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Muro di contenimento e container: niente SCIA, serve il permesso di costruire. Terzo condono off limits

Gli interventi di nuova costruzione sono soggetti al disposto dell’art. 10 del Testo Unico Edilizia, con conseguente necessità di previo permesso di costruire ai fini della legittima realizzazione delle opere edilizie

Per realizzare un muro di contenimento e 6 container poggiati al suolo di cui 2 accorpati a forma di una casetta in legno, non basta la SCIA ma serve il permesso di costruire perché si tratta di nuova costruzione e non di ristrutturazione edilizia.

Lo ha chiarito il Consiglio di Stato nella sentenza 4321/2023 del 28 aprile, secondo cui l'abuso è quindi conclamato e la demolizione assolutamente legittima, così come è corretto l'operato dell’Amministrazione che aveva respinto l’istanza di condono sulla base dell’art. 32 comma 27, lett. d), DL n. 269 del 2003 (Terzo condono edilizio) il quale richiede, in presenza di abusi realizzati in zone vincolate, il requisito aggiuntivo della conformità urbanistica delle opere costruite in assenza o in difformità dal prescritto titolo abilitativo con la conseguente affermata superfluità del rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla legge 241/1990.

Gli interventi di nuova costruzione richiedono il permesso di costruire

Per l'appellante, le opere contestate sono soggette a DIA (oggi SCIA) e non implicano alcun aumento volumetrico, trattandosi di manufatti di modesta entità.

Non è di questo avviso Palazzo Spada, in quanto, premesso che la ricorrente non ha presentato alcuna denunzia di inizio attività, in ogni caso le opere in contestazione non erano soggette a tale disciplina atteso che, come correttamente rilevato dal primo Giudice, trattandosi di interventi di nuova costruzione i lavori erano soggetti al disposto dell’art. 10 del Testo Unico Edilizia, con conseguente necessità di previo permesso di costruire ai fini della legittima realizzazione.

Quanto alla motivazione, nel provvedimento sono richiamati:

  • l’art. 27 D.P.R. 380/01 ai fini della qualificazione dell’illecito giuridico;
  • il D.M. del 12.9.1957 ai fini della qualificazione del territorio di Pozzuoli come area di notevole interesse pubblico;
  • è specificato che “le opere abusive non sono assentibili ai sensi dell’art. 36 del testo unico e non sono configurabili in alcuna delle ipotesi di condono. Per altro verso è notorio che “l'ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare.” (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 5 marzo 2018, n. 1392).

Niente condono in zona vincolata: ecco quando

Infine si evidenzia che, in materia di condono edilizio, il combinato disposto dell'art. 32 del legge 47/1985 e dell'art. 32, comma 27, lett. d), del DL 269/2003, convertito con modificazioni, dalla legge 326/2003, comporta che un abuso commesso su un bene sottoposto a vincolo di inedificabilità, sia esso di natura relativa o assoluta, non possa essere condonato quando ricorrono, contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • a) l'imposizione del vincolo di inedificabilità avviene prima della esecuzione delle opere;
  • b) le opere sono realizzate in assenza o difformità dal titolo edilizio;
  • c) le opere non sono conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (nelle zone sottoposte a vincolo paesistico, sia esso assoluto o relativo, è cioè consentita la sanatoria dei soli abusi formali) (Cons. Stato Sez. VI, 13 gennaio 2023, n. 471).

LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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