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Mancata demolizione di abusi: multa entro 5 anni, altrimenti scatta la prescrizione

Il termine di prescrizione per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecunaria per mancata demolizione di un abuso soggiace alla disciplina della prescrizione quinquennale ed inizia a decorrere dal momento della consumazione dell'illecito e non dalla cessazione degli effetti.

L’articolo esamina il regime della prescrizione della sanzione pecuniaria per mancata demolizione di abusi edilizi ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001. In una recente sentenza del TAR Campania viene chiarito che tale sanzione, fino a 20.000 euro, è soggetta alla prescrizione quinquennale prevista dall’art. 28 della l. 689/1981. Il termine decorre dal momento in cui si consuma l’illecito omissivo, ossia dalla scadenza dei 90 giorni fissati per ottemperare all’ordine di demolizione, e non dalla cessazione degli effetti. Decorso tale termine senza atti interruttivi, la sanzione non è più irrogabile, pur restando fermo l’obbligo repressivo sull’abuso.


Sappiamo che un abuso edilizio è permanente ma cosa succede se il comune non provvede, nei termini di legge, a irrogare la sanzione per omessa demolizione che può arrivare anche fino a 20 mila euro?

Di questa particolare e interessante questone si è occupato il Tar Campania nella sentenza 1648/2026, dove si evidenzia che "Il termine di prescrizione per l'irrogazione della relativa sanzione amministrativa pecunaria, prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, soggiace alla disciplina della prescrizione quinquennale di cui all’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ed inizia a decorrere dal momento della consumazione dell'illecito e non dalla cessazione degli effetti".

Ma vediamo bene cosa ci 'dice' Palazzo Spada nel caso specifico.

 

Sanzione per omessa demolizione: il termine di prescrizione di 5 anni

La ricorrente, un'anziana signora, ricorre contro l'ordinanza comunale con cui è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 20.000,00 conseguentemente all’accertamento di inottemperanza dell’ordinanza di demolizione per alcuni interventi edilizi illeciti.

L'ordinanza è stata notificata in data 18/12/2024 in base ad un accertamento di inottemperanza risalente al 29/10/2018.

Il Tribunale ritiene fondata la censura di cui al secondo motivo di gravame incentrata sul decorso del termine di prescrizione di 5 anni, indicato dall’art. 28 (“Prescrizione”) della Legge 689/1981 (secondo cui “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice Civile.”), entro il quale è concesso all’Amministrazione di irrogare la sanzione pecuniaria di 20.000,00 euro prevista dall'art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. n. 380/2001.

In particolare, parte ricorrente sostiene che “dopo i chiarimenti venuti dall’A.P. 16/23 che quella introdotta con il comma 4 bis del TUE sia da valutare, a tutti gli effetti, una sanzione da irrogare in presenza di un illecito amministrativo e per la quale valgono le regole fissate dalla Legge 689/81.

 

Da quando si calcola il termine di 5 anni?

Palazzo Spada evidenzia che "Ancorché si voglia assumere che fosse corretta la scelta dell’Amministrazione, ai fini dell’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dal comma 4 bis dell’art. 31 del TUE, prendere in considerazione non già l’inottemperanza all’ordinanza 172/09 bensì quella alla successiva ordinanza 34/18, benché di contenuto identico, non potrà, tuttavia, sfuggire che anche in tale ipotesi i provvedimenti gravati siano illegittimi perché adottati senza tener conto dell’art. 28 della L. 689/81. Infatti considerato che l’ordinanza 34/18 fosse stata notificata il 12 febbraio 2018 l’inottemperanza era da intendersi maturata, per il decorso del 90° giorno previsto per l’ottemperanza spontanea, il 13 maggio 2018. Ebbene era da tale data, o al più dal 21 ottobre 2018, epoca a cui risale l’accertamento di inottemperanza all’ordinanza 172/09, che andava calcolato il termine prescrizionale di 5 anni, indicato dall’art. 28 della Legge 689/981 come termine ultimo entro il quale è concesso all’Amministrazione di irrogare la sanzione pecuniaria di 20.000/00 euro".

 

Ordine di demolizione e mancato adempimento: cosa succede?

Il Consiglio di Stato si sofferma anche sulle conseguenze di una mancata demolizione.

