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Patio coperto chiuso su tutti i lati: non bastano SCIA o CILA, servono permesso e autorizzazione paesaggistica

La chiusura su tutti i lati di quello che era dapprima un patio coperto, ma aperto su due lati, determina una modifica del prospetto ed un aumento di volumetria che impedisce di ritenere applicabili gli artt. 6 e 22 comma 2 e 2 bis del Testo Unico Edilizia tema di interventi di edilizia libera e interventi realizzabili a mezzo SCIA.

Ci sono interventi particolari, che 'galleggiano' tra l'edilizia libera, la CILA, la SCIA e la necessità di richiedere - e ottenere - un permesso di costruire, ma non solo: se si trovano in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, serve anche la specifica autorizzazione.

Il caso argomentato nella sentenza 8791/2023 del Consiglio di Stato è interessante perché tratta diversi argomenti importanti della normativa urbanistica, in primis quello della corretta definizione di un intervento edilizio, che poi di conseguenza porta al corretto titolo abilitativo edilizio per assentirlo.

Varianti edilizie

La società appellante, titolare di una struttura balneare realizzata sul demanio marittimo, su cui grava un vincolo paesaggistico, nel 2005 richiedeva e otteneva il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di n. 2 corpi fabbrica, con superficie complessiva di mq 505, costituiti da:

  • una struttura in legno lamellare e tramezzi in blocchi di laterizio, di superficie pari a mq 435, adibita allo svolgimento dell’attività balneare, con sala ristorante, area ricezione, cucina, 2 bagni con relativo vano di disimpegno, uffici, infermeria e altri locali serventi all’attività commerciale (Corpo A);
  • una struttura in muratura, di superficie pari a mq 70, con solaio di copertura latero-cementizio e tramezzature in laterizio, con gruppo w.c., spogliatoi e docce (Corpo B).

Non solo: la ricorrente chiedeva e otteneva anche l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.lgs. 42/2004.

Nel luglio del 2016, presentava poi una CILA avente ad oggetto la modifica, mediante rimozione, di alcune tramezzature interne e la parziale tompagnatura del lato sud - ovest del Corpo A, e nel giusno 2017 presentava una SCIA per la realizzazione di una variante in corso d’opera relativa tanto al Corpo A, quanto al Corpo B.

Il Comune contestava quindi la realizzazione di opere edilizie non assentite, emanando ordinanza di demolizione e ripristino.

Secondo la società:

  • si trattava di interventi realizzabili a mezzo di CILA o SICA, su di essi si sarebbe formato il silenzio assenso dell’amministrazione, e quindi - prima di arrivare all'ordinanza di demolizione - sarebbe stato necessario il previo annullamento in autotutela dei predetti titoli;
  • tutti gli interventi erano annoverabili tra quelli di cui all’art. 2 all. A del D.P.R. 31/2017, "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”, per i quali è esclusa la previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica.

Niete da fare: qui non bastavano CILA o SCIA

Palazzo Spada respinge il ricorso in quanto, come correttamente rilevato dal TAR competente, il corpo di fabbrica A era in origine un manufatto con forma a “L”, con ampio patio antistante aperto su due lati: quello ovest (fronte mare) e quello sud.

La chiusura di entrambi i lati aperti e la diversa distribuzione degli spazi interni è stata oggetto di una richiesta di variante in corso d’opera con permesso di costruire, rispetto alla quale non risulta rilasciato alcun titolo edilizio, pur risultando l’autorizzazione paesaggistica.

La chiusura di cui sopra non risulta completamente realizzata: nelle relazioni allegate alla CILA e alla SCIA da ultimo presentate, si specifica – infatti - che “lungo il perimetro fronte mare non è stato più realizzato il muro di tompagno ma una struttura leggera a sostegno di tendaggi e un parapetto di altezza di circa un metro”.

Nessuno dei due ultimi titoli annovera tra gli interventi la riscontrata chiusura del lato fronte mare a mezzo di infissi in alluminio e vetri, mentre la relazione tecnica ed i grafici allegati alla CILA danno effettivamente conto della eliminazione della suddivisione interna delle aree bar/sala da pranzo, sostituite da un unico open space, delimitato sul lato sud-ovest da un muro di tompagno.

Ma - e qui si arriva al punto clou della sentenza - la chiusura su tutti i lati di quello che era dapprima un patio coperto, ma aperto su due lati, determina una modifica del prospetto ed un aumento di volumetria.

Ciò impedisce di ritenere applicabili gli artt. 6 comma 2 e 22 comma 2 e 2 bis del Testo Unico Edilizia in tema di interventi di edilizia libera e interventi realizzabili a mezzo SCIA ex art. 22 co. 2 e 2 bis dello stesso dpr 380/2001, risultando pertanto necessario il previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

Intervento esentato dall'autorizzazione paesaggistica? No

In ultimo, per il Consiglio di Stato è priva di fondamento la tesi secondo cui l’intervento non necessiterebbe di autorizzazione paesaggistica poiché riconducibile a quelli previsti al punto A2 dell’allegato A del d.P.R. n. 31/17: “interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili”.

Nel caso di specie, l’intervento sull’immobile è consistito dell’apposizione di infissi e costruzione di nuove pareti che hanno determinato la chiusura di una area fino a quel momento parzialmente aperta, modificando le caratteristiche del manufatto con un impatto sul paesaggio, interventi che esulano dalle fattispecie previste dalla lett. A2 citata.


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