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Transizione 5.0: novità della Manovra e prime anticipazioni operative

La misura - prevista dalla Legge di Bilancio 2026 - è finalizzata a sostenere le imprese nella doppia transizione digitale e sostenibile attraverso lo strumento dell'iper-ammortamento a supporto degli investimenti in beni strumentali, offrendo un orizzonte triennale per la programmazione degli investimenti (1° gennaio 2026 - 30 settembre 2028).

Occhio al DM attuativo per la nuova Transizione 5.0 perché dovrebbe arrivare entro fine mese: nel frattempo, sono uscite le prime anticipazioni operative della nuova misura, che sostiene gli investimenti in beni strumentali, per la quale la Legge di Bilancio 2026 ha reintrodotto il regime dell'iper-ammortamento.

Vediamo di ricapitolare il quadro, con l'ausilio del dossier ufficale del Parlamento alla Manovra, e di fornire qualche anticipazione sulle modalità operative, in attesa che venga pubblicato il DM attuativo.

 

Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali: le novità della Manovra

Il comma 427 della nuova Legge di Bilancio (199/2025), riconosce ai titolari di reddito d’impresa, ai fini delle imposte sui
redditi (IRES ed IRPEF), una maggiorazione del costo di acquisto di beni strumentali nuovi da considerare nella determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili, limitatamente agli investimenti che soddisfano le seguenti condizioni:

  • a) investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, purché, come precisato a seguito della modifica introdotta al Senato, prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo;
  • b) investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Questa è la maggiorazione da applicare al costo degli investimenti, indicati al comma 429, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili ai fini fiscali (IRES e IRPEF):

  • 180 per cento, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100 per cento, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 50 per cento, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro

In ogni caso, per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza dell’agevolazione è subordinata:

  • al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
  • al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

 

Investimenti agevolabili: i dettagli

Il comma 429, lettere a) e b), definisce le seguenti caratteristiche richieste per gli investimenti agevolabili:

  • a) investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi ricompresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla legge di bilancio, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d'impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo n. 199 del 2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

Con specifico riferimento agli investimenti in beni materiali strumentali finalizzati all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, si precisa che sono agevolabili esclusivamente i seguenti impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge n. 181 del 2023:

  • moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento (lettera b) del comma 1 articolo 12);
  • moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento (lettera c) del comma 1 articolo 12).

 

Le comunicazioni: si fa tutto online

Per accedere al beneficio del nuovo iper-ammortamento, le imprese presentano, in via telematica, apposite comunicazioni e certificazioni riguardanti gli investimenti agevolabili. La trasmissione telematica è effettuata tramite una piattaforma sviluppata dal GSE ed utilizzando dei modelli standardizzati messi a disposizione da quest’ultimo.

 

Il decreto attuativo

Il comma 433 conferisce al Ministro delle imprese e del made in Italy il compito di stabilire le modalità di attuazione dell’incentivo de quo con decreto da adottare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2026, definendo in particolare la procedura di accesso al beneficio,
nonché il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.

 

Anticipazioni sulle comunicazioni e la documentazione necessaria al beneficio dell'agevolazione

La bozza del decreto ministeriale di attuazione, diffusa dal MIMIT ma non ancora ufficializzata, individua il percorso procedurale necessario per accedere al beneficio degli iper-ammortamenti.

L’agevolazione è riconosciuta a condizione che l’impresa effettui una sequenza articolata di comunicazioni: una prima trasmissione preliminare di prenotazione, una seconda comunicazione di conferma dell’investimento accompagnata dal pagamento di un acconto e, infine, una comunicazione conclusiva che certifichi l’ultimazione dell’investimento.

La piena applicazione della misura resta subordinata all’emanazione di successivi provvedimenti direttoriali, chiamati a definire i periodi di apertura della piattaforma telematica e i modelli ufficiali da utilizzare.

Il decreto prevede che le comunicazioni preventive siano presentate per ciascuna unità produttiva interessata dagli investimenti agevolati. In via generale, entro 60 giorni dalla notifica dell’esito positivo delle verifiche effettuate dal GSE, l’impresa è tenuta a inviare la comunicazione di conferma, indicando la data e l’importo del pagamento relativo all’ultima quota di acconto, necessaria per raggiungere il 20% del costo di acquisizione del bene.

La comunicazione di completamento deve essere trasmessa, per ogni conferma presentata, entro il 15 novembre 2028, corredata dalle attestazioni che comprovano il possesso della documentazione richiesta.

A seguito dell’invio delle comunicazioni, il sistema informatico rilascia una ricevuta di protocollazione; il GSE, entro 10 giorni, comunica l’esito delle verifiche oppure segnala eventuali integrazioni da fornire entro i successivi 10 giorni.

Ai fini dell’ammissibilità degli investimenti, è richiesto il possesso di una perizia tecnica asseverata, di un’attestazione sull’origine del bene nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo e di una certificazione contabile che confermi il sostenimento delle spese e la loro coerenza con le scritture contabili.

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