Sismabonus
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Sismabonus: la modifica dell'inizio dei lavori va attestata. Ecco come

Agenzia delle Entrate: per modificare la data delle procedure autorizzatorie, e poter quindi fruire del Sismabonus, occorre il parere dell'ufficio tecnico

Agenzia delle Entrate: per modificare la data delle procedure autorizzatorie, e poter quindi fruire del Sismabonus, occorre il parere dell'ufficio tecnico comunale

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Se, in riferimento a dei lavori di miglioramento del rischio sismico che danno diritto alla detrazione di riferimento (Sismabonus), manca il parere che attesti una data diversa di inizio procedimento autorizzatorio, si considera la data del permesso di costruire originario.

E' l'importante chiarimento contenuto nell'interpello n.467/2019 dell'Agenzia delle Entrate, dove vengono ricordati, uno per uno, tutti i paletti 'temporali' e 'operativi' del Sismabonus:

  • si applica per lavori le cui procedure autorizzatorie sono iniziate a partire del 2017;
  • è necessaria la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e l'attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati;
  • per l'accesso alle detrazioni occorre che l'asseverazione sia presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico. In mancanza del parere dell'Ufficio tecnico del Comune che attesti una data diversa successiva rispetto all'originaria data di inizio del procedimento autorizzatorio si deve fare riferimento alla data del permesso di costruire originario.

Cos'è il Sismabonus

I commi 1-quater e 1-quinquies dell'art. 16 del decreto-legge 63/2013, inseriti dall'art. 1, comma 2, lett. c), n. 3), della legge 232/2016 (in vigore dal 1° gennaio 2017), prevedono che qualora dagli interventi attuati derivi una diminuzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o due classi di rischio inferiori, come calcolate in base al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 (come modificato dal successivo D.M. del 7 marzo 2017, n. 65) e relativi allegati, la detrazione dall'imposta lorda spetta nella misura del 70 per cento (ovvero 75 per cento per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali ) in caso di diminuzione di una classe di rischio e nella misura dell'80 per cento (ovvero 85 per cento per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali), in caso di diminuzione di due classi di rischio.

Importante: la disciplina di riferimento generale è l'art. 16-bis comma 1, lett. i), del DPR 22 dicembre 1986 (TUIR), che qualifica agevolabili gli interventi che riguardano il consolidamento delle parti strutturali di edifici o complessi di edifici esistenti, mentre per le specifiche misure si fa riferimento alle norme del decreto legge n. 63 del 2013 (cfr. circolare n. 29/E del 18 settembre 2013).

Il caso

Nel caso specifico, l'originario Permesso di Costruire è stato richiesto e rilasciato nel corso del 2016, mentre l'istanza per il PdC in variante è stata presentata il 14 aprile 2017 e il relativo permesso rilasciato il 19 dicembre 2017.

Il 27 luglio 2017, invece, è stata presentata la Comunicazione di Inizio Lavori del Permesso di costruire, con il contestuale deposito del progetto delle strutture e dell'asseverazione. Tuttavia, dalla documentazione prodotta dall'Istante, non emerge alcun parere dell'Ufficio tecnico del Comune che attesti una diversa e successiva (rispetto all'originario titolo abilitativo urbanistico) data di inizio del procedimento autorizzatorio e, considerato che la Comunicazione di Inizio Lavori è stata presentata in ottemperanza al PdC originario (2016) a completamento e sostanziale collegamento con quest'ultimo, si ritiene che l'Istante non possa beneficiare della detrazione d'imposta di cui al citato art.16, del decreto-legge 63/2013 indipendentemente dal momento di presentazione dell'asseverazione.

L'INTERPELLO N.467/2019 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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