, entrambe riportate in estrema sintesi di seguito.

Le gravi problematiche evidenziate dal lavoro del Gruppo “Lavori Pubblici” della Rete Professioni Tecniche si può riassumere brevemente:

  • la possibilità̀ di affidamento della prestazione d’opera intellettuale a titolo gratuito in casi “eccezionali”, senza che gli stessi siano compiutamente definiti. Peraltro, resta ancora possibile la prestazione professionale gratuita sotto forma di “donazione”;
  • il ricorso all’appalto integrato, di fatto generalizzato, previa presentazione di progetto esecutivo in sede di gara, che fa venir meno la centralità̀ del progetto nei processi di trasformazione del territorio, accresce enormemente i costi di gara degli operatori economici, oltreché porsi in contrasto con il principio enunciato all’art. 1, comma 2, lett. ee), della legge 21 giugno 2022 n.78;
  • il mancato richiamo ad una specifica norma di legge per il calcolo dell’importo a base di gara negli affidamenti dei Servizi di architettura ed ingegneria ed altri servizi tecnici, all’obbligo di utilizzo della stessa e alla necessità che sia aggiornata in relazione alle modifiche introdotte dal nuovo Codice, in particolare ai livelli ed ai contenuti della progettazione;
  • la richiesta dei requisiti di partecipazione esorbitanti in violazione il principio di apertura del mercato (fatturato anno precedente in luogo dei migliori tre degli ultimi cinque anni e servizi tecnici il cui periodo di riferimento scende da 10 anni a 3 anni);
  • in merito ai concorsi, si ritiene che la previsione del concorso in unica fase, anziché in due, violi il principio di proporzionalità sancito a livello europeo: la richiesta che tutti i partecipanti forniscano gratuitamente un progetto di fattibilità tecnica ed economica, comporta, infatti, un lavoro ingente già̀ in fase di partecipazione, con un conseguente elevato e non giustificato costo complessivo a carico dei professionisti;
  • il mancato divieto di subappalto degli affidamenti inerenti i Servizi di Architettura ed Ingegneria ed altri Servizi tecnici;
  • l’eccessivo, quasi esclusivo, ricorso dell’affidamento della progettazione, della direzione lavori e del collaudo, all’interno degli Uffici tecnici delle Stazioni appaltanti, mediante la reintroduzione di tutte le attività̀ professionali nell’incentivo e la previsione della priorità̀ dell’affidamento interno della direzione dei lavori e del collaudo, in contrasto con le conclamate carenze di organico delle Stazioni appaltanti.

L’ANAC in merito a quest’ultimo punto si esprime:

"Astrattamente l’appalto integrato è una bella cosa: si affida progetto e costruzione, con tutti i rischi a carico dell’impresa e con certezza di tempi e costi. Di fatto l’esperienza ci dice che le cose non vanno mai così. Dopo l’affidamento, la stazione appaltante si vede presentare un progetto esecutivo che non corrisponde alle sue aspettative. Se si adatta, non fa l’interesse pubblico. Se responsabilmente chiede modifiche, comincia una spesso lunga trattativa con l’impresa, che porta via tempo e conduce inevitabilmente all’aumento dei costi ancor prima di iniziare i lavori. E nel corso dei lavori vengono comunque fuori varianti e contenzioni, allungando i tempi di consegna dell’opera.

Ovviamente non c’è da parte di Anac una opposizione ideologica o preconcetta, solo la valutazione dell’esperienza. Usiamolo allora quando davvero serve, per progetti molto complessi, dove l’impresa deve dare un contributo di innovazione. Altrimenti finiamo solo per penalizzare le piccole imprese e sacrificare la progettazione, cioè la fase in cui concretamente si individua cosa davvero serve all’amministrazione e ai cittadini."

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