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Abusi edilizi: il direttore dei lavori non è sempre responsabile dopo anni

La figura del direttore dei lavori (DL) comporta significative responsabilità, ma non può essere ritenuta automaticamente responsabile per eventuali difformità realizzate durante il suo incarico. Il TAR Lombardia con la sentenza n. 578/2025 chiarisce che l’amministrazione comunale deve fornire motivazioni specifiche e prove concrete avverso il DL prima di emettere ordinanze di demolizione.

Direttore dei lavori: responsabilità e limiti

È indubbio che la figura del direttore dei lavori (DL) sia ricca di responsabilità, infatti da un lato, il professionista è chiamato a vigilare sulla corretta esecuzione delle opere in conformità al progetto approvato, ma dall’altro, può trovarsi coinvolto in procedimenti sanzionatori per difformità realizzate anche molti anni dopo la conclusione del suo incarico.

Come vedremo in seguito, tutto può complicarsi quando un’amministrazione comunale intende coinvolgere il direttore dei lavori in un’ordinanza di demolizione o ripristino, in tal caso è consolidato che l’ente deve svolgere un’adeguata istruttoria e fornire una motivazione specifica che dimostri l’effettiva responsabilità del professionista.

Questo principio diventa ancora più stringente quando:

  • sono trascorsi molti anni dalla realizzazione delle opere;
  • l’immobile ha subito successive modifiche da parte di altri soggetti;
  • esistono elementi che potrebbero escludere o ridurre la responsabilità del direttore dei lavori.

In tale contesto si colloca la sentenza del TAR Lombardia n. 578/2025 che ribalta un’ordinanza di demolizione emessa dal Comune nei confronti di un architetto precisando che:

la responsabilità del direttore dei lavori non può essere presunta, ma deve essere adeguatamente motivata dall'amministrazione comunale.

 

Ordinanza di demolizione: quando il direttore dei lavori non è automaticamente responsabile

Il caso coinvolge un architetto in qualità di progettista e direttore dei lavori a cui è stata destinata un’ordinanza con cui il Comune intimava la demolizione di opere realizzate in difformità dal titolo abilitativo.

I lavori risalivano a una DIA (Denuncia di Inizio Attività) presentata nel giugno 2006, che autorizzava:

  • modifiche interne;
  • la realizzazione di un balcone;
  • la realizzazione di due velux in un immobile.

Secondo l’amministrazione comunale, l’architetto era responsabile degli abusi in quanto progettista e direttore dei lavori, insieme al proprietario e all’esecutore delle opere. L’architetto impugna l’ordinanza, contestando principalmente il difetto di istruttoria e l’insufficiente motivazione del provvedimento comunale.

Il TAR Lombardia accoglie il ricorso fornendo una motivazione chiara e fondamentale per i professionisti.

Il giudice sottolinea che “con il provvedimento impugnato l’amministrazione comunale ha ritenuto la ricorrente responsabile degli abusi in quanto progettista e direttore dei lavori assentiti con la (…) senza indicare le ragioni poste a fondamento di tale conclusione. Deve, invece, ritenersi sussistente la necessità di delineare specifici elementi dai quali si desuma la responsabilità del direttore dei lavori considerando che: i lavori oggetto della DIA erano stati realizzati molti anni addietro e lo stato dei luoghi ha successivamente subito modifiche per effetto di interventi edilizi realizzati dalla proprietaria, la quale, negli anni dal 2008 al 2010, ha presentato pratiche edilizie con l’assistenza di professionisti diversi dalla ricorrente; nell’anno 2012 il Comune aveva già ingiunto la demolizione delle medesime opere oggetto dell’ordinanza impugnata ma aveva indirizzato l’ordine alla sola proprietaria e non anche al direttore dei lavori. L’amministrazione era quindi tenuta a indicare le ragioni poste a fondamento della differente valutazione effettuata a distanza di tempo.
L’amministrazione comunale non può indicare automaticamente quale responsabile il direttore dei lavori, ma deve fornire elementi specifici che dimostrino effettivamente la sua responsabilità, soprattutto quando:

  • i lavori sono stati realizzati molti anni prima;
  • lo stato dei luoghi ha subito successive modifiche;
  • il Comune aveva già adottato un precedente provvedimento non indirizzato al DL, infatti nel 2012 era stata già ordinata la demolizione delle stesse opere, ma l’ingiunzione era stata indirizzata solo al proprietario, escludendo il direttore dei lavori. Il Comune avrebbe dovuto quindi spiegare le ragioni del diverso approccio adottato a distanza di tempo.

Perché nel 2012 il direttore dei lavori non era stato ritenuto responsabile e nel 2024 sì?

Così come “A fronte di questi fatti non può, quindi, ritenersi sufficiente la sola circostanza (…) che l’arch. *** *** non avesse formalmente comunicato al Comune la fine dei lavori oggetto della DIA.”
Quindi nemmeno il fatto che l’architetto non avesse formalmente comunicato al Comune la fine dei lavori è stato ritenuto sufficiente a giustificare l’ordinanza di demolizione anche a carico del tecnico.

Il direttore dei lavori può certamente essere chiamato a rispondere delle difformità realizzate durante il suo incarico, ma questa responsabilità deve essere dimostrata con elementi concreti.

Non basta essere indicato come direttore dei lavori in una pratica edilizia per essere automaticamente responsabile di eventuali difformità, soprattutto quando sono trascorsi molti anni e/o siano intervenute circostanze che avrebbero potuto escludere o ridurre tale responsabilità del tecnico.

 

Scarica la sentenza in allegato

 

Keywords: direttore dei lavori, responsabilità del direttore dei lavori, difformità edilizie, demolizione, abusi edilizi.

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