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Pergotenda reale o abusiva? Edilizia libera o permesso di costruire? Le caratteristiche

Perché possa parlarsi di pergotenda, è necessario tra l'altro che l'opera principale sia costituita dalla "tenda" quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore fruizione dello spazio esterno, e che la struttura sia meramente accessoria alla tenda stessa.

Una struttura in alluminio, telo e vetro chiuso sia in copertura che lateralmente inglobando all’immobile preesistente una superficie di somministrazione arredata con tavoli e sedie di circa 70,00 mq. con un’altezza di m. 2,70 al colmo e m. 2,30 alla gronda, può essere considerata una pergotenda e quindi essere realizzabile in edilizia libera, senza l'obbligo di richiedere il permesso di costruire?

Lo scopriamo analizzando la sentenza 2503/2024 del 15 marzo scorso del Consiglio di Stato, che si pronuncia sul ricorso di una società contro l'ordine di demolizione emesso nei suoi confronti quale responsabile di un abuso edilizio consistente, appunto, nella realizzazione di una struttura che il ricorrente vorrebbe far passare per pergotenda ma che in realtà, come vedremo poi, non lo è.


Pergotenda vera o fittizia?

La società afferma che l'opera sarebbe stata autorizzata dalla SCIA presentata nel 2013 dalla proprietaria dell'area per installare una pergotenda, con effetti che si sarebbero consolidati nel tempo.

L'unica discrepanza riscontrata sarebbe l'aggiunta di chiusure laterali in materiale plastico, ritenute insufficienti per costituire tamponature vere e proprie o configurare un intervento di ristrutturazione.

Di conseguenza, eventuali difformità nell'attuazione avrebbero comportato solo una sanzione pecuniaria.

 

Le caratteristiche della pergotenda

Purtroppo per i ricorrenti, in questo caso non si tratta di pergotenda, ma di una vera e propria costruzione a se stante che richiedeva il permesso di costruire.

Come ormai costantemente affermato in giurisprudenza, infatti, perché possa parlarsi di “pergotenda” «è necessario che l’opera, per le sue caratteristiche strutturali e per i materiali utilizzati, non solamente non determini la stabile realizzazione di nuovi volumi/superfici utili, ma deve anche trattarsi di una struttura leggera, non stabilmente infissa al suolo, sostanzialmente idonea a supportare una “tenda”, anche in materiale plastico, ma a condizione che:

  • l’opera principale sia costituita, appunto, dalla “tenda” quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore fruizione dello spazio esterno;
  • la struttura rappresenti un mero elemento accessorio rispetto alla tenda, necessario al sostegno e all’estensione della stessa;
  • gli elementi di copertura e di chiusura (la “tenda”) siano non soltanto facilmente amovibili, ma anche completamente retraibili, in materiale plastico o in tessuto, comunque privi di elementi di fissità, stabilità e permanenza tali da creare uno spazio chiuso, stabilmente configurato che possa alterare la sagoma ed il prospetto dell’edificio “principale”» (CDS, II, s. 9808/2023).

 

Tettoia o pergotenda bioclimatica? Tra Testo Unico Edilizia, requisiti, caratteristiche, impacchettabilità

Per configurarsi una pergotenda e non una tettoia, è necessario che l'eventuale copertura in materiale plastico sia completamente retrattile, ovvero "impacchettabile", così da escludere la realizzazione di nuovo volume.


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Questa non è una pergotenda: ecco perché

In questo caso, l'opera contestata dal comune non può considerarsi una pergotenda, perché la struttura, realizzata in alluminio e stabilmente infissa al suolo, non è né leggera, né accessoria rispetto alla tenda.

Inoltre, essa può essere chiusa sia in copertura, sia lateralmente, così da creare uno spazio chiuso e stabilmente configurato – di fatto utilizzato quale superficie dedicata all’attività di ristorazione in continuazione di quella dell’edificio principale – tale da alterare la sagoma e il prospetto del fabbricato preesistente.

L’intervento in concreto realizzato è dunque strutturalmente e funzionalmente diverso da quello per il quale era stata presentata la SCIA nel 2013, che riguardava il «posizionamento di una pergotenda installata su pareti esterne coperta da telo retrattile priva di opere murarie e di pareti chiuse nonché di facile rimozione» e che per questo non può legittimare l’opera attualmente presente.

In definitiva, è corretta la qualificazione dell’intervento come ristrutturazione effettuata in assenza di titolo e non è applicabile l’art. 19 della legge 241/1990, che subordina l’azione repressiva dell’Amministrazione alle condizioni previste per l’annullamento d’ufficio presupponendo però che l’opera sia stata oggetto di una SCIA.


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Allegati

Abuso Edilizio

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