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Permesso o SCIA per la tettoia in area vincolata? Cambia poco, senza autorizzazione paesaggistica va demolita

Per le opere abusive eseguite in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica in aree vincolate, vige un principio di indifferenza del titolo necessario all'esecuzione di interventi in dette zone, essendo legittimo l'esercizio del potere repressivo in ogni caso, a prescindere, appunto, dal titolo edilizio ritenuto più idoneo e corretto per realizzare l'intervento edilizio nella zona vincolata.

Una tettoia aperta su 4 lati di 100 mq. è abusiva se realizzata in zona paesaggisticamente vincolata e senza aver richiesto l'autorizzazione paesaggistica.

Il tutto indipendentemente dal tipo di opera, aldilà del fatto che sia stata realizzata con o senza permesso di costruire.

Sono le conclusioni alle quali arriva il Tar Napoli nella sentenza 121 del 5 gennaio scorso, che ha confermato la demolizione di una “struttura in legno lamellare di circa 100 mq. aperta sui lati e di altezza massima di circa 4 mt., con annesso un piccolo container”.

Tettoia 'pertinenziale': basterebbe la SCIA?

Secondo il ricorrente, le opere presuntivamente abusive consistono nella realizzazione di una tettoia in legno lamellare di circa 100 mq, aperta su 4 lati, che funge da copertura di un impianto di irrigazione (serbatoio e gruppo elettrogeno), facilmente smontabile per le sue caratteristiche costruttive, oltre ad un container di modeste dimensioni temporaneamente utilizzato per il ricovero degli attrezzi necessari alla coltivazione del fondo e che la ricorrente provvederà comunque a rimuovere.

Viene quindi dedotta l’illegittimità della gravata ordinanza di demolizione in quanto (premessa la disponibilità della ricorrente a rimuovere il container, non ancorato al suolo) erroneamente è stata ritenuta la necessità del preventivo rilascio del permesso di costruire per la realizzazione della tettoia, che – in quanto aperta su tutti i lati, senza alcuna parete perimetrale, e connotata da dimensioni proporzionalmente irrilevanti rispetto al lotto su cui insiste (pari a circa 22 mila mq) – configura viceversa un intervento di ristrutturazione edilizia che non crea alcuna volumetria né carico urbanisticamente rilevante, sussumibile nell’ambito dell’art. 22 del dpr 380/2001, con conseguente necessità della sola segnalazione certificata di inizio attività.

L’opera contestata ha inoltre un evidente carattere di accessorietà e pertinenzialità nei confronti del suolo su cui insiste e dell’uso (coltivazione di alberi da frutteto) cui quest’ultimo è attualmente destinato, di modo che gli interventi realizzati non si configurano come "nuova costruzione", per la quale occorre munirsi preventivamente del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a), del dpr 380/2001, rientrando al più nella portata residuale degli interventi realizzabili con il regime semplificato, a mente degli artt. 6 o 22 dello stesso T.U. dell'edilizia.

Opere abusive in zona vincolata: non fa differenza quale titolo abilitativo serva, conta l'assenza di autorizzazione paesaggistica

Il TAR è categorico: le opere abusive sono state realizzate su terreno “ricadente nel vigente P.R.G. in zona classificata C8 (Zona omogenea dei piani di zona extra urbana) con vincolo paesistico”.

Pertanto, se è vero che - come la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire - ai fini dell’esatta individuazione del titolo edilizio occorrente per realizzare una tettoia occorre fare riferimento all'impatto effettivo che le opere generano sul territorio (con la conseguenza che si deve qualificare l'intervento edilizio quale nuova costruzione, con quanto ne consegue ai fini del previo rilascio dei necessari titoli abilitativi, solo ove, avuto riguardo alla sua struttura e all'estensione dell'area relativa, esso si presenti idoneo a determinare significative trasformazioni urbanistiche ed edilizie), non può tuttavia obliterarsi che nel caso di specie l’opera incide su area soggetta a vincolo paesistico.

Del resto, secondo orientamento consolidato, “ove gli illeciti edilizi ricadano in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, stante l'alterazione dell'aspetto esteriore, gli stessi risultano soggetti alla previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, con la conseguenza che, quand'anche si ritenessero le opere pertinenziali o precarie e, quindi, assentibili con mera DIA, l'applicazione della sanzione demolitoria è, comunque, doverosa ove non sia stata ottenuta alcuna autorizzazione paesistica" (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 03/08/2020, n. 3455). Ed invero “l'art. 27, d.P.R. n. 380/2001 non distingue tra opere per cui è necessario il permesso di costruire e quelle per cui sarebbe necessaria la semplice DIA in quanto impone di adottare un provvedimento di demolizione per tutte le opere che siano, comunque, costruite senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesistico(T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 07/06/2018, n. 3774; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 12/06/2018, n. 6567). "Infatti, per le opere abusive eseguite in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica in aree vincolate, vige un principio di indifferenza del titolo necessario all'esecuzione di interventi in dette zone, essendo legittimo l'esercizio del potere repressivo in ogni caso, a prescindere, appunto, dal titolo edilizio ritenuto più idoneo e corretto per realizzare l'intervento edilizio nella zona vincolata (DIA o permesso di costruire); ciò che rileva, ai fini dell'irrogazione della sanzione ripristinatoria, è il fatto che lo stesso è stato posto in essere in zona vincolata e in assoluta carenza di titolo abilitativo, sia sotto il profilo paesaggistico che urbanistico" (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 25/07/2022, n. 4947).

Legittimamente il Comune ha pertanto adottato un provvedimento di demolizione per opere comunque costruite senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesistico, a prescindere dalla classificazione degli abusi valevole nel diverso contesto dei titoli edilizi.


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Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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