Riscatto della laurea Inarcassa: dal 2026 nuove regole su calcolo, rate e pagamenti
Dal 1° gennaio 2026 entra in vigore il nuovo Regolamento Inarcassa su riscatti e ricongiunzioni: cambia la base di calcolo dell’onere (reddito di due anni prima), aumenta la flessibilità della rateazione (anche mensile) e, per gli under 35 con requisiti, le rate possono essere senza interessi.
IN SINTESI:
- Dal 1° gennaio 2026 è operativo il nuovo Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni, approvato dai Ministeri vigilanti e pubblicato in G.U. Serie Generale n. 140 del 19 giugno 2025.
- Per il riscatto “contributivo” l’onere si calcola sul reddito professionale netto del secondo anno antecedente la domanda, moltiplicato per l’aliquota minima del contributo soggettivo vigente nell’anno della domanda (per periodi post 31/12/2012).
- Se la domanda è presentata nei primi due anni solari di iscrizione, l’onere per ciascun anno riscattato è pari al contributo minimo soggettivo ordinario dell’anno di domanda.
- Pagamento: unica soluzione entro 120 giorni oppure rate mensili o semestrali; max rate = doppio dei mesi/semestri del periodo riscattato (es. 5 anni → fino a 120 rate mensili = fino a 10 anni).
- Under 35 (con condizioni reddituali richiamate dal RGP): interessi di rateazione non dovuti; attenzione alle regole in caso di cancellazione.
- Dal 2026 possibile anche il pagamento tramite SDD, restando l’opzione F24 (anche per compensare crediti), con rate SDD almeno da 100 €.
Cosa cambia nel 2026 per il riscatto della laurea Inarcassa
Il nuovo impianto regolamentare (in vigore dal 1° gennaio 2026) rende l’istituto più flessibile su tre fronti: criteri di calcolo, piani di pagamento e strumenti operativi (inclusa la possibilità di addebito diretto SDD).
Per i professionisti, l’effetto pratico è una maggiore “programmabilità” dell’operazione: l’onere non è più legato all’ultimo reddito dichiarato, e la rateizzazione può essere calibrata con più granularità (mensile/semestrale).
Le modifiche alla disciplina dei riscatti e delle ricongiunzioni sono contenute nel nuovo Regolamento Inarcassa, approvato dai Ministeri vigilanti con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di concerto con il MEF) del 7 maggio 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 140 del 19 giugno 2025. Le nuove disposizioni entrano in vigore dal 1° gennaio 2026.
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Come funziona il riscatto della laurea: chi può richiederlo e quali periodi sono ammessi
Soggetti che possono presentare domanda
Gli iscritti Inarcassa possono riscattare i periodi previsti dal Regolamento; sono inoltre disciplinate le situazioni di pensione di invalidità e le ipotesi collegate ad eventi tutelati (inabilità/decesso) durante il pagamento.
Periodi riscattabili
Sono riscattabili, tra gli altri:
- periodo legale dei corsi di laurea in ingegneria/architettura;
- servizio militare e servizi equiparati, incluso il servizio civile sostitutivo;
- periodi di lavoro all’estero che non danno origine a pensione;
- annualità collegate alla deroga al minimo soggettivo (con regole specifiche).
Regola operativa importante: il riscatto può essere totale o parziale e anche non continuativo (es. solo 2 anni su 5), salvo il caso dei periodi in deroga che vanno riscattati “per intero” relativamente all’anno interessato.
Calcolo dell’onere 2026: reddito “di due anni prima” e regola speciale per i neoiscritti
Metodo contributivo: la nuova base di calcolo (post 31/12/2012)
Per i periodi successivi al 31 dicembre 2012, l’onere del riscatto (metodo contributivo) è calcolato sul reddito professionale netto del secondo anno antecedente la domanda, moltiplicato per l’aliquota minima del contributo soggettivo vigente nell’anno della domanda.
