Rifiuti inerti da costruzione: chiarimenti su autorizzazione e qualifica di rifiuto
Il Ministero dell'Ambiente ha fornito alcuni importanti chiarimenti sull’applicazione del Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuti (End of Waste) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), in risposta ad un interpello del 14 novembre 2022 presentato dalla Città Metropolitana di Milano, ha fornito alcuni importanti chiarimenti sull’applicazione del Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuti (End of Waste) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale (ai sensi dell’art. 184-ter comma 2 del d.lgs. 152/2006, Testo Unico Ambiente).
Ambito di applicazione
Il MASE sottolinea in primis che l'ambito di applicazione del DM MITE 152/2022 è circoscritto esclusivamente ai rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi, identificati al capitolo 17 dell'Elenco Europeo dei Rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce e indicati al punto 1 della tabella 1 dell'allegato1, nonché ai rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati al punto 2 della tabella 1 dell’Allegato 1.
Non sono ammessi i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati.
Pertanto, i rifiuti identificati con codice EER 170504 “terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503”, sebbene inclusi nell’elenco di cui al punto 1 della tabella 1 dell'allegato1 del DM 152/2022, qualora siano provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica non rientrano nel campo di applicazione del decreto in quanto originati da attività connesse e funzionali alla procedura di bonifica di un sito contaminato e non da attività di costruzione e demolizione.
Autorizzazioni "EOW" caso per caso
Il MASE conferma che le operazioni di recupero aventi a oggetto rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del decreto, finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto, sono soggette al rilascio delle autorizzazioni “end of waste” cosiddette “caso per caso” ai sensi degli artt. 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III-bis della Parte seconda del decreto legislativo 152/2006, in conformità a quanto previsto dall'articolo 184-ter, comma 3.
Le autorizzazioni caso per caso devono individuare i rifiuti ammissibili all'operazione di recupero, i processi e le tecniche di trattamento consentiti, i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero, i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto e, infine, un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.
In particolare, i provvedimenti autorizzativi:
- devono individuare le operazioni di recupero/riciclaggio compatibili con le caratteristiche dei rifiuti in entrata che garantiscano i requisiti di qualità dei materiali in uscita, nonché la conformità alle norme tecniche di riferimento e gli standard tecnico prestazionali;
- devono dettagliare gli usi ammessi per la sostanza o l’oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, indicando le eventuali tipologie di processi produttivi in cui l’end of waste viene utilizzato, nonché i parametri da analizzare per la verifica delle condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuti e la relativa frequenza di analisi.
LA NOTA DI CHIARIMENTO DEL MASE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE.
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