Se il soppalco si trasforma in camera da letto, il Testo Unico Edilizia chiama la ristrutturazione
La creazione di una camera all'interno di un soppalco configura ristrutturazione edilizia in quanto gli interventi complessivamente realizzati comportano la creazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche e planovolumetriche.
Allestire, in un soppalco, una camera da letto comporta un aggravio del carico urbanistico, con tutte le conseguenze in materia edilizia.
Da soppalco a camera da letto: che tipo di intervento edilizio è?
Lo chiarisce il Consiglio di Stato nella sentenza 11302/2023 del 29 dicembre, particolare ma interessante perché tratta il caso della riduzione della soletta del soppalco di un abitazione, portandola alla distanza di 1,75 metri dal soffitto, con contestuale allestimento, in detto soppalco, di una camera che rendeva accessibile con una scala in legno.
Oltre a questo, la 'signora' aggiungeva anche opere di abbattimento di una parete interna e la realizzazione, in una parete, di una nicchia di 37/41 cm.
Il comune, accertato il tutto, ingiunse la demolizione di opere eseguite in assenza di titolo abilitativo (nella specie, DIA, che oggi sarebbe SCIA).
Il ricorso: è una semplice redistribuzione degli spazi?
La ricorrente evidenzia che, dalla lettura del verbale di sopralluogo emerge che le opere contestate consistono in una modestissima modifica dell’altezza di un soppalco già esistente (altezza che comunque è rimasta inferiore a quella minima per ritenere lo stesso soppalco abitabile), la installazione di una scala di legno fissa (al posto della mobile preesiste) e la realizzazione di una nicchia di 1,5 mq.
Tali opere dunque, a mente dell’art. 79, comma 2, l.r. Toscana 1/2005, secondo il quale gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli “rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente”, non determinando la creazione di un “organismo in tutto o in parte diverso dal precedente”, non possono ascriversi alla categoria degli interventi di ristrutturazione edilizia, per realizzare i quali è necessaria la previa acquisizione di un titolo edilizio (nella specie di una DIA, oggi sarebbe una SCIA), trattandosi di una mera ridistribuzione degli spazi preesistenti.
Soppalco con interposizione di un solaio: permesso di costruire o semplice SCIA? Le regole del Testo Unico Edilizia
Il soppalco rientrante negli interventi edilizi minori che può essere assentito con SCIA e non con permesso di costruire deve essere tale da non incrementare la superficie dell'immobile, ipotesi che si verifica solo nel caso in cui lo spazio realizzato col soppalco consista in un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta.
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Questa è una ristrutturazione edilizia: ecco perché
Secondo il Consiglio di Stato, la tesi della ricorrente non regge.
La puntuale descrizione delle opere realizzate e dell'allestimento dell'immobile 'derivato' dagli interventi portano a configurare detti interventi nell'ambito della categoria della “ristrutturazione edilizia”, in quanto gli interventi complessivamente realizzati comportano la creazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche e planovolumetriche e consistono anche nell'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto a suo tempo assentito e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile (una nuova camera arredata).
Devono, quindi, ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 31 del Testo Unico Edilizia nonché dell’art. 134 l.r. 1/2005 e, conseguentemente, è legittima l'ingiunzione di demolizione delle dette opere realizzate senza titolo edilizio (all'epoca dei fatti coincidente con la DIA).
LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
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