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SCIA e abusi edilizi multipli: anche uno solo non contestato basta per ordinare la demolizione

L’ordine di demolizione resta valido anche con un solo abuso edilizio sufficiente a giustificarlo. La sentenza del TAR Lombardia n. 2395/2025 chiarisce che, nei casi di motivazione plurima, il ricorrente deve contestare tutti i motivi di diniego indicati dall’amministrazione. In presenza di più abusi edilizi autonomi, come interventi realizzati senza titolo, altezze non conformi o SCIA inammissibile, anche la mancata impugnazione di uno solo di essi rende legittimo l’intero provvedimento di demolizione.

L’ordine di demolizione è legittimato anche da un solo abuso

Quando un proprietario realizza opere in violazione delle norme edilizie e urbanistiche, spesso tenta successivamente di sanare la situazione attraverso gli appositi strumenti previsti dalla norma, come la SCIA in sanatoria.

Ma cosa accade quando gli abusi sono molteplici, ciascuno di essi, autonomamente considerati, è sufficiente a giustificare un ordine di demolizione?

Quando un’amministrazione comunale riscontra una pluralità di abusi edilizi si trova di fronte a una situazione in cui ogni singola violazione costituisce un motivo autonomo e indipendente per disporre la demolizione.
La tentazione per il proprietario dell'immobile sarebbe invece quella di concentrare le proprie difese soltanto sul motivo che appare più debole o contestabile.
Tuttavia, questa strategia non trova fondamento, soprattutto quando il provvedimento impugnato poggia su una pluralità di ragioni autonome, ciascuna delle quali è sufficiente da sola a giustificare il diniego.

Infatti se l’amministrazione ha fondato la propria decisione negativa su più motivi indipendenti tra loro, il ricorrente deve contestarli tutti, uno per uno.
Ignorarne anche solo uno significa lasciare in piedi una ragione sufficiente a sorreggere l’intero provvedimento
, rendendo di fatto inutile l’impugnazione degli altri aspetti.

La sentenza del TAR Lombardia n. 2395/2025 rappresenta un caso emblematico di come la parzialità dell’impugnazione possa condurre all'inammissibilità del ricorso, anche quando alcune delle obiezioni sollevate sarebbero anche giustificate e avallabili.

Vediamo nel dettaglio come si sono svolti i fatti.

 

SCIA alternativa al permesso di costruire: quando è inammissibile

Il ricorrente presenta una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) alternativa al permesso di costruire per un immobile con la quale veniva proposto un intervento che avrebbe previsto:

  • l’ampliamento del secondo piano;
  • la realizzazione di un terzo piano;
  • la costruzione di un ascensore.

L’edificio era già stato oggetto di un precedente permesso di costruire nel 2016, che aveva autorizzato la trasformazione del piano sottotetto in cinque nuove unità abitative. Successivamente il ricorrente aveva presentato una dichiarazione di fine lavori parziale nel marzo 2020, poco prima della nuova SCIA.

Il Comune ha poi rilevato numerose irregolarità e allora ha avviato un procedimento per dichiarare l’inammissibilità della SCIA, ordinando contestualmente la sospensione dei lavori.

Gli abusi rilevati non erano pochi e riguardavano:

  • la violazione della norma morfologica, il progetto superava l’altezza massima consentita, rendendo necessario il parere della Commissione per il Paesaggio;
  • la qualificazione errata dell'intervento, le opere non potevano essere considerate né completamento né variante del precedente permesso, ma dovevano essere qualificate come nuove opere soggette alla disciplina urbanistica vigente;
  • la presenza di opere già realizzate, parte degli interventi erano già stati eseguiti prima della presentazione della SCIA, come dimostrato dalla documentazione fotografica. Ciò di per sé avrebbe già fatto decadere la SCIA per reato di abuso, perché la SCIA non era stata richiesta in sanatoria;
  • la non conformità del sottotetto, la conformazione dei locali sottotetto contrastava con le definizioni del regolamento edilizio vigente;
  • le carenze documentali o non esaustive;
  • la presenza di altezze irregolari, infatti il sottotetto presentava altezze di 1,85 m, quindi oltre il limite degli 1,80 m consentiti dalla normativa locale;
  • i parcheggi, per i quali era stata omessa l'indicazione della superficie ad essa destinata;
  • la mancata monetizzazione per le opere di ampliamento.

In base a tutto ciò nel luglio 2021, il Comune conferma l’inammissibilità della SCIA e ordina la demolizione delle opere abusivamente realizzate fino ad allora, ordine che viene prontamente impugnato. Purtroppo però il ricorrente si concentra sulla questione della norma morfologica e dell’assenza del parere della Commissione per il Paesaggio e non tanto sugli altri aspetti, anch’essi tali da giustificare il provvedimento di demolizione.

Il Tar non può che rigettare il ricorso, dichiarandolo in parte inammissibile e in parte infondato.

 

Motivazione plurima nei provvedimenti edilizi: il ricorrente deve contestare tutti i motivi di diniego

Il nocciolo della questione ruota principalmente sulla presenza di una motivazione plurima nel provvedimento comunale, infatti i giudici sottolineano che “(…) il provvedimento impugnato è sorretto da una motivazione plurima, ovvero da più ragioni giustificatrici autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, ciascuna delle quali è idonea di per sé a fondare il provvedimento negativo. Nel caso di provvedimento amministrativo basato su motivi plurimi e autonomi, la parte è tenuta a contestare singolarmente tutti i motivi di diniego evidenziati dall’amministrazione, non sussistendo, altrimenti, un interesse concreto e attuale alla decisione del ricorso volto a contestare unicamente uno dei motivi ostativi (…).”
Quindi quando un atto è sorretto da più ragioni autonome e indipendenti, ciascuna delle quali è sufficiente a giustificare l'atto stesso, il ricorrente deve contestare singolarmente tutti i motivi evidenziati dall’amministrazione.

Nel caso specifico, veniva contestato solo il punto relativo alla norma morfologica e al parere paesaggistico, ignorando completamente gli altri numerosi rilievi di inammissibilità, il che si è rivelato fatale per l’esito del ricorso. Le irregolarità riscontrate non erano questioni formali e complementari, ma violazioni sostanziali della normativa edilizia e urbanistica: dalla non conformità delle altezze, alla realizzazione di opere senza titolo, fino alle difformità tra le tavole grafiche con lo stato dei luoghi.

Inoltre “(…) il ricorso ignora l’intervenuta realizzazione di opere in assenza di titolo (...), ossia prima della presentazione Scia, ma non incluse nel precedente Pdc. Su questo aspetto motivazionale, posto a fondamento dell’ordine di demolizione come atto vincolato rispetto alle opere abusive, la ricorrente non svolge alcuna censura.”
Quindi, particolarmente significativo è inoltre la presenza di opere che erano state realizzate in totale assenza di titolo, prima ancora della presentazione della SCIA, rendendo l’ordine di demolizione un atto vincolato secondo la normativa vigente.

Tale sentenza è importantissima in quanto sottolinea che non è sufficiente concentrarsi su un solo aspetto quando l'amministrazione ha fondato la propria decisione su una pluralità di ragioni autonome.

 

Scarica la sentenza in allegato

 

Keywords: abuso edilizio, ordine di demolizione, motivazione multipla, SCIA inammissibile, SCIA alternativa, opere senza titolo, abusi edilizi multipli.

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L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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