Superbonus e frodi fiscali: credito "inesistente" da sequestrare anche se acquistato in buona fede
La Corte di Cassazione conferma che il sequestro impeditivo di crediti d'imposta derivanti da frodi sul Superbonus 110% è legittimo anche quando chi ha acquistato il credito non sapeva nulla dell'illecito. La buona fede del cessionario non costituisce ostacolo al vincolo cautelare.
I crediti d’imposta derivanti da frodi sul Superbonus 110% sono giuridicamente inesistenti e, come tali, sequestrabili anche quando siano stati acquistati da cessionari in buona fede. Il sequestro preventivo di tipo "impeditivo" è legittimo perché mira a bloccare la circolazione e l'utilizzo di un titolo privo di fondamento, evitando l'aggravamento delle conseguenze del reato. Il vincolo può colpire sia il credito nel cassetto fiscale sia il denaro ottenuto dalla sua monetizzazione, essendo entrambi profitto diretto della truffa. La buona fede del terzo rileva solo ai fini risarcitori, non per impedire il sequestro.
I crediti da Superbonus inesistenti, perché 'figli' di una truffa fiscale, possono essere sequestrati dalle Autorità competenti per impedirne l'utilizzo, indipendentemente dalla buona fede del cessionario che li ha acquistati senza avere la minima idea che fossero 'fraudolenti'.
La portata della sentenza 6532/2026 della Corte di Cassazione è davvero rilevante, perché di fatto afferma che il credito d'imposta per Superbonus ottenuto con una frode è inesistente e pertanto può essere sottoposto a sequestro preventivo.
Il 'blocco' del credito, inoltre, può riguardare anche il denaro che deriva dalla sua monetizzazione, perché è un profitto direttamente collegato alla truffa. Si tratta, in questo caso, di 'sequestro impeditivo', che mira proprio a fermare la circolazone del credito fasullo.
Il caso: cessione di credito da Superbonus fittizio
Una piccola società cooperativa acquista un credito fiscale da un'altra impresa, nell'ambito delle cessioni consentite dalla normativa sul Superbonus 110%. Poco dopo scopre che quel credito è stato originato da una frode: la società cedente aveva dichiarato il falso per ottenere le detrazioni fiscali.
La Procura dispone il sequestro del credito ancora presente nel "cassetto fiscale" della cooperativa, che si oppone, sostenendo di essere in buona fede e chiedendo almeno di poter sostituire il sequestro con una fideiussione bancaria.
Il Tribunale di Frosinone rigetta la richiesta e la Cassazione conferma quella decisione dichiarando il ricorso inammissibile. Vediamo perché .
Il credito fraudolento è un titolo "vuoto"
Si parte da un punto netto e indiscutibile: il credito d'imposta nato da una frode è un credito "inesistente". Se il diritto alla detrazione fiscale non è mai sorto - perché i lavori non sono stati davvero eseguiti, o i requisiti erano falsi - allora anche il credito che ne deriva è privo di qualsiasi fondamento reale.
È, in sostanza, un titolo "vuoto", che non può circolare né essere usato in compensazione con altri debiti fiscali.
Le caratteristiche del sequestro preventivo non finalizzato alla confisca
La Cassazione evidenzia che "il sequestro preventivo “non” finalizzato alla confisca, ma diretto ad impedire l'aggravamento delle conseguenze del reato, implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose di proprietà di un terzo, estraneo all'illecito ed in buona fede, se la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti".
Quali crediti possono essere sequestrati?
Gli ermellini precisano che sono suscettibili di apprensione i crediti dei terzi cessionari di cui all'art. 121, comma 1, lett. b), d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (oggetto del cd. "superbonus 110%"), posto che gli stessi, derivando dal diritto alla detrazione di imposta spettante al committente delle opere, costituiscono cose “pertinenti” al reato, senza che rilevi la condizione soggettiva di detti terzi.
Credito di imposta fasullo e denaro generato dalla sua liquidazione sono entrambi sequestrabili
Attenzione a questo passaggio: le frodi generate dall’abuso delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa sul c.d. "Superbonus" possono - in astratto - essere con condotte concorrenti. E che le stesse generano un profitto identificabile sia nel denaro derivante dalla “monetizzazione del credito”, che nella proiezione cartolare di tale credito.
"Sia il “credito di imposta” che il suo “correlato nummario” – ovvero il denaro generato dalla sua liquidazione - costituiscono il “profitto” della truffa, in quanto sono stati direttamente generati dalla condotta illecita e, come tali,
possono essere (a) oggetto di sequestro preventivo funzionale a garantire la confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 640-quater cod. pen., (b) oggetto, come nel caso in esame, di sequestro preventivo “impeditivo” funzionale ad evitare l’utilizzo del credito inesistente e, dunque, ad impedire l’aggravamento delle conseguenze del reato".
Sequestro confiscatorio e sequestro impeditivo: la distinzione è decisiva
Di fatto, quindi, la Corte suprema distingue due tipi di sequestro. Il primo è quello finalizzato alla confisca definitiva del bene: in questo caso la buona fede di chi ha acquistato il credito conta, perché quella persona potrebbe essere a sua volta vittima della truffa e avere diritto alla restituzione.
Il secondo - quello applicato nel caso in esame - è il cosiddetto sequestro "impeditivo": il suo scopo non è recuperare il profitto del reato, ma impedire che il credito inesistente continui a circolare e venga usato per commettere altri reati, come la compensazione indebita di debiti fiscali. In questo secondo caso, la buona fede è del tutto irrilevante: ciò che conta è bloccare il titolo, non punire chi lo detiene.
La fideiussione non basta: ecco perchè
La Cassazione esclude anche la possibilità di sostituire il sequestro con una fideiussione bancaria. La proposta della cooperativa era ragionevole sul piano pratico - una garanzia bancaria avrebbe comunque tutelato lo Stato - ma non regge giuridicamente.
Il sequestro impeditivo serve proprio a impedire che il credito circoli ulteriormente: una fideiussione lascerebbe il credito libero di essere ceduto o compensato, vanificando l'intera funzione del vincolo.
La buona fede non basta ad evitare il sequestro
In definitiva: chi acquista un credito da Superbonus che si rivela fraudolento subisce un danno, ed è a sua volta vittima della truffa. Ma questo non basta a salvare il credito dal sequestro. Il titolo rimane bloccato perché è "vuoto" fin dall'origine, indipendentemente da chi lo detiene e da quanto sia incolpevole.
Sequestro crediti fittizi Superbonus: FAQ
Che cosa si intende per credito d’imposta “inesistente” nel Superbonus?
È un credito che non nasce validamente perché fondato su lavori mai eseguiti o su requisiti falsi; manca quindi il presupposto giuridico della detrazione.
La buona fede del cessionario può impedire il sequestro del credito?
No. Nel sequestro preventivo impeditivo la condizione soggettiva del terzo è irrilevante: conta solo evitare che il credito fraudolento circoli o venga utilizzato.
Qual è la differenza tra sequestro confiscatorio e sequestro impeditivo?
Il primo è finalizzato alla confisca definitiva del profitto del reato; il secondo serve a bloccare l’uso del bene per prevenire ulteriori effetti illeciti, anche senza confisca immediata.
Quali beni possono essere oggetto di sequestro?
Sia il credito d’imposta fittizio presente nel cassetto fiscale sia il denaro derivante dalla sua liquidazione, in quanto entrambi costituiscono profitto della truffa.
È possibile sostituire il sequestro con una fideiussione bancaria?
No. La fideiussione non impedirebbe la circolazione o la compensazione del credito, vanificando la funzione preventiva del sequestro impeditivo.
LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO
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