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Abusi edilizi ante 1967 senza permesso: per la legittimità urbanistica servono prove convincenti

Va posto in capo al proprietario (o al responsabile dell'abuso) assoggettato a ingiunzione di demolizione l'onere di provare il carattere risalente del manufatto, collocandone la realizzazione in epoca anteriore alla c.d. legge ponte 761/1967

Quali sono le regole per dimostrare la risalenza di un'opera edilizia a prima del 1967? Quali prove servono per beneficiare dello 'status' di favore, ante legge ponte 761/1067, che prevedeva - per le opere fuori dai centri abitati - la legittimazione delle stesse anche senza titolo abilitativo?

Nella lunga e tortuosa sentenza 2584/2024 del 18 aprile del Tar Campania si affrontano alcuni aspetti della vicenda, che parte dall'ordinanza di demolizione e rimessa in pristino relative ad un manufatto ritenuto abusivo da parte del comune.

 

Opere risalenti a prima del 1967: sono legittime?

In realtà, sostiene la parte ricorrente, l’amministrazione non si è avveduta del fatto che l’opera principale sanzionata, in particolare, il volume adibito ad uffici, risale ad un’epoca nella quale non era ancora vigente l’obbligo di rilascio del titolo edilizio per la nuova edificazione.

Ed infatti, quanto al contestato “manufatto ad un solo livello destinato ad uffici”, precisa la medesima ricorrente, lo stesso esiste da almeno 70 anni, come peraltro comprovato dallo stralcio aerofotogrammetrico del 1959 del Comune di, dal quale si evince, a proprio parere, in maniera chiara ed evidente la preesistenza del suddetto immobile.

D’altro canto, in precedenza, il Comune di non aveva mai contestato la legittimità del manufatto; infatti, nemmeno con la precedente Ordinanza di demolizione del 2016, tale ultimo intervento era stato inserito tra le presunte opere abusive da demolire. La costruzione è stata altresì oggetto di diversi interventi di manutenzione ordinaria e da sempre è stato utilizzata come ufficio al servizio del ristorante.

 

Opere edilizie ante 1967: per lo stato legittimo l'immobile deve essere stato realizzato completamente prima della data limite

Se il manufatto è stato edificato in tre presunte date d'intervento, di cui le prime due sono sostanziali: ante 1967, post 1967 e fine anni '80, non si perfeziona lo stato legittimo dell'immobile senza titolo abilitativo e senza permesso di costruire scatta l'abuso edilizio.


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La regola per i fabbricati costruiti prima del 1° settembre 1967 fuori dai centri abitati

Nella specie, l’epoca di realizzazione del fabbricato è da ritenersi anteriore alla c.d. legge "ponte" n. 761 del 1967, che ha imposto l'obbligo generalizzato di previa licenza edilizia per i manufatti edificati al di fuori del perimetro del centro urbano: invero, soltanto a partire dalla data del 1.9.1967 fu necessario l’obbligo di acquisire un titolo edilizio per l’attività costruttiva.

Di conseguenza, sempre secondo i ricorrenti, posto che il manufatto contestato è stato edificato in data anteriore al 1967 ed insiste in zona che all'epoca era fuori dal perimetro del centro abitato (attualmente ricade in zona E Agricola del vigente PRG), come comprovato dai richiamati rilievi, ne consegue la sua legittimità urbanistica.

 

Opere edilizie ante 1967: l'onere della prova ricade sul privato

Secondo il TAR, è rimasta indimostrata l'asserita preesistenza del manufatto principale, adibito ad uffici, oggetto delle gravate ingiunzioni, alla entrata in vigore della c.d. legge "ponte" n. 761 del 1967, che ha imposto l'obbligo generalizzato di previa licenza edilizia per i manufatti edificati al di fuori del perimetro del centro urbano, in zona che, anche all’epoca, era, nel caso de quo, asseritamente fuori dal perimetro del centro abitato (attualmente in zona E Agricola del vigente PRG).

La regola prevede che “va posto in capo al proprietario (o al responsabile dell'abuso) assoggettato a ingiunzione di demolizione l'onere di provare il carattere risalente del manufatto, collocandone la realizzazione in epoca anteriore alla c.d. legge ponte n. 761 del 1967 che con l'art. 10, novellando l'art. 31, l. n. 1150 del 1942, ha esteso l'obbligo di previa licenza edilizia alle costruzioni realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano; tale conclusione vale non solo per l'ipotesi in cui si chiede di fruire del beneficio del condono edilizio, ma anche - in generale - per potere escludere la necessità del previo rilascio del titolo abilitativo, ove si faccia questione, appunto, di opera risalente ad epoca anteriore all'introduzione del regime amministrativo autorizzatorio dello ius aedificandi; tale criterio di riparto dell'onere probatorio tra privato e amministrazione discende dall'applicazione alla specifica materia della repressione degli abusi edilizi del principio di vicinanza della prova poiché solo il privato può fornire, in quanto ordinariamente ne dispone, inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione del manufatto, mentre l'amministrazione non può, di solito, materialmente accertare quale fosse la situazione all'interno dell'intero suo territorio” (Cons. di St., sez. II, 26/01/2024, n.858).

Pertanto, “nel giudizio di impugnazione dell'ordinanza repressiva di un abuso edilizio è onere del privato ai sensi dell'art. 2697 c.c. fornire la prova dello "status quo ante" attraverso una dimostrazione rigorosa dello stato della preesistenza” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 03/07/2023, n. 3959).

 

Abusi edilizi ante 1967, accertamento di conformità e stato legittimo dell'opera: le regole

Prima della legge 765/1967, entrata in vigore il 1° settembre 1967, l'articolo 31 della legge 1150/1942 imponeva in via generale la licenza di costruzione solo nei centri abitati e, per i comuni dotati di un piano regolatore generale, nelle zone di espansione esterne a essi.


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L'onere della prova non è stato assolto: senza permesso scatta la demolizione

Il TAR sottolinea che nella vicenda, la parte ricorrente non ha adeguatamente assolto all’onere della prova quanto alla complessiva datazione delle opere contestate, non fornendo alcun convincente principio di prova.

Ciò posto, come correttamente già valutato nelle ingiunzioni gravate, “le opere in contestazione, stante la loro consistenza (dimensioni in pianta del manufatto adibito ad uffici di m 10,85 x m 4,85 ed altezza lorda di m 3,05), debbono essere considerate "interventi di nuova costruzione", riconducibili alla definizione di cui all'art. 3 lettera e) del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii, in quanto costituiscono inconfutabilmente nuovi organismi edili, caratterizzati da un proprio impatto volumetrico e ambientale e, dunque, idonei a determinare una trasformazione del territorio; -

Di conseguenza, le stesse sono soggette al regime di cui all'art. 10 - Interventi subordinati a permesso di costruire, del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.”.

Conseguentemente, “ACCERTATO, a seguito di un più approfondito esame degli atti d'ufficio, che si tratta effettivamente di opere abusive in quanto le stesse risultano eseguite in assenza delle prescritte autorizzazioni” sussiste “la necessità di disporre la demolizione delle opere sopra descritte, in virtù dell'assenza di titolo autorizzativo”.

Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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