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Secondo condono edilizio e onere della prova per l'intervento aggiuntivo: senza prove rigorose, niente sanatoria

Tar Napoli: la prova dell'avvenuta ultimazione dei lavori in tempo utile grava sul richiedente e deve essere rigorosa. Non bastano cioè dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ma serve "una documentazione certa ed univoca, sull’evidente presupposto che nessuno meglio di chi richiede la sanatoria e ha realizzato l’opera può fornire elementi oggettivi sulla data di realizzazione dell’abuso".

Nella sentenza 7226/2022 del 22 novembre scorso del Tar Napoli, siamo ancora alle prese con una richiesta di condono edilizio 'straordinario', stavolta il cd. secondo condono edilizio, 'normato' dalla legge 724/1994.

La richiesta di condono è però ma 'strozzata' da un comune in quanto il corpo di fabbrica "fuori sagoma" della consistenza di 60 mq e 201 mc, annesso all’immobile edificato giusta concessione edilizia del 1984:

  • è realizzato in assenza di titolo abilitativo;
  • non è dimostrabile che sia ricompreso nell’istanza di condono.

Istanza di condono: c'era o non c'era questo nuovo elemento?

Secondo i ricorrenti:

  • il manufatto in contestazione sarebbe stato ricompreso nell’istanza di condono del 28 febbraio 1995, ancora pendente;
  • l’ordinanza violerebbe, pertanto, l’articolo 44 della legge 47/1985 (cd. Primo condono edilizio), richiamato dalla legge 724/1994, che sospende i procedimenti sanzionatori sino alla conclusione dell’iter della sanatoria.

Cosa conta per l'ordinanza di demolizione?

Il Tar afferma che non giova alla tesi dei ricorrenti il fatto che, per il verificatore, “non si può escludere che anche la effettiva edificazione di detta porzione di unità sia avvenuta in data anteriore al 31/12/1993 in quanto, … anche se la stessa non è presente nella foto aerea del 1990, sembra con tutta probabilità insistere in loco nella successiva foto aerea del 1996. A detta considerazione dobbiamo poi aggiungere che dai calcoli delle superfici esistenti, comparate con quelle indicate nelle istanze di condono edilizio, tale consistenza potrebbe essere computata all’interno dei 161,00mq. condonati con istanza prot. 1378 del 28/02/1995.

Infatti, ciò che conta - ai fini della legittimità dell’ordinanza impugnata e anche della presente decisione - è che i ricorrenti non hanno fornito adeguata dimostrazione del completamento dell’opera alla data del 31 dicembre 1993 (cioè la data limite per il secondo condono edilizio), né dell’avvenuta presentazione della domanda di condono e della reale portata oggettiva della stessa.

Per consolidata e pacifica giurisprudenza, “l’onere di provare l’avvenuta ultimazione dei lavori in tempo utile, grava esclusivamente sul richiedente. Ciò in quanto solo l’interessato può fornire inconfutabili documenti che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione dell’abuso. La giurisprudenza ha peraltro anche affermato che tale prova deve essere rigorosa, non risultando a tal fine sufficienti dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ma «richiedendosi invece una documentazione certa ed univoca, sull’evidente presupposto che nessuno meglio di chi richiede la sanatoria e ha realizzato l’opera può fornire elementi oggettivi sulla data di realizzazione dell’abuso» (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 1 ottobre 2019, n. 6578). In difetto della stessa, l’Amministrazione ha il dovere di negare la sanatoria ovvero … di revocarla - recte, annullarla - ove emergano dati obiettivi inerenti un’epoca di costruzione incompatibile con il suo rilascio” Consiglio di Stato, sezione II, sentenza n. 1403 del 2021).

Occhio ai timbri postali sulla busta delle prove...

Al riguardo - osserva entrando ancor più nello specifico il TAR - non è utile la fotografia allegata al ricorso, atteso che i timbri postali recanti la data del 10 dicembre 1993 sono stati apposti sui francobolli e sulla busta, ma non sulla fotografia stessa, della quale pertanto non è possibile procedere a datazione.

L'ordine di demolizione 'riformulato'

Quanto alla tesi per la quale il nuovo ordine di ripristino costituirebbe una revoca immotivata – e perciò illegittima – della precedente determina del 2015, basti rilevare che il precedente ordine di demolizione aveva a oggetto “tre manufatti: un fabbricato (principale) per civile abitazione disposto su quattro livelli, due semi-interrati e due fuori terra; un corpo di fabbrica in muratura, destinato a tavernetta ed un gazebo”, vale a dire tutte le opere realizzate sine titulo, anche quelle oggetto dell’istanza di condono pendente (come tali non sanzionabili nelle more della definizione del relativo procedimento).

Correttamente, dunque, il Comune ha provveduto a ritirare tale ordine (dunque, ad annullarlo nella parte in cui era illegittimo) e a emetterlo nuovamente, emendato del vizio, in relazione alla sola porzione della quale non erano provati né la data di completamento né la presentazione della domanda di consono.


LA SENTENZA 7226/2022 DEL TAR NAPOLI E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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