Codice Appalti | Digitalizzazione | Professione
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Il Giornale dei Lavori alla luce del nuovo Codice Appalti

Il Giornale dei Lavori rappresenta uno dei documenti tecnico-amministrativi che sostiene la contabilità nell’esecuzione delle opere pubbliche. Tenuto dal Direttore dei lavori o da un suo assistente, nel tempo ha subito una evoluzione che ha seguito la normativa degli appalti pubblici fino alle nuove indicazioni del d.lgs. 31 marzo 2023 n.36.

La contabilità di cantiere e il Giornale dei Lavori

Nella fase di esecuzione di un’opera pubblica, è fondamentale - per i tecnici incaricati - compilare correttamente i documenti relativi alla contabilità di cantiere utilizzando una modulistica che risponda ad esigenze di chiarezza, trasparenza e intellegibilità e che favorisce il monitoraggio e l’agevole rendicontazione dell’opera medesima.

La compilazione dei documenti è inquadrata secondo il principio di costante progressione della contabilità, le attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere computate contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l’esecuzione.

Il primo documento da compilare è “Il Giornale dei Lavori”; il quale rappresenta uno dei documenti tecnico-amministrativi che sostiene la contabilità nell’esecuzione delle opere pubbliche.

Il giornale dei lavori rappresenta il documento contabile con cui monitorare passo passo l’andamento tecnico ed economico di un’opera.

Durante l’esecuzione dell’appalto il direttore dei lavori ha la responsabilità del controllo contabile amministrativo.

Egli provvede al controllo costante di tutte le lavorazioni eseguite mediante la redazione degli atti contabili.

L’articolo 12 dell’allegato II.14 del dlgs 36/2023 rende obbligatorio l’uso di supporti digitali e di formati standard per assicurare una documentazione autentica e garantire la sicurezza dei dati inseriti.

Ne discende quindi che lo strumento del giornale dei lavori debba riportare la “vita del cantiere” giorno per giorno e diventi effettivamente un documento nel quale entrino a far parte tutte le figure coinvolte a vario titolo nell’esecuzione dell’opera.

Le modalità di mantenimento, ed i contenuti di questo elaborato, sono fondamentali per una piena conoscenza dell’esecuzione dell’opera, sia per la gestione e l’accertamento formale delle responsabilità dello stesso direttore dei lavori e sia per la tutela dell’interesse della stazione appaltante.

E’ fuor di dubbio l’utilità di un tale documento, così come degli altri atti (registro di contabilità, libretto delle misure, ecc..) che obbligatoriamente devono essere redatti dall’Ufficio di Direzione dei Lavori, prova ne sia la loro stabile e storica presenza nelle norme specifiche in materia.

La peculiare importanza del Giornale dei Lavori è individuabile, quindi, nella gerarchia conseguenziale di tutti gli altri documenti contabili; è il registro in cui vengono annotati tutti “i fatti” che quotidianamente si registrano sul cantiere, sia di natura organizzativa e sia di natura tecnica, che descrive pedissequamente la progressiva realizzazione delle opere.

Tale registro viene trasfuso, in seguito, - secondo le formalità richieste - nel Libretto delle Misure e nel Registro di Contabilità onde acclarare l’avanzamento della spesa secondo le previsioni progettuali e di contratto.

Le annotazioni da riportare nel Giornale dei Lavori, hanno quindi lo scopo di riportare quotidianamente ogni utile informazione, anche con l’ausilio di foto, schizzi planimetrici e ogni utile rappresentazione d’ausilio alla contabilità dei lavori in esecuzione.

Il Giornale dei Lavori è tenuto direttamente dal Direttore dei Lavori o da un suo assistente, cui è ascritta la responsabilità contabile-amministrativa della tenuta e delle annotazioni ivi riportate.


L'evoluzione della normativa di riferimento 

Il primo riferimento normativo che contempla l’istituto del “Giornale dei Lavori” è attestato nel Regio Decreto 25 maggio 1895, n. 350 - Regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.

CAPO III - Contabilità dei lavori.
Sezione I - Scopo e forma della contabilità.
Sezione II - Documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto. 38. Elenco dei documenti amministrativi e contabili. - I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:
a) il manuale del direttore dei lavori; b) il giornale dei lavori; c) i libretti di misura dei lavori e delle provviste; d) le liste settimanali; e) il registro di contabilità; f) il sommario del registro di contabilità; g) gli stati d'avanzamento dei lavori; h) i certificati per il pagamento delle rate di acconto; i) il registro dei pagamenti; l) il conto finale.

La Legge di riforma del Testo Unico in materia dei Lavori Pubblici n°109/1994, nel suo regolamento d’attuazione ha mantenuto, fra l’elenco dei documenti contabili, la previsione del “Giornale dei Lavori”.

D.P.R. del 21 dicembre 1999, n. 554
Regolamento di attuazione della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni
Art. 157

(Giornale dei lavori)
l. Il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del direttore dei lavori, per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori.
2. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possano essere utili.
3. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.
4. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.

L’innovazione digitale dei procedimenti amministrativi, e quindi anche di quelli in materia di lavori pubblici ha incardinato nel DM n°49/2018, la digitalizzazione dei documenti cartacei.

L’art. 14 del nuovo decreto sulla direzione dei lavori – dm 49/2018 stabilisce in maniera ancora più precisa gli elementi da annotare quotidianamente sul giornale dei lavori:

  1. L’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni
  2. La qualifica e il numero degli operai che sono impiegati
  3. L’attrezzatura tecnica impiegata per l’esecuzione dei lavori
  4. L’elenco delle provviste fornite dall’esecutore, documentate dalle fatture quietanzate, e tutto quello che riguarda l’andamento tecnico ed economico dei lavori, compresi gli eventuali infortuni
  5. Le circostanze e gli avvenimenti che possono influire sui lavori, per esempio il meteo o le indicazioni idrometriche o sulla natura dei terreni
  6. Le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) e del direttore dei lavori
  7. Le relazioni indirizzate al RUP
  8. I verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove
  9. Le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori
  10. Le varianti ritualmente disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi.

Le modalità di mantenimento, le responsabilità ed i contenuti di questo elaborato sono fondamentali per una piena conoscenza dell’esecuzione dell’opera, sia per il direttore dei lavori che per l'appaltatore.

Per legge, quindi, il Giornale dei Lavori deve essere un documento digitale.

Proprio così: digitalizzazione è la parola chiave per le nuove disposizioni.

Secondo l’art. 15 del dm 49/2018, “La contabilità dei lavori è effettuata mediante l’utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche”. Questi strumenti elettronici devono essere in grado di garantire:
1. AUTENTICITÀ, unita a trasparenza e semplificazione
2. SICUREZZA dei dati inseriti.

Infine, Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

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