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Servizi di progettazione, occhio ai legami del RUP: c'è conflitto di interessi con parentela fino al sesto grado

Nel caso di assegnazione di appalti (anche di progettazione), non può esserci legame di parentela - fino al sesto grado - fra il RUP (Responsabile unico del procedimento) del Comune e uno dei mandanti del Raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario del servizio di progettazione

L'affidamento del servizio di progettazione (architettura e ingegneria) e la sua successiva esecuzione deve rispettare sempre le regole in materia di conflitto di interessi e se c'è un legame di parentela - fino al sesto grado - del RUP (responsabile unico del procedimento) con uno dei mandanti del Raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario del servizio, scatta la violazione dell'articolo 42 del Codice Appalti.

Lo ricorda l'ANAC in una recente delibera (n.63 dell'8 febbraio 2023, allegata in calce) pubblicata dopo una segnalazione anonima riguardante un appalto per un servizio di progettazione in un grosso comune campano.

Le regole sul conflitto di interessi

L'ANAC ribadisce che:

  • nel caso di assegnazione di appalti, non può esserci legame di parentela fra il RUP del Comune e uno dei mandanti del Raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario del servizio di progettazione;
  • l'esistenza del conflitto d’interessi per parentela giunge fino al sesto grado.

Le giustificazioni

L'ANAC ritiene inutili le giustificazioni del comune, secondo il quale il legame di parentela fra il Rup e il mandante del Rti era notorio in ambito locale, tanto da non richiedere alcuna dichiarazione.

Neanche la carenza del personale che avrebbe reso problematica la sostituzione del RUP, secondo l'Autorità Anticorruzione, 'regge'.

Le regole sulle parentele

A parte il fatto che in realtà il grado di parentela non era affatto notorio, visto che lo stesso mandatario della RTI ha affermato di ignorarlo, in ogni caso la presunta notorietà del legame parentale non esclude l’obbligo dichiarativo.

L'ANAC sottolinea infatti che:

  • "la dichiarazione di (in)sussistenza del legame è condizione per l’assunzione dell’incarico e deve essere resa in ogni caso";
  • "ove il legame astrattamente rilevante come ipotesi di conflitto d’interessi emerga successivamente (ad esempio, dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte), il dipendente è tenuto ad astenersi, oppure a comunicare la sussistenza del legame, al fine di consentire al superiore gerarchico di valutarne la eventuale sostituzione";
  • "la finalità è proprio quella di evitare che le valutazioni del dipendente siano, anche solo in apparenza, influenzate da legami con il concorrente".

LA DELIBERA ANAC 63/2023 E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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