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Permesso di costruire annullato dopo 5 anni? Ecco cosa dice la legge

L’annullamento d’ufficio del permesso di costruire è possibile solo entro precisi termini di legge. Una recente sentenza del TAR Campania ha ribadito che l’annullamento oltre tali limiti è legittimo solo in presenza di false dichiarazioni comprovate, richiamando l’obbligo di una motivazione chiara e puntuale nei provvedimenti comunali.

Annullamento d’ufficio del permesso di costruire: i limiti di legge

Quando si parla di potere di autotutela da parte della Pubblica Amministrazione (PA) si intende la facoltà in capo all’ente pubblico di riesaminare i propri atti, eventualmente annullandoli o modificandoli. Tuttavia, questo potere non è illimitato, esistono precisi vincoli temporali da rispettare. Infatti, l’annullamento d’ufficio di permessi di costruire e altri titoli abilitativi assume particolare rilevanza, considerata la rilevanza economica degli investimenti immobiliari e l’impatto che tali provvedimenti hanno sulla sfera patrimoniale dei privati.

Ma un permesso di costruire può essere annullato oltre i termini previsti dalla legge?

Ci sono delle eccezioni che possono condurre a tali situazioni, come ribadito dall’art. 21-nonies della legge 241/1990 che disciplina proprio l’Annullamento d’ufficio.

L’articolo chiarisce che “Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21 octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445(2).”.
Quindi il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio entro un termine ragionevole non superiore a 12 mesi, tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati in relazione alle esigenze di certezza dei rapporti giuridici. Tuttavia la norma prevede delle eccezioni a questo limite temporale, ossia quando il provvedimento sia stato conseguito sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni mendaci costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato. Solo in queste specifiche ipotesi la pubblica amministrazione (PA) può procedere all’annullamento anche oltre i termini ordinari di 12 mesi.

È questo il caso trattato dalla sentenza del TAR della Campania che ha affrontato proprio la questione della legittimità di un annullamento d’ufficio di un permesso di costruire oltre i termini previsti dalla legge, con particolare riferimento alla necessità di una motivazione adeguata circa la sussistenza di false rappresentazioni dei fatti.

 

Il TAR ricorda i limiti dell’autotutela nei permessi di costruire

Il ricorrente, proprietario di un immobile, si è visto annullare nel 2023 un permesso di costruire rilasciato nel 2018. La vicenda in sé è molto articolata ed ha inizio a giugno 2017, quando la Polizia Municipale aveva riscontrato lavori di ristrutturazione non autorizzati che comportavano aumenti di volumetria su più livelli dell’edificio, comportando il sequestro dell’immobile.

Il proprietario per poter sanare la situazione aveva provveduto alla demolizione spontanea di alcune opere abusive, presentando nel 2017 una richiesta di accertamento di conformità, infatti nel maggio 2018, il Comune aveva rilasciato il permesso di costruire sanando la situazione.

La vicenda si evolve nel 2023, quando il Comune avvia un procedimento di annullamento in autotutela del permesso rilasciato. A questo punto il proprietario non ha potuto che impugnare il provvedimento.

Il TAR accoglie il ricorso chiarendo che “È incontestato che l’annullamento d’ufficio del permesso di costruire rilasciato (...) nel 2018 e annullato nel 2023 sia avvenuto oltre i termini di cui all’art. 21-nonies della l. 241/90. Sotto questo profilo, pertanto, il provvedimento è certamente illegittimo. Residua dunque la possibilità che il Comune vi abbia provveduto in applicazione del comma 2 bis del medesimo articolo, in forza del quale “i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive (...) false o mendaci (...), accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi (...)”.
In tal caso l’annullamento del permesso di costruire è avvenuto oltre i termini dell’articolo 21-nonies della legge 241/1990. L’Amministrazione può annullare d’ufficio un provvedimento entro un determinato termine che può essere superato solo in caso di dichiarazioni false e/o mendaci, accertate giuridicamente, che abbiano condotto la PA ad emettere un atto illecito.

Il Comune aveva tentato di giustificare l’annullamento tardivo sostenendo che il tecnico del proprietario avesse utilizzato “un artificio” per rendere sanabili le opere, demolendo preventivamente alcune strutture, ma il TAR ha ritenuto comunque questa motivazione assolutamente insufficiente.
Il Tar inoltre sottolinea che “non emerge la sussistenza o la contestazione né di false dichiarazioni né di false rappresentazioni della realtà, ma piuttosto di una “rivalutazione interpretativa” dell’ufficio in ordine alla portata della disciplina urbanistica concretamente applicata.
(...) La mera interpretazione della disciplina urbanistica non può qualificarsi, anche laddove non conforme alla sua reale portata, come “falsa rappresentazione” atta a legittimare l’esercizio del potere di annullamento oltre il prescritto termine di legge.”

Nel provvedimento comunale non è presente l’indicazione specifica di quali circostanze fossero state falsamente rappresentate e in che modo avessero indotto in errore l’Amministrazione. La semplice “sottolineatura” di una frase nel provvedimento non può essere presa come pretesto per una revisione dell’atto. Nondimeno, la sussistenza di una reinterpretazione urbanistica della casistica non potrebbe comportare o uguagliare giuridicamente la falsa rappresentazione dei fatti. Di conseguenza non sarebbe quindi giustificata l'applicazione dell'autotutela oltre i termini di legge.

Questa sentenza ricorda alle pubbliche amministrazioni che devono sempre spiegare chiaramente le motivazioni alla base di un proprio provvedimento di annullamento, soprattutto quando lo fanno oltre i tempi normalmente previsti dalla legge. Anche se c'è un interesse pubblico a correggere un errore, il Comune deve indicare in modo preciso e comprensibile le ragioni della sua decisione, specialmente quando sostiene che il cittadino abbia fornito informazioni false che hanno indotto l'ente a sbagliare e per cui si richiede la rettifica oltre i limiti stabiliti dalla legge.

 

Scarica la sentenza in allegato

 

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