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Tornelli pedonali e procedure di accettazione in cantiere: tra Direttiva Macchine 2006/42/CE e NTC 2018

Il parere n. 384/2025 della Regione Emilia-Romagna chiarisce la classificazione normativa dei tornelli pedonali, ribadendo la distinzione tra “macchina” e “struttura” e i criteri per l’applicazione della Direttiva Macchine e delle NTC 2018. Non tutto il sistema può essere qualificato come macchina, soprattutto le parti strutturali come telaio e eventuali tettoie.

Gli accessi pedonali meccanizzati sono dei sistemi progettati per gestire e controllare l'accesso a aree pubbliche, garantendo sicurezza e accessibilità. Tuttavia la loro installazione solleva non poche questioni interpretative sul piano normativo, in particolare, bisogna capire se tali manufatti debbano essere ricondotti alla disciplina delle macchine oppure a quella delle costruzioni, con conseguenze dirette sugli adempimenti progettuali, autorizzativi e di controllo in cantiere.

È proprio questo il tema affrontato dall’Area Geologia, Suoli e Sismica della Regione Emilia-Romagna con il parere n. 384/2025, chiarendo alcuni profili applicativi relativi al rapporto tra il D.P.R. 380/2001, le NTC 2018 (D.M. 17/01/2018) e la normativa europea sulle macchine.


  

Classificazione dei tornelli pedonali: direttiva macchine o NTC 2018?

Alla Regione Emilia-Romagna viene richiesto di chiarire come classificare, dal punto di vista normativo, i sistemi di accesso pedonale meccanizzato, i cosiddetti tornelli, con relativa tettoia di copertura.

In particolare il richiedente chiedeva:
“1. Se sono applicabili nel caso di specie i principi di definizione di “macchina” contenuti nel parere del Cons. Sup. LL.PP. del 29-10-2025 (...).
2. Se il manufatto sia da inquadrare nell’ambito della direttiva macchine 2006/42/CE (e del relativo Regolamento UE 2023/1230) e se pertanto sia da garantire la conformità dei materiali attraverso il fascicolo tecnico e la marcatura CE senza dover seguire le procedure di accettazione in cantiere previste dal D.M. 17/01/2018, ma invece il rispetto delle norme tecniche specifiche per la sicurezza delle macchine (norme armonizzate serie EN).
3. Se la tettoia sia anch’essa da considerare come parte del sistema e quindi inquadrabile nella direttiva macchine, considerato che esiste la possibilità di installare il tornello anche senza tettoia.
4. Se il manufatto sia invece da inquadrare nell’ambito delle disposizioni disciplinate dalle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 17.01.2018 per come previsto dall’art. 94-bis, c. 1, lett. c) e art. 65 del DPR 380/2001 e pertanto in base ai principi fondamentali di cui al §2.1 del D.M. 17.01.2018 (NTC 2018).
(...).”

Vediamo la risposta dell’area competente…

 

Macchina o struttura? La classificazione dei tracker solari e dei varchi pedonali

Richiamando “(…) il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (...) che in merito alla suddivisione macchina-struttura riporta (parlando nello specifico di tracker solari): “si osserva che (...) (d)etti dispositivi generalmente sono inglobati in strutture metalliche. Si tratta di strutture che devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni tipiche delle costruzioni di ingegneria civile e pertanto non possono essere assimilate ad una macchina, la quale esplica la propria funzione attraverso un movimento, generalmente finalizzato all’esecuzione di un lavoro.”
Così come i tracker solari, anche le tettoie sono generalmente sistemi metallici che integrano i tornelli e devono resistere alle azioni tipiche delle opere civili, e possono avere natura strutturale e non essere assimilate a macchine perché la loro funzione non si limita al movimento ma alla stabilità strutturale.

