Impianti Fotovoltaici | Edilizia | T.U. Edilizia | Titoli Abilitativi
Data Pubblicazione:

Installazione di impianti fotovoltaici su serre: quale titolo abilitativo serve? Tra autorizzazione regionale, PAS ed edilizia libera

Consiglio di Stato: per l'installazione degli impianti fotovoltaici su una serra possono servire autorizzazione regionale, PAS o comunicazione di edilizia libera a seconda del tipo di intervento

Quale titolo abilitativo serve per installare degli impianti fotovoltaici su delle serre?

L'intervento edilizio: impianti fotovoltaici su serre

A questa domanda risponde il Consiglio di Stato nella sentenza 3294/2023 del 30 marzo, riferita al caso di una società agricola, ma comunque attiva nel settore delle energie da fonte rinnovabile, che aveva presentato nel giugno 2011 al comune compente una domanda di rilascio di permesso di costruire per un intervento descritto in sintesi come “quattro serre con impianto fotovoltaico integrato di potenza nominale 582,36 KW”.

Si tratta, più precisamente, di quattro fabbricati con plinti di fondazione in calcestruzzo, struttura portante di acciaio zincato e tamponature laterali trasparenti, di altezza pari a circa tre metri alla gronda e cinque al colmo e superficie complessiva di circa 8.000 mq, con pannelli fotovoltaici integrati nella copertura, nonché di due fabbricati accessori, che contengono la cabina di trasformazione e la cabina di consegna dell’energia prodotta.

A fronte di questa domanda, il SUAP comunale ha indirizzato alla Regione Friuli Venezia Giulia la richiesta di parere "in ordine alla competenza e alla procedura da adottare per un impianto fotovoltaico i cui moduli sono elementi costituitivi di serre".

Il SUAP ha ipotizzato che si tratti di un impianto fotovoltaico non collocato su edifici, autorizzabile in base al procedimento di cui all’art. 12 del d. lgs. 387/2003, che è appunto di competenza regionale.

La Regione osserva infine che le serre fotovoltaiche, e quindi anche i manufatti per cui è causa, sono fisse ed ancorate al terreno, e quindi non possono rientrare fra le strutture realizzabili in regime di edilizia libera.

Le serre fotovoltaiche, ai sensi del già allegato 2 punto 2 del d.m. 5 maggio 2011, nemmeno rientrano nel concetto di edificio, e quindi vanno assoggettate al regime generale dell’autorizzazione unica.

Di conseguenza, il Comune ha trasmesso gli atti alla Regione, dichiarandosi per implicito non competente a provvedere.

Impianti per la produzione di energie rinnovabili: quali titoli servono?

Palazzo Spada, chiamato a dirimere la questione, evidenzia che la disciplina delle autorizzazioni in materia di impianti per la produzione di energie rinnovabili è contenuta nell’art. 12 del d.lgs. 387/2003, recante una disciplina speciale di settore volta a garantire la necessaria uniformità di trattamento delle varie fattispecie concrete.

L’installazione degli impianti fotovoltaici necessita dei seguenti titoli abilitativi:

  • l’autorizzazione regionale di cui all’art. 12 del d.lgs. 387/2003;
  • la p.a.s. (procedura abilitativa speciale) di cui all’art. 6, comma 1, del d.lgs. 28/2011;
  • la comunicazione di edilizia libera di cui all’art. 6, comma 11, del d. lgs. 28/2011.

Autorizzazione unica: la rilasciano regione, provincia o MISE

In linea generale, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento nonché le opere e le infrastrutture connesse sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico.

Impianti fotovoltaici in edilizia libera

Il Consiglio di Stato precisa anche che costituiscono attività di edilizia libera, e, perciò son assentibili, non tramite autorizzazione regionale, bensì mediante comunicazione al comune, le seguenti categorie di impianti fotovoltaici:

  • a) gli impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, che abbiano superficie non superiore a quella del tetto sui quali vengono realizzati e non ricadano in zona sottoposta a vincolo paesaggistico;
  • b) gli impianti realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze, con capacità di generazione compatibile con lo scambio sul posto.

La procedura abilitativa semplificata

In ultimo, la P.A.S. (procedura abilitativa semplificata) è stata, invece, prevista, per tutti gli impianti de quibus, fatta salva, però, la disciplina degli impianti soggetti a comunicazione di edilizia libera, nonché per le serre fotovoltaiche di potenza inferiore ad un megawatt elettrico.

Impianto fotovoltaico integrato: serve l'autorizzazione regionale

Nella fattispecie in esame, inerente la realizzazione di un intervento integrato, consistente in quattro serre con impianto fotovoltaico integrato di potenza nominale 582,36 KW, la sezione ha concluso nel senso dell’ineludibilità dell’autorizzazione unica regionale, atteso che le serre fotovoltaiche non sono in regime di edilizia libera e non sono edifici in senso normativo.


LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegati

Edilizia

L'edilizia ricomprende tutte quelle attività finalizzate a realizzare, trasformare o demolire un edificio. Essa rappresenta sicuramente uno dei...

Scopri di più

Impianti Fotovoltaici

Con questo TOPIC si vuole raccogliere tutti gli articoli pubblicati da Ingenio sul tema impianti fotovoltaici.

Scopri di più

T.U. Edilizia

Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo Unico per l'edilizia, contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina...

Scopri di più

Titoli Abilitativi

Con l’approvazione ed entrata in vigore del Dlgs 222/2016, che ha modificato il Dpr 380/2001, sono 4 i titoli abilitativi in edilizia: CILA...

Scopri di più

Leggi anche