Nuovo Codice degli Appalti: l’Allegato I.9 dedicato al BIM
Il 1° luglio 2023 il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici è diventato efficace. Una buona occasione per tornare sulle disposizioni in materia BIM ed in particolare per esaminare i contenuti dell’Allegato I.9.
L’Allegato I.9 è il documento del Nuovo Codice dedicato specificatamente alla metodologia BIM, in cui ogni articolo, ogni riga, ogni parola, è funzionale a fissare il quadro delle regole BIM per Stazioni Appaltanti e Operatori Economici.
I precedenti approfondimenti pubblicati su Ingenio
Le tematiche relative a “Digitalizzazione e BIM” nel Nuovo Codice Appalti sono state trattate in due precedenti articoli.
Il primo, relativo all’inquadramento ed ai principi generali, si è soffermato su:
- regole di entrata in vigore del Nuovo Codice;
- principi fondamentali;
- digitalizzazione (articolo 19).
Il secondo ha effettuato una analisi, sempre in ottica BIM:
- dell’articolo 41, livelli e contenuti della progettazione;
- dell’articolo 43, metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.
Focus sull'Allegato I.9 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici
Questo nuovo articolo parte proprio da dove si era fermato il precedente, ossia dall’Allegato I.9 del Nuovo Codice.
È noto che l’impostazione del Nuovo Codice prevede, tendenzialmente per ciascuna materia, un articolato di riferimento (posto all’interno del Codice) e un allegato che completa e dettaglia la disciplina.
La materia BIM è trattata anch’essa secondo questa modalità: l’articolo 43 costituisce sostanzialmente l’articolo “quadro”; l’Allegato I.9 contiene la regolamentazione di dettaglio.
L'Allegato I.9 sarà abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituirà integralmente anche in qualità di allegato al codice.
L’oggetto dell’Allegato I.9
L’Allegato definisce le regole relative a modalità e termini con i quali sono adottati i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.
Per quanto attiene alle fasi del procedimento, metodi e strumenti BIM coinvolgono sia la fase di affidamento sia la fase di esecuzione dei contratti; essi attengono a tutte le tipologie di affidamenti e di contratti: lavori, servizi e forniture.
Sotto il profilo dell’opera, metodi e strumenti sono destinati a interessare l’intero ciclo di vita dell’intervento: progettazione, esecuzione, gestione e manutenzione, sino alla dismissione dell’immobile.
I vecchi e i nuovi “adempimenti preliminari”
Già il Decreto 560/2017 aveva definito gli adempimenti preliminari che le Stazioni Appaltanti dovevano porre in essere per poter utilizzare metodi e strumenti BIM.
Tali adempimenti sono stati confermati dal DM 312/2021 e -di nuovo- vengono ribaditi, con alcune precisazioni, dall’Allegato I.9 al comma 2.
Essi sono:
a) il piano di formazione specifica del personale. Esso è previsto in ottemperanza al principio cardine dell’acquisizione dell’adeguata competenza nell’utilizzo di metodi e strumenti BIM. Il principio è a maggior ragione valido e confermato laddove, come si vedrà tra poco, l’Allegato I.9 espressamente individua nell’ambito della Stazione Appaltante (e qui sta una novità) specifiche figure professionali incaricate della gestione informativa, con la conseguenza che esse “devono conseguire adeguata competenza anche mediante la frequenza, con profitto, di appositi corsi di formazione” (comma 3, Allegato I.9);
b) il piano di acquisizione e di manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione digitale dei processi decisionali e informativi;
c) l’atto di organizzazione, avente lo scopo di formalizzare in modo analitico - a livello di organizzazione (nel nostro caso la Stazione Appaltante) - le procedure di gestione informativa inerenti all’affidamento e alla esecuzione dei contratti pubblici nonché alla gestione del ciclo di vita dei beni. L’atto di organizzazione è integrato con gli eventuali sistemi di gestione e di qualità della Stazione Appaltante. Con riguardo all’Atto organizzativo, si rinvia allo specifico approfondimento pubblicato a suo tempo nel 2020, che ancora mantiene caratteri di attualità.