Esempio (solo logica, non importi): domanda nel 2026 → base reddituale = reddito professionale netto 2024.
Neoiscritti: domanda entro i primi due anni di iscrizione
Dal 2026, se la domanda è presentata nei primi due anni solari di iscrizione a Inarcassa, l’onere per ciascuna annualità riscattata è pari al contributo minimo soggettivo ordinario dell’anno della domanda, moltiplicato per gli anni da riscattare.
Rateizzazione e pagamenti: 120 giorni, rate mensili fino a 10 anni, interessi e decadenza
Scadenze e opzioni di pagamento
Il Regolamento prevede:
- unica soluzione entro 120 giorni dalla notifica dell’onere; oppure
- rate mensili o semestrali (con interesse di rateazione, salvo agevolazioni).
Quante rate si possono chiedere (e perché “fino a 10 anni”)
Il numero massimo di rate è pari al doppio dei mesi (o semestri) compresi nel periodo riscattato. Ne deriva che, per un riscatto di 5 anni (60 mesi), sono possibili fino a 120 rate mensili, cioè fino a 10 anni.
Decadenza in caso di mancato pagamento
Il mancato pagamento entro i termini (unica soluzione o rata) comporta decadenza della domanda, con restituzione delle somme versate secondo quanto previsto dal Regolamento.
Che cosa è il riscatto
Il riscatto è l’istituto che consente di valorizzare ai fini previdenziali periodi “non coperti” da contribuzione (ad esempio il corso legale di laurea), trasformandoli in anzianità contributiva utile per la posizione Inarcassa, a fronte del pagamento di un onere calcolato secondo le regole regolamentari.
Under 35: quando le rate possono essere senza interessi
Per gli iscritti che non abbiano compiuto 35 anni e che siano nelle condizioni reddituali richiamate dal Regolamento Generale Previdenza (RGP), gli interessi di rateazione non sono dovuti. La regola è dettagliata nel Regolamento, inclusi gli effetti della cancellazione dall’iscrizione (in particolare se continuativa oltre un anno).
Cosa fare prima di scegliere la rateazione “lunga”
✅ Verificare se si rientra nelle condizioni under 35 (età + condizioni reddituali richiamate).
✅ Valutare la probabilità di interruzioni di iscrizione (perché possono incidere sulle condizioni agevolate).
✅ Simulare sostenibilità delle rate: mensile/semestrale e durata massima consentita dal periodo.
Dal 2026 anche SDD: cosa significa per la gestione operativa (oltre all’F24)
Dal 2026, oltre al modello F24, è prevista la possibilità di versare l’onere anche tramite SDD (addebito diretto su conto corrente). Con SDD si può pagare in unica soluzione o a rate, purché ciascuna rata sia almeno 100 euro.
Deducibilità fiscale: cosa si può dire con certezza
Sul piano fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, in casi oggetto di interpello, la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi riconducibili alla previdenza obbligatoria ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e) TUIR, in coerenza con le condizioni del caso concreto trattato.
Nota : le modalità di effettiva fruizione della deduzione dipendono dalla posizione fiscale del professionista e dalla capienza del reddito complessivo; per casi specifici (es. regimi sostitutivi, contributi versati da terzi, ecc.) è opportuno richiamare sempre il consulente fiscale.
Checklist finale prima di inviare la domanda in Inarcassa On Line
- Periodo richiesto: totale/parziale/non continuativo (attenzione ai periodi in deroga).
- Concomitanze: se ci sono più periodi sovrapposti, se ne può riscattare uno solo.
- Tempistica: domanda almeno 180 giorni prima della pensione di vecchiaia (e regole dedicate per altri casi).
- Piano pagamenti: unica soluzione (120 giorni) o rate (mensili/semestrali) nel limite massimo consentito.
- Modalità di versamento: F24 (anche con compensazione) o SDD dal 2026 (rate ≥ 100 €).
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