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Smart Readiness Indicator: quanto sono pronti gli edifici ad acquisire servizi smart?

Criteri normativi e regolamenti per l'istituzione di un sistema comune facoltativo atto a valutare la predisposizione di un edificio o un'unità immobiliare all'intelligenza, grazie all'uso dell'indicatore SRI (Smart Readiness Indicator).

Evoluzione tecnologie digitali: la predisposizione degli edifici all’intelligenza

Conosciamo l’indicatore SRI, un riferimento importante dopo la revisione (in corso) della EPBD. La visione dell’edificio nel prossimo futuro: un’evoluzione delle tecnologie digitali per il controllo e il monitoraggio, ma anche per la comunicazione dei dati. L’intelligenza artificiale è a disposizione della programmazione dei consumi, della manutenzione predittiva e dei servizi per le reti.

Quanto sono predisposti i sistemi attuali ad accogliere le tecnologie digitali? Lo dice l’SRI.

Cosa indica l’SRI?

L’indicatore viene introdotto per rilevare la possibilità di dotare gli edifici di strumenti di comunicazione in tempo reale attraverso la misurazione dei dati e l’automazione delle azioni di regolazione; si intende valutare se gli edifici possano adeguare i sistemi presenti al loro interno alle tecnologie intelligenti, per adattarsi alle esigenze degli utilizzatori, facilitare gli interventi di manutenzione e coordinarsi con gli edifici vicini sull’utilizzo della rete. Si vuole principalmente arrivare a conoscenza di quanto gli edifici siano pronti ad accogliere le tecnologie smart.

In effetti, lo Smart Readiness Indicator, o indicatore di predisposizione all’intelligenza nella traduzione italiana, trova definizione nel regolamento delegato 2155/2020 della Commissione europea, che istituisce un sistema comune facoltativo per informare della valutazione della predisposizione di un edificio o unità immobiliare all’intelligenza, in linea col paragrafo 10 dell’articolo 8 della direttiva 2010/31/UE (come modificato dalla Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018).

Con regolamento di esecuzione 2156/2020, la Commissione specifica le modalità tecniche per l’attuazione del sistema.

La normativa europea sull’intelligenza negli edifici: EPBD dal 2010 ad oggi

Sin dall’uscita della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia (detta EPBD, Energy Performance of Buildings Directive), gli Stati membri si sono accordati per promuovere l’introduzione di tecnologie intelligenti quando un edificio è in fase di costruzione o di ristrutturazione importante, in particolare questi sistemi sono dedicati al monitoraggio e al controllo attivo automatizzato al fine del risparmio energetico (articolo 8).

La Direttiva 2018/844/UE del 30 maggio 2018 modifica e integra la precedente, introducendo i paragrafi 10 e 11.

Il paragrafo 10 indica che la Commissione adotterà un atto delegato per integrare l’EPBD istituendo un sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza. In particolare, tale atto:

  • a) stabilisce la definizione di indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza
  • b) stabilisce una metodologia per calcolarlo.

In conformità all’allegato 1 bis, tale metodologia si basa su tre funzionalità chiave relative all’edificio e ai suoi sistemi tecnici per l’edilizia:

  • a) la capacità di mantenere l’efficienza energetica e il funzionamento dell’edificio mediante l’adattamento del consumo energetico;
  • b) la capacità di adattare il funzionamento alle esigenze degli occupanti, con attenzione alla facilità d’uso, alle condizioni di benessere e alla capacità di comunicare dati sull’uso dell’energia;
  • c) la flessibilità della domanda di energia elettrica complessiva relativamente alla rete attraverso trasferimento del carico.

Il trasferimento del carico consiste nell’anticipare o posticipare la richiesta di energia in funzione di variabili esterne legate alla disponibilità di energia da fonti rinnovabili, del prezzo dell’energia o altro. Il paragrafo 11 indica che la Commissione adotterà un atto di esecuzione per specificare le modalità tecniche per l’attuazione efficace del sistema e per chiarire la complementarità del sistema agli attestati di prestazione energetica.

Tali disposizioni sono state attuate successivamente attraverso la pubblicazione da parte della Commissione del regolamento delegato 2155 e del regolamento di esecuzione 2156, di cui approfondiremo il testo nel prossimo capitolo.

Approfondisci: Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018

In seguito, vedremo che la Direttiva EPBD sta per essere revisionata su molti aspetti e anche l’SRI potrebbe diventare uno strumento quotidiano prima di quanto si possa pensare.

I regolamenti 2155 e 2156

Il Regolamento delegato (UE) 2020/2155 della Commissione del 14 ottobre 2020 istituisce un sistema comune facoltativo per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza, ossia definisce l’indicatore di predisposizione all’intelligenza e la metodologia comune per calcolarlo, specificata dettagliatamente negli allegati.

La metodologia considera quanto segue.

  • L’indicatore dovrebbe consentire agli Stati membri, se lo desiderano, di collegare o integrare il sistema di indicatore suddetto con i regimi nazionali di certificazione della prestazione energetica e altri sistemi istituiti a norma della direttiva 2010/31/UE, pur mantenendo la distinzione tra l’indicatore di predisposizione all’intelligenza artificiale e la prestazione energetica degli edifici.
  • L’indicatore dovrebbe poter essere calcolato in autonomia da tutti i portatori di interesse attraverso strumenti aperti, mantenendo il ruolo di certificazione in capo ad esperti qualificati o accreditati.
  • L’indicatore dovrebbe consentire di evidenziare i benefici aggiuntivi derivanti dalle tecnologie intelligenti avanzate per i proprietari e gli utenti degli edifici, ad esempio in termini di risparmio energetico e preparazione ai cambiamenti climatici, o in termini di maggiore inclusività e accessibilità, comfort e benessere.

