Abuso Edilizio | Urbanistica
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Tettoie e prefabbricati abusivi in area vincolata: confermato l'ordine di demolizione

Il TAR del Piemonte conferma la demolizione di tettoie e prefabbricati abusivi realizzati in area sottoposta a vincolo, ribadendo che l’ordine di demolizione è un atto vincolato. Gli abusi edilizi devono essere rimossi mediante un ordine vincolato, che non richiede motivazione rafforzata sull’interesse pubblico, anche a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso.

È sempre doveroso ricordare che il rispetto delle regole urbanistiche non è un dettaglio formale, ma è essenziale per un corretto uso del territorio. Su tale principio si è espresso il TAR del Piemonte respingendo il ricorso contro un’ordinanza di demolizione dove al centro vi sono diverse opere edilizie, tettoie, prefabbricati, recinzioni, pavimentazioni e strutture metalliche, realizzate senza permesso di costruire. Inoltre gli interventi risultano collocati anche in fascia di rispetto fluviale e i vincoli di inedificabilità rendono difficilmente sostenibili eventuali ricorsi avverso le ordinanze di demolizione. Nel caso in essere, il TAR ha escluso la necessità di una motivazione rafforzata per poter decretare un ordine demolitorio, trattandosi quest'ultimo di un atto vincolato nei confronti di un abuso edilizio. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente, confermando la legittimità dell’ordine di demolizione.


Tettoie e prefabbricati abusivi in area sottoposta a vincolo: confermata la demolizione

Il ricorrente realizza una serie di opere edilizie senza autorizzazione in particolare tettoie, prefabbricati, strutture metalliche, pavimentazioni e recinzioni. La particolarità della vicenda, oltre all’assenza delle opportune autorizzazioni, risiedeva nel fatto che gli interventi si trovassero in una zona particolarmente delicata, ossia la fascia di rispetto del fiume Tanaro, soggetta a vincoli stringenti nei confronti dell'edificazione.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR del Piemonte, sostenendo che il Comune avesse agito in modo illegittimo sotto vari profili, tra cui:

  • la necessità di una motivazione rafforzata in ragione del lungo periodo di tempo trascorso dalla realizzazione delle opere all'emissione del provvedimento di ripristino;
  • l'entità degli interventi, egli ha cercato di ridimensionare la natura degli interventi, qualificandoli come opere minori o precarie, per le quali non sarebbe stato necessario un permesso di costruire.

Il Tar respinge tutte le censure, chiarendo alcuni principi rilevanti.

Gli abusi edilizi vanno rimossi anche dopo molti anni senza giustificazioni aggiuntive

Il TAR ribadisce che l’ordine di demolizione di un abuso edilizio non richiede una motivazione specifica, infatti il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di manufatti abusivi, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso (…)”.
L’ordine di demolizione di un abuso edilizio è un atto vincolato ciò che basta è accertare l’illegittimità dell’opera senza dover motivare un ulteriore interesse pubblico. Questo principio vale anche se il provvedimento arriva molti anni dopo la realizzazione dell’abuso.

Inoltre le opere in oggetto non potrebbero essere considerate interventi minori in quanto “(t)rattasi di opere di considerevoli dimensioni, il cui impatto sul territorio risulta significativo, come si evince dalla descrizione riportata nella premessa del gravato provvedimento. Inoltre esse, adibite ad un utilizzo permanente, sono state realizzate in fascia di rispetto fluviale.
Né può condividersi la tesi della loro natura precaria, giacché i manufatti in questione sono presenti e utilizzati da numerosi anni
, come risulta dal verbale di sopralluogo del -OMISSIS-, dall’istanza di condono e dal tenore della prima censura, incentrata sul fatto che sono passati tanti anni dalla realizzazione delle opere.
Esse peraltro erano già oggetto di diniego di condono edilizio, talché la stessa ricorrente aveva originariamente ammesso, con la sua istanza, il loro assoggettamento al regime del permesso di costruire.”

Il TAR qualifica le opere come interventi rilevanti, non precari, per dimensioni, uso stabile e localizzazione in area vincolata. Inoltre, il fatto che fossero già oggetto di domanda di condono (respinta) rafforza la natura abusiva delle opere e conferma che lo stesso istante aveva riconosciuto la necessità del permesso di costruire.

Gli ordini di demolizione degli abusi edilizi, in quanto atti vincolati, non richiedono motivazione rafforzata anche se adottati a distanza di tempo.

Scarica la sentenza in allegato

Keywords: abuso edilizio, ordine di demolizione, abuso edilizio, tettoie abusive, prefabbricati abusivi, area vincolata.

FAQ TECNICHE: Abuso edilizio e ordine demolizione in area vincolata | Ingenio

L’ordine di demolizione è sempre obbligatorio in caso di abuso edilizio?
Sì, l’ordine di demolizione è un atto vincolato.
Una volta accertata l’opera abusiva, l’amministrazione deve disporre la rimozione senza valutazioni discrezionali sull’interesse pubblico.
Il principio si fonda sulla necessità di ripristino della legalità urbanistica.

Serve una motivazione rafforzata se l’abuso è molto datato?

No, secondo giurisprudenza consolidata non è richiesta.
Il decorso del tempo non incide sulla legittimità dell’ordine di demolizione.
[Verificare specifica tecnica/norma]

Cosa si intende per area vincolata in edilizia?

Sono aree soggette a tutela paesaggistica, fluviale o ambientale.
In tali contesti ogni intervento edilizio è fortemente limitato o subordinato ad autorizzazioni.
Nel caso analizzato, rileva la fascia di rispetto fluviale.

Le tettoie possono essere considerate opere minori?

Solo se hanno caratteristiche di precarietà e limitata incidenza urbanistica.
Nel caso in esame il TAR ha escluso tale qualificazione per dimensioni e uso stabile.
[Verificare specifica tecnica/norma]

Il condono edilizio incide sulla demolizione?

Solo se accolto; in caso di diniego rafforza la natura abusiva dell’opera.
La domanda di condono può inoltre implicare riconoscimento della necessità del permesso di costruire.
[Verificare specifica tecnica/norma]

Qual è il ruolo del vincolo fluviale nei procedimenti edilizi?

Impedisce o limita fortemente nuove costruzioni e ampliamenti.
Ogni intervento deve rispettare le norme di tutela idraulica e paesaggistica.
[Verificare specifica tecnica/norma]

L’amministrazione può agire dopo molti anni dall’abuso?

Sì, l’azione repressiva non è soggetta a prescrizione in senso urbanistico.
L’interesse pubblico al ripristino della legalità è permanente.

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Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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