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Pannelli fotovoltaici sulla falda di copertura: il Tar Abruzzo autorizza l'installazione nei borghi storici

La presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva. Inoltre, l'impiego di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è qualificato dalla legislazione vigente come opera di pubblica utilità.

L'autorizzazione paesaggistica per l'installazione di alcuni pannelli fotovoltaici sopra i tetti di abitazioni situate nei borghi storici deve comprendere la possibilità di piazzare gli stessi anche sulla falda di copertura.

Lo ha chiarito il Tar Abruzzo (L'Aquila), nella sentenza 214/2023 dello scorso 20 aprile, sicuramente interessante perché va a toccare l'aspetto delle energie rinnovabili, in particolare il fotovoltaico, e perché nel caso specifico tale installazione portava al Superbonus 110%.

I pannelli fotovoltaici del contendere

I ricorrenti deducono di aver presentato un progetto per la manutenzione straordinaria degli immobili di loro proprietà per l’adesione al Superbonus 110%

L’intervento proposto ha ad oggetto la realizzazione di n. 3 impianti fotovoltaici ciascuno a servizio di ognuna delle n. 3 unità abitative, tramite l’installazione sulla falda unica rivolta verso ovest, posta a copertura dell’intero immobile, di n. 60 pannelli fotovoltaici i quali saranno “inseriti a livello delle tegole, dello stesso colore delle stesse e non saranno riflettenti” disposti in n. 3 gruppi da n. 20 pannelli in corrispondenza ciascuno di ognuna delle tre cellule servite.

L’area in cui ricade l’intervento è tutelata paesaggisticamente ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c) e d) del d.lgs. 42/2004.

Con l’autorizzazione paesaggistica impugnata il Comune, sulla base del diniego opposto dalla Sovrintendenza, ha assentito solo in parte i lavori, escludendo l’installazione sul tetto del fabbricato degli impianti fotovoltaici che non appare, a giudizio dell’organo tutorio, compatibile con i valori del contesto paesaggistico analizzato.

Perché la Soprintendenza deve dare l'ok anche per i pannelli

Palazzo Spada accoglie il ricorso partendo dalle valutazioni effettuate dalla Soprintendenza: il manufatto su cui i ricorrenti intendono installare i pannelli, con particolare riguardo alla specificità del manto di copertura in laterizi, qualificano in maniera identitaria e riconoscibile il paesaggio tutelato in quanto sono espressione dei caratteri corali tradizionali che trovano riscontro nel complesso delle cose immobili sottoposto a tutela.

In particolare - osserva il Consiglio di Stato - i connotati delle coperture in laterizio comuni alla quasi totalità degli edifici ricompresi nel complesso individuato assumono particolare rilievo nella percezione visiva dei luoghi in argomento per via della morfologia dell’insediamento in esame.

In definitiva, la Soprintendenza ha rilevato, negli atti di diniego opposti, che la presenza dei pannelli fotovoltaici “si ritiene non compatibile con l’immagine tradizionale in coppi di laterizio. In ragione della particolare ubicazione dell’edificio e dell’orientamento della falda interessata, infatti, l’intervento risulterebbe notevolmente percepibile nonché rilevante paesaggisticamente in considerazione dei valori del paesaggio rurale e del paesaggio naturale sopra rappresentati”.

Da qui il diniego parziale dell'autorizzazione pasesaggistica.

Gli impianti a fonti rinnovabili hanno maggiore tutela

Ma per costante giurisprudenza (ex multis, T.A.R. Toscana, sez. III, 6 settembre 2018, n. 1168), il diniego – anche parziale – dell’autorizzazione paesaggistica deve contenere una sufficiente esternazione delle peculiari ragioni per le quali si ritiene che un’opera non sia idonea a inserirsi nell'ambiente, attraverso l’esame delle sue caratteristiche concrete e l’analitica individuazione degli elementi di contrasto con il vincolo da tutelare; e, a maggior ragione, puntuali e analitiche debbono essere le ragioni del diniego qualora l’autorizzazione richiesta riguardi la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nei cui confronti l’ordinamento esprime un chiaro favore (l’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 qualifica di pubblica utilità le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili; l’art. 11 del d.lgs. n. 28/2011 stabilisce l’obbligo di integrare le fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, come già l’art. 4 co. 1-bis del d.P.R. n. 380/2001), potendo essi concorrere, indirettamente, alla salvaguardia degli stessi valori paesaggistici.