È utile osservare che il Legislatore richiede che gli adempimenti preliminari siano non solo definiti (il piano di formazione e il piano di acquisizione/manutenzione) e redatti (l’atto di organizzazione), ma anche attuati e adottati, come a voler perseguire l’effettività degli stessi. In altre parole, si tratta di previsioni che non possono rimanere sulla “carta”, ma che - viceversa - devono essere concretamente poste in essere, in quanto essenziali nel contesto della operatività dell’Amministrazione BIM.
Le figure professionali
L’Allegato I.9, al comma 3, codifica la presenza anche all’interno delle Stazioni Appaltanti delle tradizionali figure BIM, così come tra l’altro definite nella normativa UNI 11337 parte 7.
La novità del Codice dei Contratti Pubblici sta nel fatto che, oggi, tali figure sono state appunto normativamente previste nell’organizzazione della Pubblica Amministrazione.
La scelta del Legislatore conferma quanto operativamente fatto in questi anni dalle Amministrazione più evolute: esse hanno già acquisito professionalità e competenze BIM, in linea con quanto consolidato nel più ampio settore privato dell’ingegneria e delle costruzioni.
Nello specifico, l’Allegato I.9 dispone che le Stazioni Appaltanti nominano:
- un gestore dell’ambiente di condivisione dei dati (CDE Manager). In coerenza con la normativa UNI, egli ha il compito di assicurare il regolare svolgimento dei flussi informativi e adottare le modalità per garantire la sicurezza delle informazioni, nel rispetto dei protocolli generali dell’ente;
- almeno un gestore dei processi digitali supportati da modelli informativi (BIM Manager), operante con funzione di coordinamento e supervisione dei processi e delle risorse BIM a livello di organizzazione.
In relazione invece al singolo intervento - si scende quindi dal livello generale (organizzazione) al livello specifico (commessa) - l’Allegato I.9 prevede la nomina di un coordinatore dei flussi informativi (BIM Coordinator). Il coordinatore è posto all’interno della struttura di supporto al RUP, prevista dall’articolo 15, comma 6, del Nuovo Codice.
L’ambiente di condivisione dei dati
Il comma 4 dell’Allegato I.9 risolve, innanzitutto, un tema sul quale più osservatori avevano posto la loro attenzione, ossia: la Stazione Appaltate deve avere un ACDAT proprio oppure deve chiedere che sia l’affidatario a metterlo a disposizione ?
La norma precisa che le Stazioni Appaltanti adottano un ambiente di condivisione dati “proprio”.
Il che è perfettamente in linea con la visione di un’Amministrazione che affronta la metodologia BIM attrezzata in “proprio” (con mezzi e figure professionali) e non è esposta alle soluzione occasionali offerte dai diversi affidatari di ciascun contratto.
Avendo l’Amministrazione un ACDAT proprio, è naturale che esso sia disciplinato dall’Amministrazione stessa. Come richiesto dalla norma, essa ne definisce:
- caratteristiche e prestazioni;
- proprietà dei dati;
- modalità per la elaborazione dei dati stessi, loro condivisione e gestione.
Attività queste da svolgersi “nel rispetto della disciplina del diritto d’autore, della proprietà intellettuale e della riservatezza”.
I dati contenuti nell’ACDAT di ciascuna Amministrazione, nell’impostazione del Codice, non costituiscono un sistema isolato: essi devono essere resi interoperabili con banche dati della pubblica amministrazione, sempre che non sussistano specifiche esigenze di riservatezza e sicurezza dei dati.
L’interoperabilità è funzionale agli investimenti contemplati nei programmi triennali dei lavori e dai programmi triennali degli acquisti di beni e servizi, così che essi siano monitorati, controllati e rendicontati.
I requisiti informativi sono resi espliciti nei documenti di fattibilità delle alternative progettuali e di indirizzo preliminare e devono permettere l’integrazione delle strutture di dati generati nel corso di tutto il processo.
