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Tettoie e verande in legno tamponate con infissi a vetro: serve il permesso di costruire

L'installazione di pannelli in vetro atti a chiudere integralmente un'area che si presenti aperta su tre lati determina la realizzazione di un nuovo locale autonomamente utilizzabile, con conseguente incremento della volumetria preesistente: per questo tipo di veranda serve il permesso di costruire, senza il quale scatta l'abuso edilizio.

Il concetto di pertinenzialità, in edilizia, è piuttosto ristretto: di certo non si può riconoscere per delle opere che incrementano la preesistente volumetria, e che il Testo Unico Edilizia fa rientrare nel perimetro delle nuove costruzioni, per realizzare le quali serve un permesso di costruire.

Questi concetti vengono ribaditi dal Consiglio di Stato nella corposa sentenza 1733/2024 del 21 febbraio, riferita al caso di un ricorso contro il Ministero dei Beni Culturali e il comune, per l'accertata l’esistenza di opere realizzate senza titolo su un immobile in zona vincolata,

Il comune, in particolare, aveva ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi, e, con riferimento al procedimento di cui alla DIA ex art. 3 L.r. della Puglia 14/2009, aveva ordinato di non effettuare l'intervento.

Lassciando da parte, per una volta, le questioni sulla formazione per silenzio assenso di un condono - sulle opere abusive era stata presentata istanza per la sanatoria straordinaria della legge 724/1994, focalizziamoci sulla parte che Palazzo Spada riserva alla qualificazione degli interventi.

 

L'abc del permesso di costruire: interventi edilizi, richiesta, presupposti per il rilascio

Caratteristiche del Permesso di costruire e disamina di alcuni interessanti indirizzi giurisprudenziali: dagli interventi subordinati al PdC, ai soggetti legittimati a richiederlo, all’esame dei caratteri di trasferibilità, onerosità e irrevocabilità, ai presupposti per il rilascio ed infine all’efficacia temporale e decadenza del titolo.


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Abusi edilizi: le opere di carpenteria richiedono sia il permesso che l'autorizzazione paesaggistica

L'appellante deduce l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto, quanto al deposito di CIL del 25.3.2015, che il provvedimento aveva evidenziato la mancanza di titolo edilizio delle opere e che queste non avrebbero potuto rientrare nell’ambito della c.d. edilizia libera.

Il ricorrente ha osservato che l'immobile era stato edificato prima del 1967, mentre le altre opere oggetto delle misure repressive erano marginali o, comunque, accessorie, con conseguente natura pertinenziale.

Ma in cosa consistono queste opere?

Trattasi di lavori di carpenteria in legno per l'esecuzione di un successivo getto in calcestruzzo, messa in opera di mattoni forati in laterizio, realizzazione di due file di mattone forati, trasformazione di una finestra preesistente in porta.

Ora, tenuto conto della necessità di valutare gli interventi in modo complessivo e non atomistico non può che condividersi la tesi del T.A.R., il quale, in sostanza, ha accertato la sussistenza di plurimi lavori in corso di esecuzione e di carattere strutturale, non assentiti dal necessario titolo edilizio.

Inoltre, questi lavori sono stati avviati senza la preventiva acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, necessaria stante l’ambito nel quale ricade l’immobile.

 

Gli altri interventi abusivi: tettoie, verande, baracca e piscina non sono pertinenze. Ecco perché

Per quel che riguarda le tettoie e verande in legno, in parte tamponate con infissi a vetro, la baracca realizzata con copertura in legno e la piscina delle dimensioni di 7 metri per 4, deve escludersi la natura pertinenziale di tali opere alla luce della condivisibile giurisprudenza di questo Consiglio, secondo la quale tale natura “può essere riconosciuta, ai fini edilizi, in presenza di un oggettivo nesso funzionale e strumentale tra la cosa accessoria e quella principale, nesso tale da consentire esclusivamente la destinazione della cosa ad un uso pertinenziale durevole, il quale emerge se l'opera pertinenziale ha una dimensione ridotta e modesta rispetto alla cosa cui inerisce, tale da rendere l'opera priva di un autonomo valore di mercato e non comportante un carico urbanistico o una alterazione significativa dell'assetto del territorio; sicché non può ritenersi meramente pertinenziale un abuso che, pur avendo proporzione sensibilmente ridotta rispetto all'opera principale, è autonomamente fruibile, presenta incontestate caratteristiche di rilevante dimensione, di autonomo valore di mercato, di rilevante carico urbanistico, e occupa un'area diversa e ulteriore rispetto a quella già occupata dal preesistente edificio principale. Pertanto, in materia edilizia la natura pertinenziale è riferibile soltanto ad opere di modesta entità e del tutto accessorie rispetto a quella principale, quali i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili, ma non anche a opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto a quella considerata principale e non siano coessenziali alla stessa (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 14/03/2023, n. 2629, Consiglio di Stato sez. II, 11/11/2019, n. 7689, Consiglio di Stato sez. VI, 07/03/2022, n. 1605)” (Consiglio di Stato sez. VI, 09 giugno 2023, n. 5680).

Nel caso di specie, le opere descritte nel verbale non sono di modesta entità e non sono neppure del tutto accessorie, essendo, comunque, riconoscibile una loro autonomia funzionale.


Verande in legno tamponate: se c'è incremento di volumetria serve il permesso di costruire

Quanto alle verande in legno, in parte tamponate con infissi a vetro, il Consiglio di Stato ribadisce che l'installazione di pannelli in vetro atti a chiudere integralmente un’area che si presenti aperta su tre lati determina, senz'altro, la realizzazione di un nuovo locale autonomamente utilizzabile, con conseguente incremento della preesistente volumetria, ed è pertanto soggetta a permesso di costruire.

Infatti, la “la veranda integra, infatti, un nuovo locale autonomamente utilizzabile, il quale viene ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio, per ciò solo trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie”. (Consiglio di Stato sez. VI, 24 gennaio 2022, n. 469).


Le baracche non sono volumi tecnici

Inoltre, le baracche non sono configurabili come meri volumi tecnici.

Infatti, “la nozione di volume tecnico corrisponde a un'opera priva di qualsiasi autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché destinata solo a contenere, senza possibilità di alternative e, comunque, per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali di essa; i volumi tecnici degli edifici sono esclusi dal calcolo della volumetria a condizione che non assumano le caratteristiche di vano chiuso, utilizzabile e suscettibile di abitabilità; ne consegue che nel caso in cui un intervento edilizio sia di altezza e volume tale da poter essere destinato a locale abitabile, ancorché designato in progetto come volume tecnico, deve essere computato a ogni effetto, sia ai fini della cubatura autorizzabile, sia ai fini del calcolo dell'altezza e delle distanze ragguagliate all'altezza” (cfr.: Consiglio di Stato, Sez. II, 25 ottobre 2019, n. 7289).


Piscina: anche qui serviva il permesso

Infine, in relazione alla piscina, si osserva che questa costituisce una “struttura di tipo edilizio che incide con opere invasive sul sito in cui viene realizzata, tant'è che per la sua realizzazione occorre munirsi di relativo titolo ad aedificandum, di talché è di palmare evidenza la diversità di tale struttura con le attrezzature per lo svago.” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 08 gennaio 2016, n. 35; cfr., inoltre, Consiglio di Stato, Sez. VII, 12 giugno 2023, n. 5749).


LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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