Leggi anche: Regolamento delegato (UE) 2020/2155 della Commissione del 14 ottobre 2020

Di seguito troviamo le disposizioni più rilevanti.

Articolo 3

Detto indicatore consente di valutare le capacità di un edificio o di un’unità immobiliare di adattare il proprio funzionamento alle esigenze dell’occupante e della rete e di migliorare l’efficienza energetica e la prestazione complessiva durante l’uso. Esso include la valutazione ed una serie di punteggi sulla base delle funzionalità chiave (All. 1 bis Direttiva 2018/844), dei criteri d’impatto e degli ambiti tecnici predefiniti in conformità all’allegato VIII.

Articolo 7

L’indicatore di predisposizione all’intelligenza di un edificio o di un’unità immobiliare è comunicato agli operatori economici e agli altri portatori di interessi con un certificato, contenente le informazioni specificate nell’allegato IX.

Allegato I. Calcolo dei punteggi di predisposizione all’intelligenza

La predisposizione all’intelligenza di un edificio o di un’unità immobiliare è determinata sulla base dell’esame dei servizi predisposti all’intelligenza che sono presenti, previsti o pertinenti, e del loro livello di funzionalità. La valutazione deriva dal punteggio totale della predisposizione all’intelligenza (in percentuale) e che rappresenta il rapporto tra la predisposizione effettiva e la predisposizione massima che potrebbe essere raggiunta.

L’esame mira a determinare con sufficiente affidabilità quali servizi sono presenti o previsti e il livello di funzionalità di ciascuno di essi.

Allegato II. Criteri di impatto

I criteri d’impatto della predisposizione all’intelligenza considerati nel protocollo di calcolo di cui all’allegato I sono i seguenti:

  1. a) efficienza energetica,
  2. b) manutenzione e previsione dei guasti,
  3. c) comfort,
  4. d) comodità,
  5. e) salute, benessere e accessibilità,
  6. f) informazioni agli occupanti,
  7. g) flessibilità energetica e stoccaggio dell’energia.

Allegato III. Ponderazione dei criteri di impatto nelle funzionalità chiave

Ciascun criterio d’impatto di cui all’allegato II del presente regolamento è considerato per una sola delle tre funzionalità chiave (All. Ibis Direttiva 2018/844), per i quali gli Stati membri definiscono i rispettivi fattori di ponderazione dei criteri d’impatto pertinenti.

Per la funzionalità chiave «efficienza energetica e funzionamento», i criteri d’impatto pertinenti sono «efficienza energetica» e «manutenzione e previsione dei guasti». Per la funzionalità chiave «risposta alle esigenze degli occupanti», i criteri d’impatto pertinenti sono «comfort», «comodità», «informazioni agli occupanti» e «salute, benessere e accessibilità». Per la funzionalità chiave «flessibilità energetica», il criterio d’impatto pertinente è «flessibilità energetica e stoccaggio dell’energia».

Allegati IV e V. Ambiti tecnici e ponderazione

Gli ambiti tecnici della predisposizione all’intelligenza considerati nel protocollo di calcolo sono i seguenti:

  • a) riscaldamento,
  • b) raffrescamento,
  • c) acqua calda per uso domestico,
  • d) ventilazione,
  • e) illuminazione,
  • f) involucro edilizio dinamico,
  • g) energia elettrica,
  • h) ricarica dei veicoli elettrici,
  • i) monitoraggio e controllo.

I fattori di ponderazione relativi agli ambiti tecnici sono espressi in percentuale e, per ciascun criterio d’impatto, la somma dei fattori di ponderazione degli ambiti tecnici è pari al 100%.

Allegato VI. Catalogo dei servizi predisposti all’intelligenza

Gli Stati membri mettono a disposizione degli esperti almeno un catalogo dei servizi predisposti all’intelligenza, comprendente l’elenco dei servizi predisposti all’intelligenza da considerare per calcolare il punteggio di predisposizione all’intelligenza, i livelli di funzionalità correlati e i corrispondenti punteggi individuali per i criteri d’impatto.

La definizione e gli aggiornamenti successivi dei cataloghi rispecchiano lo stato dell’arte delle tecnologie predisposte all’intelligenza.

Allegato VIII. Valutazione della predisposizione all’intelligenza

La valutazione della predisposizione all’intelligenza è espressa sulla base di sette classi, dalla più alta alla più bassa.

Ogni classe di predisposizione all’intelligenza corrisponde a un intervallo di punteggi totali come segue: 90-100 %; 80-90 %; 65-80 %; 50-65 %; 35-50 %; 20-35 %; < 20 %

Schema per l’assegnazione del punteggio di ogni ambito tecnico secondo i diversi criteri di impatto sulle funzionalità chiave.
Schema per l’assegnazione del punteggio di ogni ambito tecnico secondo i diversi criteri di impatto sulle funzionalità chiave.

Per saperne di più: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2156 della Commissione del 14 ottobre 2020

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2156 della Commissione del 14 ottobre 2020 specifica le modalità tecniche per l’attuazione efficace di un sistema comune facoltativo per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza. Dà indicazioni sull’accreditamento degli esperti, sull’emissione del certificato ed il suo abbinamento con l’APE e sulla possibilità per proprietari, utenti o altri portatori di interesse di valutare la predisposizione in autonomia.


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