I formati aperti non proprietari
Il comma 5 dell’Allegato I.9 riprende formulazioni già note: quelle dell’articolo 23, c. 13 del D.Lgs. 50/2016, dell’articolo 4 del DM 560/2017, dell’articolo 48, c. 6, DL 77/2021: “Le stazioni appaltanti utilizzano piattaforme interoperabili mediante formati aperti non proprietari”.
Dietro la formulazione vi sono le note esigenze di assicurare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e garantire l’effettivo coinvolgimento dei vari soggetti chiamati all’utilizzo degli strumenti di gestione informativa nonché la condivisione tra essi di dati e informazioni.
La fruibilità dei dati tra tali soggetti è appunto assicurata dai formati aperti non proprietari, per i quali viene ulteriormente precisato, circa il loro formato, che siano standardizzati da organismi indipendenti, in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 6 dell’Allegato I.9, in modo da non richiedere l’utilizzo esclusivo di specifiche applicazioni tecnologiche.
Le specifiche tecniche
In conformità a quanto già previsto dall’articolo 7, comma 5 bis, del DM 560/2017 - previsione introdotta dal Legislatore con il DM 321/2021 - con il comma 7 dell’Allegato I.9, al fine di assicurare uniformità di utilizzo dei metodi e degli strumenti di gestione informativa, si è confermato che le Pubbliche Amministrazioni fanno riferimento alle specifiche tecniche già esistenti nel mondo delle costruzioni - richiamando il sistema delle UNI, valide a livello europeo e nazionale - per la redazione della documentazione di gara, compreso il capitolato informativo.
Con riferimento a detta tematica viene inoltre chiarito che rilevano le norme internazionali recepite dall’Unione europea della serie UNI EN ISO 19650, fungendo altresì da utile riferimento le norme della serie UNI 11337.
Non privo d’interesse pratico è anche il secondo periodo del citato comma 7 laddove stabilisce che nell’ambito della singola Stazione Appaltante ovvero del singolo ente concedente, l’uniformità della documentazione di gara può essere ulteriormente incrementata con la predisposizione di documenti e di repertori operativi connessi all’atto di organizzazione. A tal fine le Stazioni Appaltanti potranno redigere, come autonomi allegati dell’Atto Organizzativo, linee guida specifiche o librerie di oggetti informativi da configurare in modo integrato ai preesistenti sistemi di gestione della amministrazione.
Il Capitolato Informativo
Al contenuto del Capitolato Informativo, nella previgente normativa individuato dall’art. 7 del DM 560/2017, vengono dedicati i commi 8 e 9 dell’Allegato oggetto del presente contributo.
La nuova disposizione introduce rispetto alla pregressa disciplina una distinzione tra:
- Capitolato Informativo relativo all’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (comma 8);
- Capitolato Informativo per le procedure di affidamento di lavori con progetto esecutivo o con appalto integrato (comma 9).
Con riferimento al comma 8, relativo, come detto, ai bandi per servizi di architettura e d’ingegneria, procedure da sempre maggiormente interessate all’introduzione di processi innovativi di digitalizzazione, viene previsto che le Stazioni Appaltanti predispongano un Capitolato Informativo da allegare alla documentazione di gara. Con ciò facendo chiarezza, rispetto alla precedente disposizione contenuta nell’art. 7 del DM 560/2017, sul fatto che detto documento rappresenta un autonomo documento di gara.
Il Capitolato Informativo deve risultare coerente non solo con la definizione dei requisiti informativi ma anche con il documento di indirizzo alla progettazione di cui all’articolo 41 del Codice e del relativo Allegato 1.7.
In forza di quanto previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 36/2023, pertanto, il Capitolato Informativo – secondo lo schema già delineato dalle “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC”- dovrà risultare coerente con il documento di indirizzo della progettazione (DIP), redatto dal R.U.P. della Stazione Appaltante prima dell’affidamento della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, integrando ed approfondendo il Capitolato Informativo, ad esso allegato.
