Niente edilizia libera per pergolati, tettoie e altre strutture stabili. Sì al deposito sismico
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 42371/2024, ha chiarito che strutture come casotti lignei o pergolati ancorati al suolo non possono essere considerati edilizia libera, ma vere e proprie opere edilizie soggette a titolo abilitativo. Inoltre, anche i manufatti precari devono rispettare le norme antisismiche previste dal D.P.R. 380/2001, applicabili a tutte le costruzioni indipendentemente dai materiali utilizzati o dalla natura temporanea dell’intervento.
Edilizia libera o permesso di costruire? Le regole per pergolati e tettoie in zone vincolate
L’attività edilizia nel territorio nazionale deve rispettare un quadro normativo che mira a garantire la tutela paesaggistica, ambientale e la sicurezza sismica del patrimonio nazionale. Ecco perché diventa fondamentale la distinzione tra interventi di edilizia libera e opere soggette a permesso di costruire, soprattutto quando le opere vengono realizzate in aree sottoposte a vincoli plurimi.
Le opere pertinenziali e i manufatti leggeri, quali pergolati, tettoie e casotti, costituiscono una categoria particolarmente problematica, poiché la loro qualificazione giuridica dipende da una serie di elementi strutturali e funzionali che devono essere attentamente valutati caso per caso.
In particolare, per pergolato si intende una struttura aperta su tutti i lati e nella parte superiore, caratterizzata da materiali leggeri e senza fondazioni, destinato all’ombreggiatura e all’estetica. Per questi parametri non è soggetta al permesso di costruire.
La tettoia si presenta come una struttura capace di coprire spazi aperti, presenta una copertura su colonne, pali o pilastri o comunque strutture verticali discontinue. Essa può o meno aderire al muro di un edificio, che fornisce un riparo parziale su almeno uno dei lati.
La giurisprudenza nel tempo ha sancito criteri precisi per distinguere le strutture che possono essere realizzate senza titolo abilitativo da quelle che richiedono il preventivo rilascio del permesso di costruire e delle autorizzazioni paesaggistiche. Soprattutto quando tali costruzioni sono realizzate in zone sismiche, per le quali la normativa prevede obblighi specifici di denuncia e deposito di progetti, indipendentemente dai materiali utilizzati e dalla natura precaria o permanente dell'intervento.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 42371/2024 ha affrontato le problematiche relative alla realizzazione di manufatti in legno in area vincolata, offrendo importanti chiarimenti sulla nozione di pergolato, sui limiti dell’edilizia libera e sull’applicabilità della normativa antisismica.
Manufatti in legno e vincolo paesaggistico: non è edilizia libera secondo la Cassazione
Il ricorrente nel caso esaminato dalla Suprema Corte è stato condannato per una serie di reati edilizi e paesaggistici in relazione alla realizzazione di opere abusive realizzate in una zona sismica sottoposta a vincolo paesaggistico.
Tali opere consistevano in:
- un manufatto ligneo di 31 mq costituito da pilastri e grigliato in legno (pergolato);
- un casotto in legno bullonato a terra di 11 mq e 26 mc di volume.
Le opere erano state realizzate:
- senza permesso di costruire;
- senza autorizzazione paesaggistica;
- senza preavviso allo sportello unico previsto per le costruzioni in zona sismica.
La condanna del ricorrente è stata dichiarata prima dal Tribunale di Vallo della Lucania, e poi in parte confermata e ridimensionata dalla Corte d’appello di Salerno.
Allora il ricorrente presenta ricorso in Cassazione, sostenendo varie argomentazioni tra cui quella che ritenesse i manufatti realizzati atti a rientrare tra gli interventi in edilizia libera, trattandosi di strutture leggere, amovibili e di ridotte dimensioni. Veniva inoltre contestata la necessità di dover applicare il deposito sismico delle verifiche strutturali ai sensi della normativa antisismica (NTC o Eurocodici) a opere di così modesta entità, prive di rilievo per la pubblica incolumità.
