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Violazione della sicurezza in cantiere… Conseguenza: esclusione dalle gare pubbliche

Le disposizioni dell’art. 95 del DLGS 36/2023 e il loro impatto sulla tutela della sicurezza nei cantieri edili, comportano l’esclusione dalle procedure di gara pubblica in presenza di gravi infrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale normativa rafforza il principio secondo cui il mancato rispetto delle norme di sicurezza può comportare conseguenze severe avverso all’operatore economico, come sancito anche dalla sentenza del TAR della Toscana n.157/2025.

L’art. 95 del DLGS 36/2023 e la tutela della sicurezza nei cantieri edili

La sicurezza nei cantieri è un tema di fondamentale importanza per la protezione e l’incolumità dei lavoratori. Ogni anno, infatti, numerosi incidenti e infortuni si verificano nei luoghi di lavoro, molti dei quali nei cantieri edili, dove le attività svolte comportano rischi specifici e molto variegati (nello spazio e nel tempo), legati ad esempio all’uso di macchinari, materiali pesanti e operazioni complesse.

La normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro pone al centro l’obbligo per i datori di lavoro di adottare misure preventive e protettive, garantendo che ogni operazione sia svolta nel pieno rispetto delle norme di sicurezza.
In tale contesto rilevante è quanto sancito dall’art. 95 del DLGS 36/2023, il quale riguarda l'esclusione dalle procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici.

Esso stabilisce che un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una gara pubblica qualora siano accertate gravi infrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché in relazione a violazioni di norme ambientali, sociali o di lavoro. Naturalmente ciò deve essere debitamente accertato, ad esempio mediante verbali delle autorità competenti, sentenze passate in giudicato o altre documentazioni considerate probanti.

Si rafforza quindi il principio del rispetto delle leggi in ambito di sicurezza sul lavoro per poter partecipare a gare pubbliche ovvero per ottenere contratti con la pubblica amministrazione.

In particolare, l'esclusione è prevista qualora un operatore abbia commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, relative a:

  • norme di sicurezza sul lavoro;
  • obblighi ambientali;
  • diritti sociali e del lavoro.

Questi obblighi sono definiti sia:

  • dalla normativa nazionale ed europea;
  • dai contratti collettivi;
  • dalle disposizioni internazionali riportate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

In sostanza, la stazione appaltante deve accertare che l'operatore economico rispetti le leggi sulla sicurezza e i diritti dei lavoratori prima di poter avallare la partecipazione alla gara.

A tal proposito, tra i vari commi dell’art. 95, risulta rilevante il comma 1, che alla lettera a) dichiara la stazione appaltante abbia il diritto di “esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti: a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (…)”.

In ogni lavoro di appalto pubblico non vi è soltanto il rispetto delle regole procedurali e dei requisiti inerenti alle capacità tecniche ed economiche, ma anche la garanzia che l’opera venga eseguita da soggetti rispettosi della sicurezza dei lavoratori. Quando un cantiere diventa teatro di infortuni evitabili, l’evento diventa rilevante anche dal punto di vista istituzionale, comportando fino anche l’esclusione dalle successive partecipazioni a bandi pubblici, come sottolineato anche dalla sentenza del TAR della Toscana n.157/2025.

Sicurezza sul lavoro e gare pubbliche: la validità dell’esclusione

In contesti di sicurezza diventa rilevante la sentenza del TAR per la Toscana n.157/2025, con la quale viene respinto il ricorso presentato da una società esclusa da una procedura negoziata bandita dal Comune di Firenze per l’affidamento dei lavori di miglioramento sismico in alcuni edifici scolastici cittadini. La causa dell’esclusione nasceva in seguito a un grave infortunio avvenuto in un cantiere di Torino, gestito dalla stessa impresa.

Il ricorrente, in qualità di legare rappresentante, contestava il provvedimento comunale di esclusione motivato ai sensi dell’art. 95, comma 1, lettera a) del nuovo DLGS 36/2023, che consente l’estromissione dalle gare in presenza di gravi infrazioni debitamente accertate.

Il TAR ha ritenuto legittimo il provvedimento impugnato, evidenziando che «(…) per quello che riguarda la censura relativa alla natura non definitiva dell’accertamento operato dall’A.S.L. di Torino risulta del tutto sufficiente rilevare come l’esclusione della società ricorrente dalla procedura di gara sia stata effettuata ai sensi della previsione di cui all’art. 95, 1° comma lett. a) del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (nuovo codice dei contratti pubblici) che richiede la sussistenza di “gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro”, senza prevedere espressamente il requisito della definitività dell’accertamento (…)».

Quindi, con l’accertamento della ASL di Torino, pur non definitivo, viene rilevato la presenza di più lavoratori irregolari e numerose violazioni in materia di sicurezza, culminate con l’infortunio di uno di essi. Ciò è avvalorato dal fatto che il verbale dell'ASL non fosse stato contestato tramite querela di falso, rendendo di conseguenza tale atto di valore fidefaciente.

Inoltre il TAR precisa che “(…) il tentativo della ricorrente di ricostruire la fattispecie nei termini di un subappaltatore in sopralluogo in cantiere repentinamente coinvolto nell’infortunio risulta del tutto sfornito di un qualche elemento di prova e resta completamente non dimostrato; a ben vedere, si tratta poi di un tentativo di ricostruire diversamente l’accaduto che risulta praticamente irrilevante essendo indubbiamente tenuta l’impresa a garantire la sicurezza anche di tutti i soggetti presenti nell’area e non dei soli prestatori di lavoro (...)”.

Per cui, la ricostruzione dalla società che attribuiva la colpa dell’infortunio a un soggetto terzo in sopralluogo era priva di prova certa. E tale ipotesi qualora fosse accertabile, ciò non solleverebbe l’impresa dalle sue responsabilità. Per la norma, infatti, l’impresa è tenuta a garantire la sicurezza di chiunque si trovi all’interno del cantiere, non solo dei propri dipendenti.

In definitiva, l'infortunio del lavoratore, verificatosi in cantiere, ha evidenziato il mancato rispetto delle normative di sicurezza, accuse mosse non adeguatamente e tempestivamente contestate dall’impresa. Il rigetto del ricorso si fonda sull'inequivocabile gravità delle infrazioni accertate che, oltre a mettere a rischio la salute dei lavoratori, hanno anche compromesso la credibilità dell'impresa nel garantire la sicurezza sul luogo di lavoro.

 

LA SENTENZA DEL TAR TOSCANA È SCARICABILE IN ALLEGATO.

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