Venendo al contenuto del Capitolato Informativo per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, il comma 8 prevede che il medesimo - oltre ai requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di definizione dei contenuti informativi, tenuto conto della natura dell’opera, della fase di processo e del tipo di appalto ed agli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, di gestione, di trasmissione e di archiviazione dei contenuti informativi - contenga la descrizione delle specifiche relative all’ambiente di condivisione dei dati.
Le Stazioni Appaltanti - a maggior ragione dovendo adottare, in forza di quanto previsto dal comma 4 dell’Allegato I.9, un proprio ambiente di condivisione dati - dovranno quindi con il Capitolato Informativo dettare una specifica disciplina del flusso informativo all’interno dell’ACDAT, con particolare riferimento alle condizioni di proprietà, di accesso e di validità del medesimo, anche rispetto alla tutela e alla sicurezza dei dati e alla riservatezza, alla disciplina del diritto d’autore e della proprietà intellettuale, al fine di limitare le criticità legali discendenti dalla condivisione dei dati e dalla collaborazione dei soggetti coinvolti.
Relativamente al Capitolato Informativo da predisporsi per l’avvio di procedure di affidamento di lavori con progetto esecutivo o con appalto integrato, il Legislatore con il successivo comma 9 si limita a specificare che le Stazioni Appaltanti debbano predisporre tale documento in coerenza con il livello di progettazione posto a base di gara, rinviando agli altri documenti contrattuali per la disciplina degli obblighi dell’appaltatore in materia di gestione informativa digitale delle costruzioni.
Quest’ultimo aspetto riveste particolare importanza posto che la transizione dalla progettazione esecutiva alla progettazione costruttiva ha evidenziato criticità nella logica di configurazione dei modelli informativi.
Le regole comuni per gli affidamenti
Dopo aver individuato la disciplina specifica per le due richiamate tipologie di affidamenti, con il comma 10 il Legislatore detta le regole comuni sia per gli affidamenti di cui al comma 8 (architettura/ingegneria) sia per quelli previsti al comma 9 (lavori/appalto integrato).
L’uso dell’ACDAT
La documentazione di gara deve essere resa disponibile tra le parti tramite l’ambiente di condivisione dei dati, su supporto informatico per mezzo di formati digitali coerenti con la natura del contenuto dei documenti e con quanto previsto dal capitolato informativo. Da ciò consegue altresì che la Stazione Appaltante dovrà adottare ed utilizzare il proprio ambiente di condivisione dei dati sin dalla fase di gara.
Lo stesso ACDAT della Committenza – pur in presenza di più ambienti di condivisione dei dati per la medesima commessa – dovrà essere utilizzato, ai sensi di quanto previsto dalla lettera d) del comma 10, anche successivamente all’aggiudicazione, per la consegna di tutti i contenuti informativi richiesti all’appaltatore.
Il flusso documentale: Capitolato - Offerta - Piano
In conformità alla precedente disciplina viene confermato il flusso documentale di un appalto BIM.
In tal senso in risposta alle richieste formulate con il capitolato informativo, da intendersi come esito finale della elaborazione interna alla Stazione Appaltante dei requisiti informativi, il partecipante alla procedura competitiva con utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa presenta un’offerta di gestione informativa.
Successivamente alla sottoscrizione del contratto il solo affidatario predisporrà il piano di gestione informativa, che, al proprio interno, comprende, tra l’altro, i piani di consegna dei contenitori informativi. Viene inoltre confermato che il Piano di Gestione Informativa dovrà essere sottoposto all’approvazione della Stazione Appaltante, e sarà soggetto a eventuali aggiornamenti e modifiche nel corso dell’esecuzione del contratto. [...]
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L'articolo prosegue approfondendo i temi in materia di Coordinamento e verifica, Prevalenza contrattuale, Direzione lavori e collaudo, Criteri premiali e Commissione monitoraggio.
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Alla luce dei lavori di definizione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, con questo topic intentiamo raccogliere tutti gli approfondimenti e le notizie riguardante questo importante testo unico della normativa italiana.
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