Ponti e Viadotti | Infrastrutture | Sicurezza
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In GU le Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza dei ponti

In Gazzetta Ufficiale il testo dell'aggiornamento delle "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti". Novità per le prove e le indagini sull'esistente.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'aggiornamento delle "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti".

Dopo la sentenza del TAR n. 3132/2022, in GU la nuova revisione delle Linee Guida sui Ponti

Tutto era nato dopo il decreto Genova, ovvero il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla  legge 16 novembre 2018, n. 130, «Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»".

Si era infatti compreso che per poter mettere in sicurezza il patrimonio infrastrutturale del Paese fosse necessario costruire un data base digitale contenente tutte le opere d'arte - ponti, viadotti, gallerie - del Paese. E il Ministro Toninelli aveva richiesto che in meno di un mese questo data base fosse pronto.

Tempo ovviamente non sufficiente, data non solo l'entità, ma anche la scarsa conoscenza di tale patrimonio.

 

In GU le Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza dei ponti

Particolare Sella Gerber

 

Si pongono le basi per un monitoraggio dello stato delle infrastrutture italiane

E così, dopo questa scelta corretta si sono definiti i vari tasselli per arrivare a un data base che permettesse non solo di identificare, ma anche di valutare e classificare da un punto di vista del rischio, e non solo (a volte è stato necessario anche individuare il soggetto gestore), tutte le opere d'arte infrastrutturali. 

Tra questi da segnalare l'AINOP, l'Archivio Informatico delle Opere Pubbliche, forse uno dei primi esempi internazionali in tal senso. E al fine di consentire una gestione terza sugli effettivi controlli delle opere era stata data vita ad ANSFISA, oggi già ampiamente operativa.

Ma per poter classificare le opere era necessario definire una serie di ulteriori "oggetti", per esempio i criteri di classificazione, chi poteva classificare, e così via.

Per questo motivo già nel decreto Genova era stato previsto che: "Al fine di assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, esistenti lungo strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere del  Consiglio superiore dei lavori pubblici e sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono adottate apposite linee guida.".

Partiva così, con il Presidente Donato Carlea, il lavoro di predisposizione delle Linee Guida suddette.

 

Esce la prima edizione delle Linee Guida sui Ponti

E il 17 aprile 2020, in piena pandemia COVID, con un nuovo ministro (Paola De Micheli) e un nuovo Presidente del Consup (Massimo Sessa), il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici approvava le «Linea Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti» come allegato al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n.88/2019, espresso in modalità “agile” a distanza dall’Assemblea Generale in data 17.04.2020 (Classificazione del rischio dei ponti esistenti: ecco le linee guida su controllo e sicurezza del CONSUP).

Le Linee Guida sono un documento molto innovativo, alla cui predisposizione lavorano i maggiori esperti nazionali, e stabiliscono una generale procedura multilivello e multi-obiettivo per la gestione del rischio dei ponti esistenti e definiscono, tra  l'altro, requisiti ed indicazioni relativi al sistema di monitoraggio dinamico.

Con INGENIO abbiamo dedicato in questi due anni molti approfondimenti tecnici per spiegare nel dettaglio il testo di queste linee guida.

Le «Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della  sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti» vengono ufficialmente adottate con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2020, n. 578.

Ma le cose procedono anche su ulteriori fronti.

 

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I ponti: opere meravigliose dell'ingegneria

 

Nasce l'ANSFISA, si punta su un maggiore controllo

Come già detto per indicazione dell'art. 12, comma 1 del decreto-legge 28  settembre 2018, n.109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre  2018, n.130, viene istituita l'Agenzia nazionale per la sicurezza  delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa), al fine di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. Direttore è l'ing. Fabio Croccolo, mentre a dirigere la parte stradale e ferroviaria sono chiamati Emanuele Renzi e Pier Luigi Giovanni Navone.

L'Agenzia comincia a operare, a creare da zero la propria struttura. Con il cambio di Ministro (Enrico Giovannini) avviene anche il cambio di governance (Domenico De Bartolomeo), viene aperta una sede indipendente, l'organizzazione si allarga e vengono emesse, sempre sulle infrastrutture, delle Linee guida.

Stiamo parlando delle "Linee guida per la implementazione, certificazione e valutazione delle prestazioni dei Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS-ISA) per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture stradali e autostradali" che con INGENIO abbiamo presentato e che, grazie alla collaborazione di ANSFISA stessa, abbiamo analizzato e illustrato con tre video (LINK)

 

Ing. Emanuele Renzi presenta Linee Guida ANSFISA

 

Nel frattempo la digitalizzazione nelle costruzioni compie il suo secondo atto normativo.