Quindi viene chiarito che:

“1. il sistema di varco pedonale risulti chiaramente riconducibile ai casi di cui al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici prot. U.0012729.29-10-2025 citato in premessa, nella parte in cui lo stesso stabilisce la distinzione tra “macchina” e “strutture”;
2. dal punto 1 consegue che non tutto il manufatto possa essere inquadrato nell’ambito della direttiva macchine e, di conseguenza, non risulti corretto in generale non seguire le procedure di accettazione in cantiere previste dal D.M. 17/01/2018;
3. dallo stesso punto 1 segue che la “tettoia”, unitamente a tutto ciò che non può essere considerato “macchina”, debba essere sottoposta alle relative normative di settore, quali NTC2018, DPR 380/2001, etc., in quanto “strutture”;
4. la risposta è fornita ai punti precedenti. Nello specifico, l’appartenenza del sistema di varco alla categoria degli interventi privi di rilevanza (art.94bis, c.1, lett. C) sarà da attestare mediante il rispetto tassativo dei limiti indicati all’interno della D.G.R. n. 2272/2016;
5. (...) anche gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, nel caso in cui siano realizzati con opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica, sono soggetti a quanto disposto dal capo II, sezione I, del D.P.R. n. 380 del 2001 specificando che la denuncia ex art. 65 TUE è dovuta anche nelle ipotesi di IPRiPI, ma solo, ovviamente, laddove vengano in rilievo interventi effettuati con “materiali e sistemi costruitivi disciplinati dalle NTC”.

Riassumendo…

Il sistema di varco pedonale sia chiaramente riconducibile ai casi già esaminati dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, applicando la medesima distinzione tra 'macchina' e 'struttura', per cui non tutto il manufatto può essere considerato una “macchina”. Per tale motivo non si può escludere in modo generale l’applicazione delle procedure di accettazione in cantiere previste dal D.M. 17/01/2018. Infatti, le parti dell’opera che non rientrano nella definizione di macchina, come ad esempio la tettoia, devono essere considerate “strutture” e devono rispettare le norme tecniche per le costruzioni e la normativa edilizia (NTC 2018 e DPR 380/2001 rispettivamente).

Inoltre…

La classificazione del sistema di varco come intervento “privo di rilevanza” ai fini sismici può essere riconosciuta solo se vengono rispettati in modo rigoroso i limiti fissati dalla D.G.R. 2272/2016. Infine anche gli interventi considerati non rilevanti dal punto di vista sismico, se realizzati con cemento armato o strutture metalliche, possono restare soggetti a specifiche regole del DPR 380/2001 (denuncia ex art. 65 TUE).

La sola marcatura CE non comporta l’esonero dall'applicazione anche della normativa edilizia quando sia presente una componente strutturale. Ciò implica la necessità di distinguere, caso per caso, le parti qualificabili come 'macchina' da quelle qualificabili come 'struttura'.

 

Scarica il parere in allegato

 

Keywords: tornelli pedonali, direttiva macchine 2006/42/CE, NTC 2018, DPR 380/2001, distinzione macchina e struttura.

 

FAQ TECNICHE - Tornelli pedonali

1. Cosa si intende per sistema di tornelli pedonali in ambito normativo?

Il sistema di tornelli pedonali è un insieme integrato di componenti meccaniche e strutturali per il controllo accessi.
Può includere varco rotante, telai metallici, fondazioni e tettoie.
La classificazione normativa dipende dalla funzione prevalente dei singoli elementi.

2. Quando un tornello rientra nella Direttiva Macchine?

Rientra nella Direttiva Macchine 2006/42/CE la parte che svolge funzione meccanica di movimentazione e controllo accessi.
La conformità è attestata tramite marcatura CE e fascicolo tecnico.
Non tutta la struttura complessiva è automaticamente assimilabile a macchina.

3. Quando si applicano le NTC 2018 ai tornelli pedonali?

Le NTC 2018 si applicano alle parti strutturali del sistema.
In particolare telai, coperture e opere metalliche soggette a azioni statiche e sismiche.
Tali elementi devono essere verificati secondo criteri di ingegneria civile.

4. La tettoia di copertura è considerata macchina?

No, la tettoia è generalmente qualificata come elemento strutturale.
La sua funzione è resistere alle azioni esterne e non generare movimento.
Pertanto rientra nella disciplina delle costruzioni e non della Direttiva Macchine.

5. Quali obblighi progettuali derivano dalla distinzione macchina/struttura?

La distinzione determina due regimi normativi paralleli.
La parte meccanica segue Direttiva Macchine, la parte edilizia segue NTC 2018 e DPR 380/2001.
Ne derivano diversi adempimenti su verifiche, accettazione e responsabilità.

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