Infatti, "Il responsabile dell’illecito, il proprietario ed i suoi aventi causa hanno sempre il dovere di" rimuoverne le conseguenze di un abuso edilizio, "sicché vanno distinte le seguenti fasi temporali:

  • a) fino a quando scade il termine fissato nell’ordinanza di demolizione (solitamente 90 giorni, ndr), questi hanno il dovere di effettuare la demolizione, che, se viene posta in essere, evita il trasferimento della proprietà al patrimonio pubblico;
  • b) qualora il termine per demolire scada infruttuosamente, i destinatari dell’ordinanza di demolizione commettono un secondo illecito di natura omissiva, che comporta, da un lato, la perdita ipso iure della proprietà del bene con la conseguente e connessa irrogazione della sanzione pecuniaria e, dall’altro, la novazione oggettiva dell’obbligo propter rem, perché all’obbligo di demolire il bene si sostituisce l’obbligo di rimborsare l’Amministrazione, per le spese da essa anticipate per demolire le opere abusive entrate nel suo patrimonio, risultanti contra ius (qualora essa non abbia inteso eccezionalmente utilizzare il bene ai sensi dell’art. 31, comma 5, del d.P.R.n. 380 del 2001); …


La natura istantanea dell'omessa demolizione

Nella sentenza si evidenzia inoltre che, come sancito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 16/2023, "l'illecito amministrativo per la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione ha natura di illecito omissivo istantaneo (ad effetti permanenti), che si consuma nel momento in cui scade il termine normativamente stabilito per adempiere all'obbligo, senza che l'azione sia stata compiuta, ovvero allo scadere dei novanta giorni dall’ingiunzione, anche se gli effetti si protraggono nel tempo".

 

Multa per demolizione mancata fuori tempo massimo: dopo 5 anni la sanzione va in prescrizione!

Alla stregua dei principi affermati dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16/2023 e dalla pronuncia del T.A.R. Campania n. 861/2024, l'illecito amministrativo per la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione ha natura di illecito omissivo istantaneo (ad effetti permanenti), che si consuma nel momento in cui scade il termine normativamente stabilito per adempiere all'obbligo, senza che l'azione sia stata compiuta, ovvero allo scadere dei 90 giorni dall’ingiunzione, anche se gli effetti si protraggono nel tempo, e il termine di prescrizione quinquennale per la irrogazione della relativa sanzione amministrativa inizia, quindi, a decorrere dal momento della consumazione dell'illecito non dalla cessazione degli effetti (a differenza rispetto all'illecito permanente puro).

Nel caso di specie, la gravata ordinanza del 03/12/2024, notificata il 18/12/2024, di irrogazione della sanzione pecuniaria, ex art. 31 comma 4 bis D.P.R. 380/2001 - adottata sul presupposto dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione notificata il 17/02/2018, come da verbale di accertamento di inottemperanza della P.M. del 29/10/2018, notificato il 18/12/2024 - è stata emessa/notificata tardivamente (solo) a seguito della maturazione del termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 28 della Legge n. 689/1981, decorrente dalla data del 18/05/2018 di scadenza del 90° giorno previsto per l’ottemperanza spontanea, o, al più tardi, dalla data del 29/10/2018 di accertamento della inottemperanza.

 

Prescrizione multa per mancata demolizione abusi: FAQ

La sanzione per mancata demolizione è soggetta a prescrizione?
Sì. La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 si prescrive in cinque anni, ai sensi dell’art. 28 della legge 689/1981.

Da quando decorre il termine di prescrizione quinquennale?
Il termine decorre dalla consumazione dell’illecito, che coincide con la scadenza del termine (di norma 90 giorni) assegnato per ottemperare all’ordine di demolizione.

La mancata demolizione è un illecito permanente?
No. Secondo l’Adunanza Plenaria n. 16/2023, si tratta di un illecito omissivo istantaneo ad effetti permanenti: l’illecito si consuma allo spirare del termine per demolire.

La prescrizione della sanzione incide sull’ordine di demolizione?
No. La prescrizione riguarda solo la sanzione pecuniaria; l’abuso edilizio resta tale e l’amministrazione mantiene i poteri ripristinatori previsti dalla legge.

L’amministrazione può far decorrere il termine da una nuova ordinanza identica alla precedente?
No. La reiterazione di un’ordinanza di contenuto identico non sposta in avanti il dies a quo della prescrizione, che resta ancorato alla prima scadenza utile o all’accertamento dell’inottemperanza.


LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO

Allegati

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L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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