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Tettoia ante 1967: quando le prove valgono lo stato legittimo e salvano l'abuso edilizio

È illegittima l'ordinanza demolitoria di una tettoia, in relazione alla quale siano stati prodotti elementi probatori comprovanti l'anteriorità dell'opera al 1967 e quindi il suo risalire ad un'epoca in cui l'attività edilizia non era soggetta all'obbligo generalizzato di "chiedere apposita licenza al Sindaco".

Se un'opera edilizia abusiva risale a prima del 1967, fuori dal centro abitato, non necessita del permesso di costruire in quanto lo stato legittimo dell'immobile è comprovato dalla vetusta risalenza a prima della cd. Legge Ponte (765/1967).

Lo ricorda il Consiglio di Stato nella sentenza 4104/2024 del 7 maggio, riferita alla reiezione, da parte del TAR competente, del ricorso contro la demolizione di una struttura in legno lamellare con copertura in lamiere coibentate, occupante una superficie di circa 107 mq. realizzata dal ricorrente, senza titoli abilitativi.

 

Il ricorso: la struttura risale a prima del 1967 o no?

Nei motivi d’impugnazione, il ricorrente ha denunciato, tra l'altro, la risalenza della struttura in epoca anteriore al 1967, di cui alla perizia di parte prodotta in giudizio.

Per il TAR, è indimostrata la prova della risalenza dell'opera nel regime giuridico anteriore che ha prescritto il rilascio di titolo edilizio.

 

Cosa 'dicono' le prove?

Palazzo Spada osserva come il verificatore abbia descritto le opere contestate, il fabbricato cui accedono e l'area di sedime, rilevando la preesistenza di manufatto accessorio al manufatto principale - di proprietà del ricorrente - realizzato in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge 765/1967 che ha subordinato la realizzazione degli interventi edilizi al rilascio del titolo in tutto il territorio comunale.

Nella relazione di verificazione si dà atto della preesistenza di fabbricato rurale realizzato prima del 1942, accanto ed al servizio di una struttura amovibile costituita da un muro di cinta.

In sintesi, la risalenza ante 1967 o vetustà di una struttura precaria nella sostanza corrispondente, quanto a collocazione topografica e tipologia, a quella oggetto delle sanzioni impugnate, è stata accertata dal verificatore in conformità alla perizia di parte ed alla documentazione allegata nel giudizio di primo grado.

Del resto, l'allegazione e la prova sul fatto della preesistenza della struttura precaria – che nella prospettazione di parte è stata oggetto di interventi di sola manutenzione e risanamento conservativo – si traduce sul piano processuale nell'assolvimento dell'onere della prova da parte del ricorrente, in continuità all’indirizzo giurisprudenziale, qui condiviso, a mente del quale spetta a colui che ha commesso l’abuso edilizio – o all’attuale avente causa cioè il proprietario – l’onere di provare la data di realizzazione e la consistenza originaria dell’immobile abusivo.

 

Opere edilizie ante 1967: servono prove inconfutabili per dimostrare la data di realizzazione

Va posto in capo al proprietario (o al responsabile dell'abuso edilizio) assoggettato a ingiunzione di demolizione l'onere di provare il carattere risalente del manufatto, collocandone la realizzazione in epoca anteriore alla c.d. legge ponte 761/1967. Solo il proprietario, infatti, può fornire, in quanto ordinariamente ne dispone, inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione.


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L'opera risale a prima del 1967: l'abuso edilizio è salvo, non servivano permessi e la demolizione è illegittima

In definitiva, l'opera risale ad epoca anteriore l'introduzione del regime amministrativo autorizzatorio dello ius aedificandi.

La conclusione è peraltro confortata dall'indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato laddove s’è affermato che “È illegittima l'ordinanza demolitoria di una tettoia, in relazione alla quale siano stati prodotti elementi probatori comprovanti l'anteriorità dell'opera al 1967 e quindi il suo risalire ad un'epoca in cui l'attività edilizia non era soggetta all'obbligo generalizzato di "chiedere apposita licenza al Sindaco" (cfr. Con. Stato, sez. VI, 9 ottobre 2018, n.5781).

A fronte di elementi che militano a favore di una realizzazione della tettoia ante 1967, è onere dell'Amministrazione operare una più approfondita istruttoria circa la data di edificazione e la sua effettiva abusività.


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L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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