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Pergolato o tettoia? Come capire le differenze ed evitare l'abuso

La struttura aperta su tre lati e anche nella parte superiore viene qualificata come pergolato, che rientra nell'edilizia libera, mentre si tratta di tettoia, soggetta al permesso di costruire, se il pergolato è coperto da una struttura non facilmente amovibile. La 'copertura', quindi, fa la differenza per distinguere le due opere.

Pergolato e tettoia sono opere edilizie diverse, con regole di 'abilitazione' (leggasi: tipo di permessi) diverse, ma che a volte possono creare problematiche interpretative, in quanto vanno a 'toccarsi' per caratteristiche nonostante rimangano separati dall'elemento dirimente, la copertura.

Una recente sentenza del Consiglio di Stato, la n.41/2026, è interessante perché ci consente di capire non solo le differenze ma anche la corretta configurazione edilizia delle due opere.

 

Tettoia o pergolato? L'abuso edilizio contestato e la decisione del TAR

Un comune ricorre al Consiglio di Stato dopo che il TAR competente ha accolto il ricorso di una signora per l'annullamento di un'ordinanza di demolizione.

Nello specifico, sul lastrico solare/terrazzo dell'immobile erano stati effettuati interventi di edilizia per manutenzione ordinaria riconducibili ad edilizia libera. Veniva, tra l’altro, sostituta la copertura in materiale plastico, ormai in degrado non recuperabile, da una piccola tettoia formata da struttura in telaio metallico risalente all’incirca agli anni quaranta.

Il comune, dopo un sopralluogo effettuato in seguito alla comunicazione dei lavori, emetteva l'ordine di demolizione per la tettoia, ma la signora ricorreva con successo al TAR, dove si affermava che la qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia compiuta dal Comune non era corretta.

La struttura aperta su tre lati e anche nella parte superiore viene qualificata come pergolato, che come tale rientra nell'edilizia libera, ex art. 6 d.P.R. 380/2001, mentre deve parlarsi di tettoia, soggetta al permesso di costruire ex art. 10 del medesimo d.P.R. 380/2001, se il pergolato è coperto da una struttura non facilmente amovibile.

Peraltro anche volendo qualificare il manufatto come tettoia si tratterebbe di una tettoria di modeste dimensioni.

In definitiva, l'intervento doveva considerarsi come manutenzione ordinaria.

 

Se il pergolato è in realtà una tettoia: il ricorso del comune

Il comune sostiene, nel suo ricorso presso il Consiglio di Stato, la corretta interpretazione dell'intervento edilizio 'de quo', cioè la ristrutturazione edilzia.

Infatti il Comune ha contestato la realizzazione sine titulo di un manufatto che per la sua dimensione, non irrilevante dal punto di vista edilizio, considerato che rappresenta circa il 20% dell’immobile su cui insiste, oltre che per le sue caratteristiche di non amovibilità e precarietà, è destinata realizzare una alterazione del prospetto dell'immobile su cui insiste in modo permanente.

Non può inoltre parlarsi di manutenzione ordinaria perché la tettoia è opera mai autorizzata e quindi costituisce opera abusiva su immobile ricadente in zona A.

 

Questa è una tettoia abusiva! Ecco perché

Le dimensioni non sono tutto, anche per le tettoie. Infatti, spiega Palazzo Spada, la sentenza del TAR, dopo aver correttamente qualificato un intervento su una tettoia come rientrante nell’ambito della ristrutturazione edilizia, ha escluso che ciò si fosse verificato nel caso di specie per la modesta dimensione del manufatto.

In realtà, l'aspetto determinante è rappresentato dal fatto che "la tettoia occupa il 20% dell’immobile su cui è posizionata ed abbia una superficie di 15 mq ed un’altezza ricompresa tra i 2,5 ed i 3 metri. La struttura portante della tettoia risale ad epoca remota, mentre la copertura non è stata posta che in epoca successiva al 2007 poiché in quell’anno non si evidenziava nei rilievi di Google Earth. Essendo stata realizzata la struttura sine titulo, anche il rifacimento della copertura avrebbe richiesto un provvedimento edilizio non potendosi definire come intervento di manutenzione ordinaria quello eseguito su un manufatto abusivo".

Qui, peraltro, non può mai trattarsi di pergolato: infatti, "è stato affermato in giurisprudenza che quando esso sia coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia, ed è soggetto alla disciplina relativa al rilascio del titolo edilizio (si veda Cons. Stato, Sez. VI, 22/09/2023, n. 8475)".


LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO

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L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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