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Portale ENEA riaperto: riparte l'invio delle pratiche per Ecobonus e Bonus Casa

Il portale ENEA è nuovamente operativo dal 25 giugno e consente l'invio delle schede per Ecobonus e Bonus Casa relative agli interventi avviati dal 4 febbraio 2026. Chiarite anche le nuove scadenze per la trasmissione delle pratiche.

Dopo quasi cinque mesi di sospensione, il portale ENEA torna pienamente operativo per la trasmissione delle schede descrittive degli interventi agevolati con Ecobonus e Bonus Casa. La riattivazione della piattaforma consente di sbloccare le pratiche relative ai lavori avviati dal 4 febbraio 2026, rimaste in attesa dell'adeguamento alle nuove norme sull'efficienza energetica e sull'integrazione delle fonti rinnovabili. Contestualmente, ENEA ha chiarito le modalità di calcolo del termine di 90 giorni per l'invio della documentazione e recepito le novità introdotte dal Dlgs 5/2026 e dal nuovo Decreto Requisiti Minimi.


Dal 25 giugno il portale ENEA è tornato pienamente operativo, consentendo nuovamente la trasmissione delle schede descrittive degli interventi agevolati con Ecobonus e Bonus Casa. La riapertura riguarda anche i lavori avviati dal 4 febbraio 2026, che fino a oggi non potevano essere caricati a causa dell'adeguamento della piattaforma alle nuove disposizioni normative.

L'aggiornamento, annunciato da ENEA con un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, recepisce le novità introdotte dal Dlgs 5/2026 e dal Decreto Ministeriale 28 ottobre 2025 sui requisiti minimi degli edifici. Con il completamento dell'intervento informatico, il portale bonusfiscali.enea.it è ora in grado di gestire tutte le pratiche avviate dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina.

Perché il portale è rimasto fermo e cosa cambia con le nuove regole

La sospensione aveva interessato esclusivamente gli interventi con data di inizio lavori dal 4 febbraio 2026. Il blocco si era reso necessario per adeguare il sistema alle modifiche introdotte dal Dlgs 5/2026, il decreto che recepisce la Direttiva europea RED III e aggiorna il Dlgs 199/2021, fissando nuovi obiettivi nazionali per la diffusione delle fonti rinnovabili.

Per il settore edilizio le novità sono particolarmente rilevanti. Il decreto stabilisce un obiettivo vincolante del 40,1% di copertura del fabbisogno energetico degli edifici mediante fonti rinnovabili. Per le nuove costruzioni e gli interventi più significativi, almeno il 60% del fabbisogno di acqua calda sanitaria e il 60% del fabbisogno energetico complessivo dovranno essere soddisfatti da fonti rinnovabili.

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Cambiano anche gli obblighi per le ristrutturazioni importanti. Negli interventi di primo livello la quota minima di copertura per i servizi di climatizzazione invernale ed estiva sale al 40%, mentre per le ristrutturazioni di secondo livello viene introdotto un requisito minimo del 15%, estendendo così l'obbligo di integrazione delle rinnovabili a un numero maggiore di interventi.

L'aggiornamento del portale recepisce inoltre il nuovo Decreto Requisiti Minimi, entrato in vigore il 3 giugno 2026. Il provvedimento aggiorna il DM 26 giugno 2015 introducendo nuove verifiche sulle prestazioni energetiche degli edifici, con particolare attenzione all'involucro edilizio, ai ponti termici, agli impianti e alle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici. Tra le principali novità tecniche figurano l'eliminazione della verifica del coefficiente medio globale di scambio termico H'T per le ristrutturazioni importanti di secondo livello, l'introduzione di valori limite dinamici per gli interventi di primo livello e un approccio più rigoroso alla valutazione dei ponti termici.

I nuovi termini per l'invio delle schede ENEA

Con la riattivazione della piattaforma, ENEA ha chiarito anche il calcolo del termine entro cui trasmettere la scheda descrittiva. Per gli interventi iniziati dal 4 febbraio 2026 e conclusi prima del 25 giugno 2026, i 90 giorni decorrono eccezionalmente dal 25 giugno 2026, data di riapertura del portale. In questo modo il periodo di indisponibilità del sistema non incide sul rispetto delle scadenze da parte di contribuenti e professionisti.

Per tutti gli altri interventi continuano invece a valere le regole ordinarie. Se i lavori sono iniziati prima del 4 febbraio 2026, oppure si concludono dal 25 giugno 2026 in poi, il termine di 90 giorni decorre dalla data di fine lavori o, quando previsto, dal collaudo.

Ecobonus, Bonus Casa e Superbonus: quale portale utilizzare

La comunicazione a ENEA rimane un adempimento obbligatorio per gli interventi che beneficiano delle detrazioni fiscali di Ecobonus e Bonus Casa e che comportano un miglioramento dell'efficienza energetica, un risparmio energetico o l'utilizzo di fonti rinnovabili. Attraverso la scheda descrittiva vengono acquisiti i dati tecnici necessari alle attività di monitoraggio previste dalla normativa.

Per Ecobonus e Bonus Casa la documentazione deve essere trasmessa attraverso il portale Bonus Fiscali ENEA, mentre il Superbonus continua a seguire una procedura distinta. In questo caso le pratiche relative agli interventi di efficientamento energetico devono essere inviate tramite il portale dedicato al SuperEcobonus, con la trasmissione dell'asseverazione del tecnico abilitato relativa ai requisiti tecnici e alla congruità delle spese.

Al termine della procedura il sistema rilascia la ricevuta identificata dal codice CPID, il Codice Personale Identificativo, che certifica l'avvenuta trasmissione della pratica. La ricevuta dovrà essere conservata insieme alla documentazione fiscale e tecnica dell'intervento per eventuali controlli successivi.


FAQ - Riapertura portale ENEA

Da quando è nuovamente operativo il portale ENEA?

Il portale ENEA è tornato operativo dal 25 giugno 2026, consentendo l'invio delle schede descrittive per gli interventi agevolati con Ecobonus e Bonus Casa iniziati dal 4 febbraio 2026.

Perché il portale ENEA era stato sospeso?

La piattaforma è stata temporaneamente bloccata per essere aggiornata alle nuove disposizioni introdotte dal Dlgs 5/2026 e dal DM 28 ottobre 2025, che modificano i requisiti energetici degli edifici e gli obblighi di utilizzo delle fonti rinnovabili.

Entro quando deve essere inviata la scheda ENEA?

In via ordinaria la scheda deve essere trasmessa entro 90 giorni dalla fine dei lavori o dal collaudo, se previsto. Per gli interventi iniziati dal 4 febbraio 2026 e conclusi prima del 25 giugno 2026, il termine decorre eccezionalmente dal 25 giugno 2026.

Quali interventi richiedono la comunicazione a ENEA?

L'obbligo riguarda gli interventi che beneficiano di Ecobonus e Bonus Casa e che comportano un miglioramento dell'efficienza energetica, un risparmio energetico o l'impiego di fonti rinnovabili.

Qual è la differenza tra il portale ENEA per Ecobonus e quello del Superbonus?

Per Ecobonus e Bonus Casa è necessario trasmettere la scheda descrittiva dell'intervento tramite il portale Bonus Fiscali ENEA. Per il Superbonus, invece, il tecnico abilitato deve inviare l'asseverazione dei requisiti tecnici e della congruità delle spese attraverso il portale dedicato al SuperEcobonus.

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