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Quando un certificato di esecuzione impreciso può comportare all’esclusione in una gara d’appalto?

Il certificato di esecuzione è un documento fondamentale nei contratti pubblici perché può essere usato anche per attestare il corretto completamento di altri lavori o forniture di servizi, dimostrando di fatto la capacità tecnica dell’impresa partecipante alla gara. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7421/2025, ha chiarito che il certificato non ha funzione puramente formale: se è talmente generico o impreciso da non consentire l’effettiva esecuzione dei lavori o servizi richiesti dal bando, l’operatore economico può essere escluso dalla gara.

Certificato di esecuzione negli appalti pubblici: cos’è e a cosa serve

Il certificato di esecuzione rappresenta uno strumento documentale con il quale gli operatori economici dimostrano il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dalle stazioni appaltanti.

Esso serve all’impresa per dimostrare che ha già svolto in passato lavori o servizi simili a quelli richiesti in una nuova gara, completandoli con successo.
In pratica, è un documento che prova l’esperienza e la capacità tecnica dell’impresa e rappresenta la prova ufficiale che l’impresa ha effettivamente realizzato determinati lavori, portandoli a termine in modo corretto.
Ecco perché, nelle gare, tale documento assume particolare rilevanza e ne diventa essenziale la corretta compilazione per sancire la legittimità della partecipazione alla gara. Esso deve infatti essere redatto in modo da contenere informazioni chiare, precise e verificabili circa le caratteristiche tecniche del lavoro svolto.
Su tali temi si è pronunciato il Consiglio di Stato che ha affrontato una complessa vicenda relativa alla comprova del requisito di capacità tecnica in una gara per servizi di manutenzione specialistica.

La pronuncia ha evidenziato come la genericità del certificato di esecuzione, unitamente all'impossibilità di verificare la corrispondenza tra le caratteristiche tecniche del servizio certificato può determinare l’illegittimità dell’aggiudicazione, con conseguente accoglimento del ricorso proposto dal concorrente escluso e riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da mancata aggiudicazione.

 

Esclusione dalla gara se il certificato di esecuzione non è comprovato

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7421/2025 si è pronunciato sul valore probatorio del certificato di esecuzione nei contratti pubblici.

Nella sentenza viene sancito come la sua funzione non sia solo formale, bensì essenziale quale requisito di partecipazione, infatti se il certificato non è idoneo a dimostrare con certezza l’effettivo svolgimento delle prestazioni richieste dal bando, l’operatore economico deve essere escluso.
Nel caso di studio, una stazione appaltante aveva indetto una gara d’appalto per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di microfiltri a dischi rotanti installati in impianti di depurazione.
La società controparte era stata vincitrice della gara, mentre la ricorrente, seconda classificata, ne ha contestato la legittimità.

Secondo la ricorrente, la controparte non avrebbe posseduto il requisito tecnico richiesto dal disciplinare, che prevedeva di “aver portato a termine con esito positivo, nei 36 mesi antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte, servizi di manutenzione microfiltri a dischi rotanti per un importo complessivo al netto dell’IVA non inferiore ad Euro 600.000,00”.
Dal canto suo la controparte aveva prodotto un certificato di esecuzione rilasciato da un committente privato, relativo a un servizio di manutenzione di quattro microfiltri. La ditta ricorrente ha però contestato la validità del documento, sostenendo che gli impianti indicati non erano dotati di microfiltri a dischi rotanti e che, in ogni caso, il certificato fosse stato emesso successivamente all’aggiudicazione.

Il punto relativo al certificato è stato quindi decisivo per la valutazione del caso, infatti i Giudici di Palazzo Spada hanno disposto una verifica tecnica affidata al Politecnico di Milano, finalizzata ad accertare se gli impianti citati nel certificato fossero effettivamente dotati di microfiltri richiesti nel bando.
Dalla valutazione condotta è emerso che “(…) per tre degli impianti oggetto del certificato prodotto in gara dall’aggiudicataria *** *** non è stato possibile risalire alla prova che fossero dotati, all’epoca, di filtri a dischi rotanti. Il verificatore sottolinea che non gli è stata fornita una planimetria dello stabilimento che indicasse la presenza dei filtri alla data del certificato; mentre la documentazione fotografica satellitare prodotta dal consulente tecnico di *** *** non sarebbe idonea, data la scarsa definizione delle immagini.”
Non vi è quindi prova certa che gli impianti indicati corrispondessero effettivamente a quelli richiesti dal disciplinare. Nonostante le ripetute richieste del Consiglio di Stato, la controparte e il soggetto certificatore non hanno fornito la documentazione necessaria (planimetrie, fotografie, relazioni tecniche) per attestare la natura dei filtri.

Da ciò viene precisato che “(…) nel caso di specie, l’onere della prova (...) circa la veridicità del certificato è posto a carico dell’operatore economico che lo produce, e che tale prova non è stata raggiunta anche per le omissioni e gli inadempimenti di chi (...) dovrebbe essere in possesso della relativa documentazione (...), la conclusione cui si deve necessariamente pervenire, alla luce degli argomenti di prova che si devono trarre dal segnalato comportamento delle parti onerate e dal già richiamato principio di vicinanza alla prova (...).”
Si comprende chiaramente come spetti all’operatore economico dimostrare la veridicità del certificato che produce, in mancanza di prove sufficienti, il requisito. Se non può invece considerarsi dimostrata la capacità tecnica dell'impresa, l’ammissione alla gara risulta illegittima.

In definitiva per concludere, il certificato di esecuzione deve provare concretamente la capacità dell’operatore economico. Di conseguenza, in mancanza di riscontri oggettivi sulla natura dei lavori (o dei servizi) certificati, le conseguenze sono l’esclusione e, nei casi più gravi, il risarcimento del danno alla ditta non vincitrice.

 

Scarica la sentenza in allegato

 

Keywords: certificato di esecuzione, gare, appalti pubblici, contratti pubblici, requisiti di gara, operatori economici.

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