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Immobili in costruzione: studio del Notariato sul modello standard di fideiussione TAIC obbligatorio

Lo studio del Notariato sul nuovo modello di fideiussione per gli immobili in costruzione segnala gli aspetti della nuova disciplina regolamentare di maggiore interesse per l’attività notarile, ma che assumono una certa importanza anche per il comparto dei professionisti tecnici e dell'edilizia.

Dallo scorso 23 settembre è partita ufficialmente l'operatività dell Regolamento relativo al modello standard di garanzia fideiussoria relativa al trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, ai sensi dell’articolo 3, comma 7 bis del decreto legislativo 122/2005.

L'operatività del nuovo modello standard di fideiussione TAIC è quindi 'figlio' di quanto disposto dal decreto del Ministero della Giustizia 125/2022 del 6 giugno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.197 del 24 agosto.

Come sottolineato dal Consiglio Nazionale del Notariato, che ha realizzato un interessante studio sull'argomento (a firma Mauro Leo), il provvedimento in realtà è entrato in vigore l’8 settembre 2022, ma l’art. 2 comma 1 stabilisce che l’obbligo di stipulare le fideiussioni in conformità al modello standard decorre "a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale" del regolamento, e dunque a partire dal 23 settembre scorso.

Lo studio, quindi, segnala gli aspetti della nuova disciplina regolamentare di maggiore interesse per l’attività notarile, ma che assumono una certa importanza anche per il comparto dei professionisti tecnici e dell'edilizia.

Il rilascio della fideiussione

Nello studio si sottolinea che la fideiussione può essere rilasciata anche congiuntamente da più garanti, ciascuno dei quali garantirà per una propria quota.

È previsto espressamente che la ripartizione in quote operi solo all’interno dei rapporti tra i fideiussori, mentre all’esterno l’obbligazione fideiussoria nascerà come solidale (art. 1292 c.c.), a tutela dell’acquirente.

La fideiussione congiuntiva potrebbe sorgere da un unico atto oppure da più atti separati.

Non sono inoltre ammesse franchigie (aspetto che dovrà essere verificato dal notaio) riguardo all’importo massimo complessivo garantito che deve corrispondere alle somme ed al valore di ogni altro corrispettivo che il costruttore ha riscosso e deve ancora riscuotere, secondo i termini e le modalità stabiliti nel contratto.

Il modello standard di fideiussione

Passando alla disamina del modello standard di fideiussione di cui all’allegato A), dopo le definizioni iniziali - tra le quali viene ribadita la necessità di ricorrere alla forma autentica per la stipulazione del contratto preliminare -, secondo il Notariato l’attenzione cade sulle previsioni dell’art. 2 relative alla durata di efficacia della fideiussione.


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