Il casotto in legno e il pergolato non sono edilizia libera
La Cassazione rigetta il ricorso precisando che “La sentenza di appello, sulla base dei rilievi fotografici e del verbale di sopralluogo, chiarisce che, in totale assenza di permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica, l'imputato ha realizzato i manufatti contestati in rubrica con dimensioni e caratteristiche strutturali tali da non poter essere annoverati negli interventi di edilizia libera (…). Più nello specifico, i giudici di merito hanno ritenuto, con motivazione logica e coerente, di escludere che il casotto in legno potesse costituire un manufatto pertinenziale, in considerazione, non solo dell'autonoma volumetria del manufatto, pari a circa 26,00 metri quadrati, tale da determinare un'incidenza sul carico urbanistico, ma anche dell'autonomia rispetto all'opera principale: connotazioni strutturali, queste, che ne escludono, con evidenza, la riconducibilità al concetto di pertinenza, riferito dalla normativa urbanistica ad un'opera che abbia una propria individualità, sia oggettivamente preordinata a soddisfare le esigenze di un edificio principale legittimamente edificato e sia sfornita di autonomo valore di mercato, ma che sia altresì insuscettibile di destinazione autonoma e che abbia dimensioni tanto ridotte da non incidere sul carico urbanistico mediante la creazione di un nuovo volume (…). Tale descrizione, secondo la valutazione della Corte d'appello, che deve essere qui condivisa, porta ad escludere che possa trattarsi, nella fattispecie, di un "pergolato". Infatti la giurisprudenza di questa Corte ha preso in considerazione la nozione di "pergolato" per distinguerla dalla "tettoia", osservando che la diversità strutturale delle due opere è rilevabile dal fatto che, mentre il pergolato costituisce una struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore ed è destinato a creare ombra, la tettoia può essere utilizzata anche come riparo ed aumenta l'abitabilità dell'immobile (…). La convergenza tra la giurisprudenza di legittimità e quella amministrativa consente, dunque, di confermare il principio di diritto secondo il quale «si intende per pergolato una struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore, realizzata con materiali leggeri, senza fondazioni, di modeste dimensioni e di facile rimozione, la cui finalità è quella di creare ombra mediante piante rampicanti o teli cui offrono sostegno».”
La realizzazione di manufatti aventi dimensioni e consistenza tali da incidere sul carico urbanistico non è edilizia libera, né può qualificarsi come pertinenza un’opera dotata di autonoma volumetria e destinazione.
Il casotto ligneo di 26 mc e il pergolato di 31 mq bullonato al suolo su base cementizia non rientrano tra gli interventi liberi previsti dal glossario ministeriale (D.M. 2 marzo 2018).
Il “pergolato” è una struttura leggera, priva di fondazioni, aperta su tutti i lati e nella parte superiore, destinata unicamente a sorreggere piante rampicanti o teli per creare ombra. Viceversa, una struttura ancorata stabilmente al suolo, di dimensioni rilevanti e destinata a perdurare nel tempo, configura una tettoia o un’opera edilizia vera e propria, soggetta a permesso di costruire.
Norme antisismiche e opere in legno: anche i manufatti precari devono rispettare il D.P.R. 380/2001
I giudici precisano l’obbligatorietà anche del rispetto della normativa sismica infatti “(…) le disposizioni previste dagli artt. 83 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001 si applicano a tutte le costruzioni realizzate in zona sismica - dunque, anche alle opere edili in legno - a prescindere dai materiali utilizzati e dalle relative strutture, nonché dalla natura precaria o permanente dell'intervento (…). Del resto, qualsiasi opera edile, ad eccezione di quelle di semplice manutenzione ordinaria, ove eseguita in zona sismica, deve essere preventivamente denunciata al competente ufficio, al fine di consentire i previsti controlli, configurandosi in difetto il reato di cui all'art. 95 del citato decreto (…); il che, in altri termini, equivale a dire che sussiste la contravvenzione antisismica nel caso di opere realizzate nelle zone sismiche senza adempimento dell'obbligo di denuncia e di presentazione dei progetti allo sportello unico e senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, a nulla rilevando la natura dei materiali e delle relative strutture, ovvero la natura precaria dell'intervento (…).”
Le norme di cui agli artt. 83 e 95 del D.P.R. 380/2001 si applicano a tutte le costruzioni realizzate in zona sismica, indipendentemente dai materiali utilizzati o dalla natura precaria dell’opera. Quindi anche un manufatto in legno, come un casotto o un pergolato, deve rispettare le disposizioni antisismiche se si trova in una zona dichiarata a medio-alta sismicità. L’unica eccezione riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria, che non incidono sulla struttura e quindi non richiedono denuncia e/o autorizzazione sismica. Di contro per tutti gli altri interventi edilizi sussiste l’obbligo di presentazione dei documenti progettuali presso lo Sportello Unico comunale (SUE) per l’acquisizione del titolo edilizio abilitativo e il rilascio di preventiva autorizzazione sismica da parte del Genio Civile (o organo equipollente).
In definitiva, non può qualificarsi come “pergolato” e rientrare quindi tra gli interventi di edilizia libera una struttura in legno ancorata stabilmente al suolo, di significative dimensioni e realizzata su base cementizia, in quanto configurante una vera e propria opera edilizia permanente con impatto ambientale e urbanistico non trascurabile. Così come in una zona classificata sismica, le disposizioni di cui agli artt. 83, 93, 94 e 95 del D.P.R. 380/2001 si applicano a tutte le costruzioni, indipendentemente dai materiali impiegati o dalla natura precaria dell’intervento.
Scarica la sentenza in allegato
Keywords: edilizia libera, permesso di costruire, pergolati, tettoie, manufatti in legno, normativa antisismica, D.P.R. 380/2001, Genio Civile, deposito e autorizzazione sismica, vincolo paesaggistico.
Abuso Edilizio
L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
Condoni e Sanatorie
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