Abuso Edilizio
Rientrano nella categoria degli abusi edilizi tutte le attività edilizie realizzate in violazione della normativa urbanistica, attività in pratica eseguite in assenza dei relativi titoli abilitativi o in difformità da quanto in essi prescritto.
L'illecito si verifica, quindi, quando si consegue un'opera edilizia, che può essere sia una costruzione su suolo non edificabile, ma senza approvazione, o un ampliamento del volume o della superficie, o qualsiasi modifica alla sagoma di un edificio preesistente in assenza di completa autorizzazione amministrativa. In Italia la fattispecie integra un reato, nel quale viene compreso anche il cambio di destinazione d'uso, quando è privo di autorizzazione.
Con il topic "Abuso Edilizio" vengono raccolti tutti gli articoli pubblicati sul Ingenio sul tema degli abusi in edilizia e riguardanti la normativa e le sentenze, la progettazione, la costruzione, le ristrutturazioni, i casi studio, i controlli e i pareri degli esperti.
Gli ultimi articoli sul tema
Terzo condono edilizio: l'innalzamento del sottotetto in zona vincolata non si può sanare
Un abuso edilizio consistente nella realizzazione di un innalzamento della quota del sottotetto non può beneficiare del terzo condono edilizio in quanto comportante aumento di superficie e di volume in area sottoposta a vincoli.
Opere edilizie ante 1967: se l'immobile è in centro abitato le prove sull'epoca di realizzazione non servono a nulla
Non assume alcun rilievo la circostanza della collocazione temporale ante 1967 delle opere abusive, se risulta che l'immobile al quale si riferiscono non si trova al di fuori dalla perimetrazione del centro abitato.
Condono edilizio e completamento funzionale dell'opera: le prove devono essere inconfutabili
Nel condono edilizio, la nozione di completamento funzionale implica uno stato di avanzamento nella realizzazione tale da consentirne potenzialmente, e salve le sole finiture, la fruizione.
Chi si "prende" l'ordine di demolizione? Tra proprietario dell'immobile e responsabile dell'abuso edilizio
La sanzione demolitoria colpisce congiuntamente il proprietario e il responsabile dell'abuso, senza alternativa: pertanto l'ordinanza di demolizione può essere emessa nei confronti del proprietario dell'immobile anche se non è responsabile della realizzazione dell'opera abusiva.
Tolleranze costruttive: il 2% si calcola sul singolo immobile, non sull'intero palazzo
La "tolleranza di cantiere" rilevante per escludere l’abusività dell’intervento va posta in relazione con la porzione di immobile cui esso accede, e non con la superficie dell’intero palazzo.
Terzo condono edilizio in zona vincolata: off limits cambio destinazione d'uso e incremento volumetrico
Per gli abusi edilizi realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico, le regole del Terzo condono Edilizio ammettono il condono solo per le opere che rientrano nella tipologia di abusi di cui ai numeri 4, 5 e 6 della DL 269/2003 e non di quelli rientranti nelle tipologie di cui ai numeri 1 (incremento volumetrico) e 3 (cambio di destinazione d’uso).
“L'abuso edilizio si verifica quando le costruzioni, le ristrutturazioni o le modifiche agli immobili vengono realizzate in violazione delle norme urbanistiche vigenti, senza le necessarie autorizzazioni o in difformità da esse. Include opere come edifici non approvati, ampliamenti illeciti, o cambi d'uso senza permessi. Queste violazioni possono portare a sanzioni legali, multe o demolizioni. È essenziale conoscere le regolamentazioni locali prima di iniziare qualsiasi lavoro edilizio. La regolarizzazione di abusi edilizi richiede spesso un processo complesso di sanatoria, un argomento cruciale per la sicurezza, il valore della proprietà e l'integrità urbanistica.”