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Le agevolazioni del leasing su beni materiali strumentali

Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento per le imprese che investono dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 in beni strumentali materiali 4.0

Leasing finanziario: perimetro soggettivo di applicazione

La formula del leasing finanziario, in alternativa all’investimento diretto, permette alle imprese che effettuano investimenti in beni materiali strumentali entro la fine del 2022 di usufruire di un credito di imposta cumulabile con il contributo della legge Sabatini, nel limite del costo sostenuto.

In merito agli investimenti effettuati attraverso la stipula di un contratto di leasing, l’agevolazione spetta solo all’utilizzatore, e non anche al concedente. Per quest’ultimo, infatti, sono irrilevanti, ai fini del beneficio in questione, gli acquisti di beni successivamente concessi in locazione finanziaria.

Sono, invece, esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio. Per tali beni, l’agevolazione, al ricorrere dei requisiti previsti, potrà spettare al soggetto locatore o noleggiante, nello svolgimento della propria attività principale.

In particolare, alle imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in beni strumentali NON 4.0 (diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla L. 232/2016), nel limite massimo di 2 milioni di euro è riconosciuto un credito di imposta del 6 per cento. Si tratta dell’ultimo anno di agevolazione, con una finestra ancora accessibile fino al 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 sia:

  1. sottoscritto da entrambe le parti il relativo contratto di leasing e
  2. avvenuto il pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20 per cento della quota capitale complessivamente dovuta al locatore.

In tal caso, il credito di imposta NON 4.0 spetterà anche per i contratti di leasing per i quali il momento di effettuazione dell’investimento (consegna del bene al locatario o esito positivo del collaudo) si sia verificato oltre il 31 dicembre 2022 ed entro il 30 giugno 2023.

Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento per le imprese che investono dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 in beni strumentali materiali 4.0. Anche in questo caso vi è la possibilità di “prenotare” la stessa misura di credito di imposta sugli investimenti per i quali entro fine anno il contratto di leasing risulti sottoscritto e sia avvenuto il pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20 per cento della quota capitale complessivamente dovuta al locatore. La consegna del bene deve avvenire entro il 30 giugno 2023.

Entro il 31 dicembre 2022 scade anche il termine entro il quale è possibile effettuare (consegna del bene o esito positivo del collaudo) gli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2021 con le aliquote del 2021, il cui valore è stato indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Calcolo dell'agevolazione e momento di effettuazione dell'investimento

Per quanto riguarda il valore su cui calcolare l’agevolazione, nelle ipotesi di locazione finanziaria non rileva, come accadeva nell’agevolazione fruita sotto forma di maggiorazione dell’ammortamento, il costo sostenuto dal locatario, rappresentato dalla somma delle quote capitale dei canoni di leasing e dal prezzo di riscatto. Il parametro di commisurazione del credito d’imposta spettante al locatario è rappresentato dal “costo per l’acquisto del bene” sostenuto dal locatore.

Ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell’investimento, per le acquisizioni di beni con contratti di leasing rileva la consegna del bene al locatario (o l’esito positivo del collaudo) e non il momento del riscatto. In altri termini, l’acquisizione in proprietà del bene a seguito di riscatto non configura per il contribuente un’autonoma ipotesi d’investimento agevolabile.

Dal momento di effettuazione degli investimenti deve, in ogni caso, distinguersi il momento dal quale è possibile fruire del beneficio.

Modalità di utilizzo del credito di imposta

Il credito di imposta per beni NON 4.0 può essere utilizzato in compensazione (in tre quote annuali di pari importo) dall’anno di entrata in funzione del bene mentre per i beni 4.0, l’utilizzo in compensazione è effettuato dall’anno di interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, con la stessa ripartizione in quote annuali.

Il mancato esercizio del diritto di riscatto così come la cessione del contratto di leasing durante il “periodo di sorveglianza” costituiscono causa di rideterminazione dell’incentivo, in quanto, in virtù dell’ormai consolidato principio di tendenziale equivalenza tra l’acquisto del bene in proprio e l’acquisizione dello stesso tramite un contratto di leasing, tali ipotesi sono da assimilare alle fattispecie, espressamente previste dall’articolo 1, comma 1060, L. 178/2020, di cessione a titolo oneroso e di delocalizzazione dei beni agevolati acquisiti in proprietà, anche se appartenenti allo stesso soggetto.

In tali circostanze, nel periodo di sorveglianza che dura fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto (c.d. recapture).

Il credito d’imposta non sarà oggetto di rideterminazione qualora, sempre nel periodo di sorveglianza, il bene acquisito in proprietà a seguito di riscatto venga successivamente ceduto a una società di leasing nel contesto di un’operazione di sale and lease back.

Sugli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 o non con la formula del leasing finanziario le PMI possono richiedere anche il contributo previsto dalla Legge Sabatini.

Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data di trasmissione della domanda di accesso alle agevolazioni.

Per avvio degli investimenti s’intende, a seconda di quale condizione si verifichi prima, la data di inizio dei lavori di costruzione relativi agli investimenti oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibili gli investimenti.

L’investimento dovrà essere completato, considerando la data dell’ultimo verbale di consegna dei beni, entro 12 mesi dalla concessione del leasing.

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