La valutazione richiesta ai fini della tutela del vincolo paesaggistico non può, di conseguenza, ridursi all'esame dell’ordinaria contrapposizione interesse pubblico/interesse privato, ma deve farsi carico di tutti gli interessi pubblici coinvolti e favorire la soluzione che consenta, ove possibile, la realizzazione dell’intervento con il minor sacrificio dell’interesse paesaggistico nella sua declinazione meramente estetica (cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 29 maggio 2018, n. 3207; id., 6 marzo 2018, n. 1424; id., 23 marzo 2016, n. 1201).

Difatti, l’impiego di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è qualificato dalla legislazione vigente come opera di pubblica utilità ed è incentivato dalla legge in vista del perseguimento di preminenti finalità pubblicistiche correlate alla difesa dell’ambiente e dell’ecosistema, sicché le motivazioni del diniego devono essere particolarmente stringenti (T.A.R. Veneto 20 febbraio 2023, n. 233).

Installazione di impianti fotovoltaici in zone vincolate: le regole

Palazzo Spada ricorda, inoltre, che il favor legislativo per le fonti energetiche rinnovabili richiede di concentrare l'impedimento assoluto all'installazione di impianti fotovoltaici in zone sottoposte a vincolo paesaggistico unicamente nelle "aree non idonee" espressamente individuate dalla Regione, mentre, negli altri casi, la compatibilità dell'impianto fotovoltaico con il suddetto vincolo deve essere esaminata tenendo conto della circostanza che queste tecnologie sono ormai considerate elementi normali del paesaggio (cfr. TAR Lombardia, Brescia, n. 904/2010; TAR Toscana, Firenze, n. 357/2017; TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 1459/2017) in quanto la presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva.

In simili fattispecie, vengono in rilievo pariordinati e concorrenti - ancorché potenzialmente antagonistici - interessi pubblici, entrambi di matrice ambientale, e cioè, da un lato, la tutela del paesaggio e, d'altro lato, la promozione delle fonti energetiche rinnovabili, finalizzate al contenimento ed alla riduzione dei fenomeni di inquinamento, che richiedono un rigoroso ed analitico bilanciamento, onde stabilire a quale di essi occorra annettere prevalenza nel caso concreto.

I panelli vanno autorizzati

In definitiva, nel caso di specie la Soprintendenza si è limitata a inferire, in via automatica ed apodittica, l'alterazione dell'equilibrio paesaggistico del contesto territoriale di riferimento dalla mera circostanza della prevista installazione di pannelli fotovoltaici senza farsi carico del dovuto bilanciamento fra tutela paesaggistica ed esigenze di sostenibilità energetica.

Invece che suggerire la praticabilità di soluzioni alternative al posizionamento dei pannelli fotovoltaici sulla falda di copertura che non interferiscano con le visuali panoramiche, è stata espressa una valutazione radicalmente ostativa alla realizzazione dell’intervento progettuale ritenendo preclusa in assoluto l’installazione dei pannelli fotovoltaici ed invitando di fatto i ricorrenti ad optare per tecnologie e modalità di sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili diverse da quella solare che possano risultare meno impattanti dal punto di vista paesaggistico.

La soluzione progettuale proposta dai ricorrenti va invece nella direzione di contemperare l'interesse generale alla tutela del paesaggio con l'interesse, altrettanto generale, allo sviluppo dell'uso di fonti energetiche rinnovabili attraverso l’adozione di specifiche cautele tese a minimizzare l'impatto della installazione di che trattasi.

Il posizionamento parallelo alla falda di copertura, l'utilizzo di colorazioni dei materiali usati identico, o comunque compatibile, con quello della struttura della falda stessa, la caratteristica non riflettente degli stessi “mimetizzano” al massimo l'impianto, riducendo così al minimo il suo impatto sulla struttura ed armonizzandosi con la stessa proprio in un’ottica di rispetto dell'area circostante.


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