Terzo condono e opere sequestrate: nessuna sanatoria o revoca dell’ordine di demolizione
Il terzo condono edilizio, previsto dal DL n. 269/2003, consente la sanatoria solo per opere abusive ultimate entro il 31 marzo 2003. La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 33531/2025 chiarisce che il rilascio di un permesso in sanatoria non estingue automaticamente l’abuso edilizio né comporta la revoca dell’ordine di demolizione. Nel caso di un immobile sequestrato nel 1996, la Cassazione ha confermato la demolizione, ribadendo che il giudice deve sempre verificare la legittimità e l’efficacia del titolo edilizio, accertando se sussistano i reali presupposti per il condono.
Terzo condono edilizio e opere abusive
Il terzo condono edilizio, previsto dal DL n. 269/2003, continua a essere un tema complesso e discusso, in quanto, in virtù del principio prioritario di tutela del territorio, le regole emanate sono di conseguenza molto articolate.
Secondo l’art. 32 del D.L. 269/2003, per ottenere il condono edilizio straordinario è necessario che le opere abusive siano state completate entro il 31 marzo 2003. Questo requisito è fondamentale in quanto si vuole limitare il condono solo agli abusi già esistenti e ben definiti entro tale data, evitando che lavori successivi o non completati possano essere sanati in modo illegittimo e che quindi ci si possa sentire autorizzati ed eseguire nuovi abusi nella speranza di aderire ad una sanatoria “tombale”.
A questo punto bisogna chiedersi:
Ma cosa succede quando un Comune rilascia un permesso in sanatoria basandosi su dichiarazioni non riscontrate?
Il giudice penale è legittimato a verificare se quel permesso è stato rilasciato regolarmente?
oppure deve accettarlo senza alcun controllo?
A fornire delle risposte a questi quesiti è la sentenza della Corte di Cassazione n. 33531/2025, nella quale si ribadisce la necessità di accertare in concreto la condonabilità delle opere e la validità dei permessi rilasciati ai sensi del terzo condono, escludendo che il semplice rilascio del titolo edilizio in sanatoria possa automaticamente determinare l’estinzione dell’abuso o la revoca dell’ordine di demolizione.
Cassazione: niente condono per l’immobile sequestrato, demolizione confermata
Un immobile viene sequestrato nel 1996 e la condanna definitiva arrivò con sentenza della Corte d'Appello di Napoli nel 2000 in seguito divenuta irrevocabile. Il caso è diventato più complesso e articolato a causa del rilascio nel 2018 da parte del Comune del permesso di costruire in sanatoria. Sulla base di tale atto il ricorrente ha chiesto la revoca dell’ordine di demolizione prima alla Corte d’Appello e in seguito al Procuratore Generale. Entrambi i tribunali hanno rigettato la richiesta di revoca. Di qui, nel 2023, vi è l’annullamento con rinvio della Cassazione, la quale ha ordinato alla Corte territoriale di verificare i presupposti effettivi della condonabilità.
La Corte territoriale rigetta nuovamente la richiesta di revoca dell’ordine di demolizione, basando la propria decisione su un’informativa della polizia municipale del 2013 e precisando che “(…) non si comprenderebbe come il titolo abilitativo potesse essere rilasciato a fronte di un immobile nelle condizioni dell’agosto 1996, confermate il 27 settembre 2000, ossia (di) “rustico strutturale costituito da travi e pilastri in cemento armato”.
Il caso giunge nuovamente in Cassazione, la quale questa volta conferma la decisione della Corte d’Appello in merito ai presupposti di NON condonabilità, evidenziando come “(…) vale la pena ricordare quanto messo in luce dalla Terza Sezione di questa Corte laddove è stato precisato che a fronte del sequestro dell'opera eseguito in data 9 agosto 1996 non emerge che il manufatto fosse stato dissequestrato e restituito all'avente diritto né che fosse liberato da vincoli amministrativi che ne impedissero, alla data di presentazione della domanda di condono, la "ultimazione". È stato, inoltre, evidenziato che se detta circostanza fosse confermata, non si comprenderebbe come il titolo abilitativo potesse essere rilasciato a fronte di un immobile nelle condizioni dell'agosto 1996 confermate il 27 settembre 2000, ossia un "rustico strutturale costituito da travi e pilastri in cemento armato. (…) Se è vero che l'ordine di demolizione legittimamente impartito dal giudice con la sentenza di condanna per un reato edilizio è suscettibile di revoca quando esso risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività (…), è altrettanto vero che il giudice dell'esecuzione - investito dell'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione conseguente a condanna per costruzione abusiva - ha il potere/dovere di verificare la legittimità e l'efficacia del titolo abilitativo, sotto il profilo del rispetto dei presupposti e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio, la corrispondenza di quanto autorizzato alle opere destinate alla demolizione e, qualora trovino applicazione disposizioni introdotte da leggi regionali, la conformità delle stesse ai principi generali fissati dalla legislazione nazionale (…)”.
I giudici della Suprema Corte precisano come l’opera abusiva fosse stata sottoposta a sequestro e che non risulta dagli atti che tale sequestro fosse mai stato revocato e che l’immobile possa essere stato restituito all’avente diritto. Non emerge, quindi, che l’edificio fosse stato liberato da vincoli amministrativi tali da consentirne la prosecuzione o l’ultimazione dei lavori. Da ciò consegue che, alla data di presentazione della domanda di condono edilizio, l’immobile non poteva essere considerato ultimato poiché la sua stessa condizione giuridica lo impediva e, di conseguenza, ai sensi della normativa vigente (terzo condono) l’istanza di sanatoria non doveva essere presa in considerazione dalla PA.
In base a ciò è chiaro che non poteva essere rilasciato un condono, poiché il D.L. 269/2003 ammette la sanatoria solo per opere ultimate entro i termini previsti. Un eventuale rilascio di un titolo abilitativo in simili circostanze è per forza di cose da ritenersi illegittimo e privo di efficacia reale.
Inoltre, sebbene l’ordine di demolizione possa essere revocato quando sopraggiunge un valido atto amministrativo, ciò non avviene automaticamente, ma è compito del giudice accertare che il titolo sia conforme alla legge e riferito alle opere in questione.
Quindi se l’opera è sotto sequestro e non può giuridicamente essere ultimata entro i limiti temporali previsti dal condono, la sanatoria (benché accettata) manca dei requisiti fondamentali e quindi perde validità, non estinguendo l’abuso o revocando l’ordinanza di demolizione.
Scarica la sentenza in allegato
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Abuso Edilizio
L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
Condoni e Sanatorie
Condoni e sanatorie: su INGENIO articoli, normative e guide per comprendere le procedure di regolarizzazione edilizia.
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Il Terzo Condono Edilizio disciplina la sanatoria straordinaria di opere abusive realizzate entro il 31 marzo 2003. In questa sezione INGENIO raccoglie articoli su norme, vincoli, abusi condonabili, procedure comunali, giurisprudenza e casi pratici utili a progettisti, imprese, tecnici e pubbliche amministrazioni.
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