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Vincoli paesaggistici e opere di lieve entità: quando l’esenzione dall’autorizzazione diventa illegittima

Il DPR 31/2017 rappresenta una significativa tappa nella disciplina della tutela paesaggistica, introducendo una semplificazione delle procedure autorizzative per interventi di lieve entità che non compromettono i valori paesaggistici. La sentenza n. 17533/2025 della Corte di Cassazione approfondisce ulteriormente tali principi, ribadendo che l’esenzione dall’autorizzazione può essere concessa solo a interventi che non alterino concretamente l’aspetto e l’equilibrio del paesaggio, indipendentemente dalla loro apparente precarietà o amovibilità.

Opere senza muratura, senza fondazioni o amovibili? Se impattano sul paesaggio serve comunque autorizzazione

Il DPR 31/2017: semplificazione e tutela nella disciplina paesaggistica

Il DPR 31/2017 rappresenta un importante punto di riferimento nella disciplina della tutela paesaggistica, introducendo una semplificazione delle procedure autorizzative per determinati interventi edilizi e paesaggistici. Tale necessità nasce per alleggerire il carico burocratico, garantendo il rispetto dei valori paesaggistici. Suddetto provvedimento individua, in primis, con precisione:

  • gli interventi considerati di lieve entità e, quindi, esonerati dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica;
  • gli interventi che possono beneficiare di un'autorizzazione semplificata.

In questo modo, il DPR 31/2017 intende distinguere tra opere realmente impattanti e interventi che, per caratteristiche tecniche, materiali e modalità di esecuzione, risultano irrilevanti ai fini della tutela del paesaggio.

La norma prevede 4 allegati:

  • l’allegato A, che riguarda gli “interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica”;
  • l’allegato B, che fornisce “elenco interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato”;
  • l’allegato C, contenete un “facsimile istanza di autorizzazione paesaggistica con “procedimento semplificato”;
  • l’allegato D, inerente la “relazione paesaggistica semplificata

In particolare l’allegato A sottolinea quali siano gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica con un elenco dettagliato costituito da 31 punti. Tali interventi sono considerati di lieve entità o privi di rilevanza paesaggistica e, di conseguenza, non obbligati alla richiesta di un’autorizzazione paesaggistica.

Tra gli interventi riportati nell’Allegato A si trovano, ad esempio:

  • la manutenzione spazi esterni;
  • l’installazione di impianti tecnologici non visibili dallo spazio pubblico;
  • urbanizzazione primaria;
  • occupazione temporanea del suolo;
  • la posa di tende parasole.

Tuttavia, il DPR 31/2017 non riduce i livelli di protezione, ma anzi rafforza il principio secondo cui ogni intervento deve essere valutato in base al suo reale impatto sul paesaggio ecco perché con l’ allegato A vi è l’elenco degli interventi liberi, mentre con l’allegato B si indicano quelli comunque soggetti a procedura autorizzativa, benché semplificata.

Tale concetto viene anche rimarcato dalla sentenza n. 17533/2025 della Corte di Cassazione, la quale sottolinea che l’opera, anche se apparentemente provvisoria, nel momento in cui può realmente alterare l’aspetto del paesaggio protetto allora non è legittima.

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Tutela paesaggistica e opere precarie

Con una recentissima sentenza la Corte di Cassazione affronta il tema della tutela paesaggistica, che ha consentito di puntualizzare i limiti entro i quali essere adoperata l’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica per le cosiddette opere di lieve entità. Oggetto del caso sono un muretto con piazzola e l’installazione di un montacarichi in una zona protetta dal vincolo paesaggistico. Per questi interventi, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la condanna decisa dal Tribunale di Agrigento nei confronti del ricorrente, ritenuto responsabile delle violazioni di legge sul paesaggio.

Il ricorrente, aveva tentato di ricondurre gli interventi contestati all’interno delle categorie di opere escluse dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica, invocando il DPR 31/2017. Secondo tale tesi, le opere avrebbero avuto natura precaria, essendo prive di fondazioni e facilmente amovibili, ossia semplicemente considerabili come un “accumulo ordinato di pietre” e di un montacarichi destinato alla temporanea movimentazione di ombrelloni, privo di ancoraggio permanente al suolo.

La Suprema Corte ha rigettato tale opposizione sostenendo fosse emersa in maniera chiara e motivata la presenza di un manufatto non autorizzato, un montacarichi, accompagnato da un muretto e da una piazzola che sono frutto di un intervento unitario e stabile, incompatibile con l’ipotesi di mera installazione precaria. Quindi tali opere non possono essere ricondotte alle categorie di cui all’Allegato A del DPR 31/2017.

Inoltre viene chiarito che “(…) l’accertamento in fatto, della riconducibilità degli interventi eseguiti in area sottoposta a vincolo paesaggistico nel novero di quelli non soggetti ad autorizzazione, di cui all’allegato A al D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, o di quelli di lieve entità sottoposti a procedimento autorizzatorio semplificato, di cui all’allegato B del citato D.P.R., deve essere condotto attenendosi ad un’interpretazione logico-sistematica di carattere finalistico delle disposizioni regolamentari, valevole a determinare l’applicazione delle disposizioni derogatorie previste dal decreto in oggetto ai soli interventi di lieve entità, tali essendo quelli che, per tipologia, caratteristiche e contesto in cui si inseriscono, non sono idonei a pregiudicare i valori paesaggistici tutelati dal vincolo (…). In altri termini, la previsione (…) è stabilita in conformità con l’articolo 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero nel quadro della ratio (…) che esclude dal novero della necessaria autorizzazione predetta solo quegli interventi che non pregiudichino l’assetto del paesaggio.”

Quindi solo gli interventi realmente di lieve entità possono beneficiare dell’esclusione dall’autorizzazione paesaggistica.

In particolare, l’art. 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, richiamato anche dal DPR 31/2017, stabilisce che le esenzioni devono essere interpretate in modo molto rigido. Sono ammesse solo per quegli interventi che, per tipo, contesto e materiali usati, non sono in grado di modificare l’equilibrio del paesaggio protetto.

Quindi, il fatto che un’opera sia amovibile, senza fondazioni o muratura, non basta a evitare l’applicazione delle regole sul paesaggio, se quell’opera, nel contesto in cui si trova, può comunque cambiare l’aspetto del paesaggio.

L’unico vero criterio per capire se serve l’autorizzazione è l’impatto visivo e ambientale reale dell’intervento. Su questo punto, la Corte ha ricordato inoltre che, secondo la sua giurisprudenza costante, il reato paesaggistico previsto dall’art. 181 del Codice dei beni culturali si può applicare anche a strutture provvisorie o mobili, se sono in grado di alterare concretamente l’ambiente protetto.

Inoltre, nel caso di specie, l’opera per come realizzata non rientrerebbe nemmeno nella categoria di installazioni esterne facilmente amovibili previste al punto A.17 dell’Allegato A, poiché non solo fosse priva dei requisiti formali, ma manchevole anche della funzione accessoria e temporanea a un’attività economica, legittimamente esercitata nel sito, quale elemento imprescindibile secondo la logica funzionale prevista della normativa.

La sentenza conferma che la protezione del paesaggio non può dipendere da opinioni personali su quanto un intervento possa essere considerato come poco rilevante. L’unico criterio da osservare è la presenza o meno di un reale danneggiamento o alterazione dell’aspetto/dell’equilibrio del paesaggio protetto, anche qualora l’opera a prima vista sembri piccola (irrilevante) ovvero provvisoria.

LA SENTENZA n. 17533/2025 DELLA CORTE DI CASSAZIONE È SCARICABILE IN ALLEGATO.

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