 

Prosegue la digitalizzazione delle costruzioni: arriva il decreto BARATONO BIS

Dopo che con il decreto ministeriale n. 560 del 1° dicembre 2017, (chiamato da tutti decreto Baratono, visto il ruolo su questo fronte dell'Ing. Pietro Baratono), erano state definite, per la prima volta le modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell'obbligatorietà dei metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare (su cui facemmo diversi approfondimenti), viene pubblicato un secondo decreto, questa volta con il Ministro Giovannini (e sempre con Baratono come riferimento). Anche in questo caso realizziamo diversi approfondimenti, tra cui questo: "Il nuovo Decreto BIM: cosa dice, cosa cambia e cosa aggiunge"

Nel frattempo ricordiamo che, grazie all'azione di FEDERCOSTRUZIONI, in ambito europeo, si pongono le basi per una Piattaforma Digitale Europea delle Costruzioni e nasce il progetto DIGIPLACE con Germania e Francia, e il contibuto della UE ("DigiPLACE: architettura e roadmap della futura “piattaforma” digitale europea delle costruzioni")

 

Arriva il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

La Pandemia rallenta, ma l'economia ha fortemente sofferto, così nasce il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che da ulteriore peso all'argomento: la riforma prevede all'interno della missione 3, componente 1 (M3C1-  2.1) l'attuazione delle  Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti.

Da leggere anche l'articolo: "Ponti, viadotti e tunnel progettati con fondi PNRR: i criteri per la valutazione della sicurezza". Perchè fissata la domanta "Come va valutata la sicurezza di ponti, viadotti e tunnel progettati con i fondi del PNRR?" arriva la risposta di ANSFISA.

 

Le linee guida sono sotto verifica 

Fin dal suo concepimento e dal decreto attuativo del 2020 si ritiene che si debba procedere alla sperimentazione delle procedure relative alle Linea Guida su alcune tratte significative individuate in funzione della presenza di infrastrutture, della loro tipologia e rappresentatività e delle condizioni di criticità relative al traffico.

Viene affidato quindi al Consorzio Reluis - Consorzio della Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica e Strutturale - la sperimentazione delle Linee Guida quale centro di competenza del Dipartimento della Protezione Civile, con il compito di coordinare e sovraintendere all’applicazione delle Linee Guida da parte degli enti gestori coinvolti sotto la guida del Consiglio Superiore dei LLPP.

Ma la sperimentazione non avviene solo nell'ambito di Reluis.

Viene avviata infatti l'attività di verifica dei ponti utilizzando le Linee Guida e, in questo modo, le Linee Guida affrontano l'esame tecnico diretto, quello sul campo applicativo. Tra i soggetti che si occupano della cosa il Consorzio Fabre, Consorzio di ricerca per la valutazione e il monitoraggio di ponti, viadotti e altre strutture.

 

Arriva il ricorso al TAR e la relativa sentenza

La valutazione delle Linee Guida non avviene solo in ambito tecnico e accademico, ma anche normativo. L'Ordine degli Ingegneri di Roma fa partire un ricorso e il TAR del Lazio con la sentenza 18 marzo 2022, n. 3132, annulla il paragrafo 1.8 delle Linee guida.

Cosa dice il paragrafo controverso? ecco il testo:

"1.8 LABORATORI DI PROVA

In generale, ai fini delle applicazioni di cui alle presenti Linee Guida, il prelievo e le prove distruttive sui materiali da costruzione di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC s.m.i, le prove di laboratorio sulle terre e sulle rocce di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7618/STC s.m.i nonché le prove ed i controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti di cui alla Circolare 03 dicembre 2019 n. 633/STC e s.m.i., devono essere effettuate e certificate da un laboratorio di cui all’articolo 59 del DPR 380/2001 e s.m.i., dotato di specifica autorizzazione, ove prevista."

Si tratta ovviamente di un cambiamento importante, che porta alla Circolare n.633 del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LLPP (Prove su Costruzioni Esistenti: pubblicata la circolare, ecco chi potrà farle, esclusi i progettisti e i DL).

La questione riguarda l'universo dei professionisti che operano nel settore delle costruzioni: con questi provvedimenti le prove sull'esistente li possono fare solo i laboratori qualificati. Si toglie un mercato importante ai liberi professionisti.

La decisione porta a scontri feroci, INGENIO ne da testimonianza pubblicando diverse prese di posizione.

Fino a quando, come suddetto, il TAR da ragione ai professionisti ("Ingegneri, ok dal TAR per le prove sui materiali da costruzione! No alla competenza esclusiva dei laboratori".

Con questo atto sono stati altresì sospesi sia il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 dicembre 2020, pubblicato sulla pagina istituzionale del Ministero in data 28 dicembre 2020, nella parte in cui dispone l'“Adozione delle linee guida per la gestione del rischio dei ponti esistenti e per la definizione di requisiti ed indicazioni relativi al sistema di monitoraggio dinamico” (Consiglio Superiore del LL.PP-17 aprile 2020) sia ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quelli impugnati, ancorché non conosciuto

 

Con la sentenza del TAR si riscrivono le regole

A seguito della sentenza del TAR sono ripartiti i lavori presso il CONSUP. In realtà non si erano mai fermati.

Il 20 aprile la nota prot. n. 4115 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici trasmette il parere n. 29/2022 dell'Assemblea Generale reso nell'adunanza del 8 aprile 2022, con il quale è stato espresso avviso favorevole sia alla rinnovata formulazione del punto 1.8 emendato delle previsioni ritenute illegittime dal TAR Lazio con la sentenza  3132/2022, sia ad alcune ulteriori modifiche ed integrazioni.

