Pannelli fotovoltaici in area vincolata e fronte lago: quando la tutela del paesaggio tiene
Se i pannelli fotovoltaici sono integrati architettonicamente e l'impatto visivo risulta limitato, è illegittimo il diniego di installazione fronte lago da parte della Soprintendenza in quanto le autorità di tutela paesaggistica devono operare un rigoroso bilanciamento tra interessi paesaggistici e produzione di energia rinnovabile. E' necessaria, quindi, una valutazione caso per caso che consideri le specifiche caratteristiche tecniche dell'impianto.
Le autorità di tutela paesaggistica devono operare un rigoroso bilanciamento tra interessi paesaggistici e produzione di energia rinnovabile, non potendo limitarsi a valutazioni generiche: in tal senso, può essere consentita l'installazione di pannelli fotovoltaici su falda rivolta verso un lago.
E' piuttosto importante, quanto stabilito dal Consiglio di Stato nella sentenza 5325/2025, che - ribaltando il TAR competente - ha accolto l'appello di una SRL contro il diniego della Soprintendenza all'installazione, appunti, di pannelli fotovoltaici su falda rivolta verso il lago d'Orta.
La sentenza sottolinea l'insufficienza motivazionale del diniego quando i pannelli sono integrati architettonicamente e l'impatto visivo risulta limitato.
Il caso: installazione di pannelli solari in area vincolata e fronte lago
La controversia trae origine dalla richiesta di una società di installare pannelli fotovoltaici su un immobile, in area vincolata paesaggisticamente sul lago d'Orta.
La Soprintendenza aveva rilasciato parere favorevole condizionato, vietando però il posizionamento dei pannelli sulla falda rivolta verso il lago e suggerendo collocazioni alternative su altre falde o in aree di pertinenza.
La società aveva progettato pannelli fotovoltaici "integrati nella falda di copertura, di colore corrispondente a quello dei coppi", dunque non sovrapposti ma inseriti architettonicamente nel tetto.
Nonostante queste caratteristiche tecniche favorevoli all'inserimento paesaggistico, la Soprintendenza aveva mantenuto il divieto per la falda fronte lago.
TAR Piemonte: legittimo il diniego di installazione fronte lago
Il TAR Piemonte aveva respinto il ricorso della società, ritenendo legittimo il diniego della Soprintendenza.
I giudici di primo grado avevano considerato sufficiente la motivazione basata sul contrasto con le norme del Piano Paesaggistico Regionale, che vietano installazioni che pregiudichino le visuali panoramiche dai luoghi privilegiati di osservazione.
Il Tribunale aveva inoltre ritenuto che la discrezionalità tecnica dell'amministrazione fosse sindacabile solo nei casi di manifesta illogicità, circostanza non riscontrata nel caso specifico.
L'appello: pannelli con impatto visivo limitato
La società aveva impugnato la sentenza sostenendo che:
- la Soprintendenza doveva dimostrare una concreta incompatibilità paesaggistica, non limitarsi a generiche valutazioni;
- sussisteva disparità di trattamento rispetto ad altri immobili della zona dove erano stati autorizzati pannelli fotovoltaici;
- il progetto prevedeva pannelli integrati e in tinta, quindi con impatto visivo limitato;
- la soluzione alternativa proposta non era tecnicamente soddisfacente per l'efficienza energetica richiesta.
Il principio del bilanciamento degli interessi
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello, stabilendo che quando si tratta di impianti per energia rinnovabile, "occorre una severa comparazione tra i diversi interessi coinvolti", non potendo ridursi all'ordinaria contrapposizione interesse pubblico/privato.
La produzione di energia elettrica da fonte solare contribuisce infatti "sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici".
La Corte ha chiarito che "le motivazioni dell'eventuale diniego di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile devono essere particolarmente stringenti". Non è sufficiente rilevare una "generica minor fruibilità del paesaggio", dovendosi invece dimostrare una concreta incompatibilità.
Pannelli fotovoltaici: la valutazione generica è insufficiente
Nel caso specifico, il Consiglio ha rilevato che la Soprintendenza si era "limitata a prendere atto della necessità che sia assicurata la fruibilità naturalistica secondo l'impronta visiva del territorio 'dal lago'", senza operare il doveroso bilanciamento concreto tra esigenze paesaggistiche ed energetiche.
Impianti fotovoltaici, Consiglio di Stato: ok all'installazione in centro storico
È possibile installare pannelli fotovoltaici anche sui tetti nel centro storico, purché siano ben integrati architettonicamente, abbiano un impatto visivo contenuto e non esistano motivazioni paesaggistiche specifiche e dettagliate che ne giustifichino il divieto.
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Impatto visivo quasi nullo: i pannelli non 'disturbano' il paesaggio!
La sentenza valorizza le specifiche caratteristiche del progetto: pannelli "integrati nella falda di copertura" e "di colore corrispondente a quello dei coppi", tali da rendere "l'impatto visivo del tutto limitato se non insignificante".
Questo aspetto tecnico è stato determinante nella valutazione dell'inadeguatezza del diniego, in quanto, di fatto, si è stabilito che i pannelli non 'disturbassero' il paesaggio.
I principi applicativi
Palazzo Spada stabilisce quindi che:
- non ogni installazione di pannelli deve essere automaticamente vietata in zone vincolate;
- è necessaria una valutazione caso per caso che consideri le specifiche caratteristiche tecniche;
- le soluzioni alternative proposte devono essere effettivamente praticabili e soddisfacenti;
- il trend normativo favorevole alle energie rinnovabili deve trovare applicazione concreta.
La decisione impone quindi alle Soprintendenze un onere motivazionale più rigoroso quando si tratta di energie rinnovabili, dovendo dimostrare la concreta incompatibilità paesaggistica e non limitarsi a valutazioni astratte basate su generiche previsioni normative.
LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO

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