Spostamento tramezzature interne in zona vincolata: ok alla CILA senza autorizzazione paesaggistica
La diversa distribuzione degli ambienti interni mediante eliminazione e spostamenti di tramezzature, purché non interessi le parti strutturali dell'edificio, costituisce attività di manutenzione straordinaria soggetta al semplice regime della comunicazione di inizio lavori, anche in zona vincolata. Non è richiesta neppure l'autorizzazione paesaggistica.
La mera redistribuzione degli spazi interni, realizzata tramite eliminazione o spostamento di tramezzature non strutturali, rientra nella manutenzione straordinaria ed è soggetta a CILA anche se l’immobile ricade in area vincolata. In tali casi non sono richiesti né il permesso di costruire né l’autorizzazione paesaggistica, poiché l’intervento non incide su sagoma, volume, prospetti o struttura. L’assenza della comunicazione può comportare solo sanzioni pecuniarie, non la demolizione.
Se un intervento edilizio riguarda semplicemente lo spostamento dei tramezzi e la redistribuzione degli spazi interni ma in zona vincolata, serve comunque il permesso di costruire o basta la CILA? La tutela paesaggistica impone in ogni caso di richiedere l'autorizzazione paesaggistica o si può essere esentati?
Siccome, anche di recente, la giustizia amministrativa ha affermato che in zona vincolata, in caso di abuso edilizio (mancanza di titolo), si demolisce a prescindere quando manca l'autorizzazione paesaggistica, è interessante esaminare una pronuncia di segno opposto, la n.2507/2026 del Tar Campania, sempre precisando che ogni sentenza va riferita al caso di specie e non può mai portare a generalizzazioni.
Il caso: demolizione per abuso edilizio in zona vincolata
Un comune ha ingiunto la demolizione per queste opere edilizie:
- diversa distribuzione degli spazi interni eseguito in assenza di titolo edilizio;
- variazioni prospettiche previo spostamento della finestra della camera piccola, posta lungo il lato est ma con affaccio a sud e realizzazione, lungo il lato est, di una porta-finestra eseguite in assenza di titolo edilizio.
Il Comune ha contestato che le dette opere sono state realizzate all’interno di un’area vincolata facente parte del Parco nazionale del Vesuvio e che l’area è sottoposta a rischio vulcanico (S9) e a rischio idrogeologico (R4).
Il ricorso: per queste opere sarebbe bastata una SCIA
Secondo il ricorrente, le opere contestate si sostanziano in lievi modifiche che non hanno alterato in maniera sostanziale il fabbricato, non comportando alcuna modifica della sagoma né alcun ampliamento della superficie utile.
Insomma, i lavori in questione hanno riguardato soltanto la diversa distribuzione degli spazi interni tramite parziale demolizione di un tramezzo, lo spostamento di una finestra e la realizzazione di una porta-finestra.
Gli interventi, pertanto, rientrerebbero non già nel perimetro della ristrutturazione edilizia, bensì nel perimetro della manutenzione straordinaria, soggetta al semplice regime della SCIA e non invece al permesso di costruire; la mancanza di autorizzazione, pertanto, avrebbe dovuto essere sanzionata pecuniariamente, ma non con un ordine di demolizione.
La semplice redistribuzione degli spazi non richiede il permesso!
Il TAR accoglie il ricorso partendo dal presupposto che "il Comune non ha contestato qualcosa di più rispetto alla mera diversa distribuzione degli spazi interni" e che "il ricorrente afferma che la difformità riscontrata non avrebbe comportato alcuna modifica della sagoma ed alcun ampliamento della superficie utile, ma avrebbe comportato soltanto una diversa distribuzione degli spazi interni; in particolare, si sarebbe proceduto solamente ad una parziale demolizione di un tramezzo interno".
Ergo: le opere contestate consistano solamente in una diversa distribuzione degli spazi interni, non avendo il Comune specificatamente contestato ulteriori violazioni.
Spostamenti di tramezzature: basta la CILA e non serve l'autorizzazione paesaggistica
Attenzione al 'cuore' della pronuncia: il TAR evidenzia infatti che la diversa distribuzione degli ambienti interni mediante eliminazione e spostamenti di tramezzature, purché non interessi le parti strutturali dell'edificio, costituisce attività di manutenzione straordinaria soggetta al semplice regime della comunicazione di inizio lavori; in quest’ipotesi, pertanto, l'omessa comunicazione non può giustificare l'irrogazione della sanzione demolitoria che presuppone il dato formale della realizzazione dell'opera senza il prescritto titolo abilitativo.
Inoltre, "la presenza dei numerosi vincoli esistenti in zona, puntualmente richiamati dall’ordinanza impugnata, non muta la natura dell’intervento edilizio compiuto dal ricorrente e, quindi, la circostanza che non è richiesto un preventivo titolo edilizio, con presupposta autorizzazione relativa al vincolo stesso, bensì il semplice onere, da parte dell’interessato, di comunicare al comune l’inizio lavori".
Infine, anche la pendente domanda di condono edilizio non è da sola sufficiente per sostenere l’ingiunzione a demolire, posto che anche per questo aspetto, la tipologia degli interventi edilizi interni all’immobile non appare porsi quale modificazione strutturale del preesistente stato dei luoghi come è stato definito al momento della presentazione della domanda medesima.
Spostamento tramezzi in zona vincolata: FAQ
Lo spostamento di tramezzi interni in zona vincolata richiede il permesso di costruire?
No. Se l’intervento non incide su parti strutturali, sagoma o volume, è manutenzione straordinaria e basta la CILA.
È necessaria l’autorizzazione paesaggistica per opere interne?
No. La tutela paesaggistica non si applica a interventi che non alterano l’aspetto esteriore o i valori paesaggistici tutelati.
Il Comune può ordinare la demolizione per mancanza di CILA?
No. L’omessa CILA non giustifica la sanzione demolitoria, che presuppone opere eseguite senza titolo edilizio necessario.
La presenza di più vincoli (paesaggistico, idrogeologico, vulcanico) cambia il regime edilizio?
No. I vincoli non mutano la qualificazione dell’intervento se restano opere interne non strutturali.
La pendenza di una domanda di condono giustifica la demolizione?
No. La sola pendenza del condono non legittima l’ordine di demolizione per interventi interni privi di rilevanza strutturale.
LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO
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