 

Da questa nota si arriva al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 1 luglio 2022 sulle nuove Linee Guida fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2022.

 

Linee Guida Ponti: il testo in Gazzetta Ufficiale

Con questo atto si Decreta l'adozione delle Linee guida per la gestione del rischio dei ponti esistenti (rev 2022) e delle Istruzioni operative per l'applicazione delle Linee guida stesse (ANSFISA). 

Con questo atto si stabilisce anche l'estensione del periodo di sperimentazione a quarantotto mesi.  

E veniamo al paragrafo 1.8, l'oggetto delle principali contestazioni.

"1.8 LABORATORI DI PROVA

Ai fini delle applicazioni di cui alle presenti Linee Guida per le verifiche di sicurezza ed eventuale progettazione di interventi a seguito della definizione della Classe di attenzione, le prove distruttive sui materiali da costruzione di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC s.m.i., le prove di laboratorio sulle terre e sulle rocce di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7618/STC s.m.i sono effettuate e certificate da un laboratorio di cui all’articolo 59 del DPR 380/2001 e s.m.i., dotato di specifica autorizzazione."

Come si può vedere dal testo, è stato soppresso il riferimento "le prove ed i controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti".

Hanno vinto quindi i liberi professionisti? 

Non è proprio così.

Nel paragrafo "6.2.2 INDAGINI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI DETTAGLI COSTRUTTIVI E DEI MATERIALI" si entra nel merito delle indagini facendo riferimento a quanto indicato nelle NTC 2018 e nella Circolare.

In sostanza le Linee Guida, richiamando la Circolare applicativa, fanno riferimento a tre diversi livelli di approfondimento per lo svolgimento delle indagini.

Nello specifico:

  • (a) Indagini limitate. Consentono di valutare, mediante saggi a campione, la corrispondenza tra quanto riportato nei disegni costruttivi (o ipotizzato attraverso il progetto simulato) e quanto presente in situ. I saggi si eseguono su un numero limitato di posizioni opportunamente selezionate.
  • (b) Indagini estese. Quando non sono disponibili i disegni costruttivi originali o quando le informazioni sono comunque insufficienti e/o incomplete, al fine di ottenere una conoscenza diffusa sul manufatto che consenta una valutazione preliminare della sicurezza, si eseguono saggi in situ su un numero maggiore di posizioni rispetto al caso di indagini limitate.
  • (c) Indagini esaustive. Si effettuano quando si desidera raggiungere un accurato livello di approfondimento conoscitivo sul manufatto o su porzioni significative di esso e non sono disponibili gli elaborati progettuali originari. Si esegue, ad esempio, come fase successiva di approfondimento in corrispondenza delle zone affette da maggiori criticit  o sulle quali persistono maggiori incertezze.

Nei casi indicati alle lettere (a) e (b), le informazioni reperite possono essere impiegate per l’esecuzione delle valutazioni preliminari di sicurezza sul manufatto, permettendo di individuare le zone affette da maggiori criticità e/o scarsa conoscenza, sulle quali concentrare i successivi approfondimenti. I saggi di cui al punto (c) consentono di elaborare modellazioni più raffinate e verifiche di sicurezza conseguentemente più accurate.

 

Ma chi può fare queste indagini ?

Le Linee Guida, sempre allo stesso paragrafo si rifanno integralmente alle NTC 2018.

In particolare, relativamente alla caratterizzazione dei materiali di un ponte esistente, al pari di qualsiasi altra costruzione, si può far riferimento al punto 8.5.3 delle NTC 2018.

 

Per conseguire un’adeguata conoscenza delle caratteristiche dei materiali e del loro degrado, ci si baserà sulla documentazione già disponibile, su verifiche visive in situ e su indagini sperimentali. Le indagini dovranno essere motivate, per tipo e quantità, dal loro effettivo uso nelle verifiche; nel caso di costruzioni sottoposte a tutela, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, di beni di interesse storico-artistico o storico-documentale o inseriti in aggregati storici e nel recupero di centri storici o di insediamenti storici, dovrà esserne considerato l’impatto in termini di conservazione. I valori di progetto delle resistenze meccaniche dei Materiali verranno valutati sulla base delle indagini e delle prove effettuate sulla struttura, tenendo motivatamente conto dell’entità delle dispersioni, prescindendo dalle classi discretizzate previste nelle norme per le nuove costruzioni. Per le prove di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC o eventuali successive modifiche o interazioni, il prelievo dei campioni dalla struttura e l’esecuzione delle prove stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all’articolo 59 del DPR380/2001.

Scompare la Circolare 633, ma qualcosa resta. E poi c'è quell'indicazione non chiara: "si puo' ...". Quindi ? si può anche non rispettare le indicazioni della NTC 2018 ?

 

Molte modifiche, torneremo sul tema

Il documento è esteso, quindi richiede una lettura più attenta che INGENIO farà con i nostri esperti. Seguiteci quindi nei prossimi giorni per saperne di più.


Il testo del decreto è disponibile a questo link.

Il testo delle Linee Guida è riprodotto integralmente in allegato. 

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
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