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Alla scoperta del 'vero' pergolato: quando le vetrate a pacchetto non bastano per l'edilizia libera

Il pergolato ha una funzione ornamentale e deve essere realizzato in una struttura leggera in legno o in altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni.

Quali sono le caratteristiche del 'vero' pergolato, realizzabile in edilizia libera?

Le riassume, brevemente ma tutto sommato esaustivamente, il Tar Napoli nella sentenza 594/2024 dello scorso 23 gennaio, relativa al ricorso contro un provvedimento comunale di improcedibilità dell'istanza di permesso di costruire presentata da alcuni privati.

 

Il ricorso: permesso di costruire, silenzio assenso, Conferenza di servizi, pergolato in edilizia libera

I ricorrenti deducono l’illegittimità del provvedimento impugnato per svariati motivi, tra i quali:

  1. il provvedimento del comune sarebbe illegittimo essendo stato emesso successivamente al decorso del termine previsto dal comma 8 art. 20 del DPR 380/2001, in virtù del quale, qualora l’autorità amministrativa non abbia emesso un provvedimento nel termine di 90 giorni dal deposito della istanza si applica il “silenzio - assenso” con le conseguenze giuridiche connesse;
  2. l'intervento per cui i ricorrenti hanno chiesto il permesso rientrerebbe tra quelli non necessitanti titolo edilizio trattandosi di un pergolato e, comunque, la struttura portante insieme all’elemento di copertura e/o chiusura, non potrebbe considerarsi nuova costruzione, dal momento che la copertura e la chiusura perimetrale, qualora realizzate con materiale privo di quelle caratteristiche di consistenza e di rilevanza che possano connotarlo in termini di componenti edilizie di copertura o di tamponatura di una costruzione, non configurerebbero una nuova costruzione; né l’intervento comporterebbe un aumento volumetrico e, in ogni caso, si tratterebbe di un volume tecnico escluso dal calcolo della volumetria; e, del resto, il comune avrebbe già rilasciato permesso di costruire per un intervento analogo.

 

Il silenzio assenso non si forma se ci sono vincoli e se si è in contrasto con la precedente autorizzazione paesaggistica

Quanto al primo motivo, il Tar Napoli evidenzia come l'art. 20 comma 8 del DPR 380/2001, nel prevedere che “decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso”, fa espressamente salvii casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241…”.

Nel caso in esame, l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal comune nel 2019 e richiamata dagli interessati, aveva autorizzato esclusivamente “la realizzazione di due pergole lineari in legno aperte su ogni lato…” con la prescrizione che “la struttura lignea dei pergolati, in nessun tempo potrà essere chiusa o tompagnata…”, mentre l’intervento oggetto dell’istanza di permesso di costruire è in evidente contrasto con tale autorizzazione paesaggistica; per cui, la precedente autorizzazione paesaggistica, che riguardava una struttura con caratteristiche ben diverse, non può valere, nel caso in questione, a legittimare la formazione del silenzio assenso sull’istanza di permesso di costruire presentata dai ricorrenti.

L’intervento di cui alla richiesta di permesso di costruire presentata dai ricorrenti, infatti, riguarda la realizzazione di due strutture costituite da pilastri e travi in legno di importanti dimensioni, con caratteristiche tali da renderle solide e robuste e da farne presumere una permanenza prolungata nel tempo, chiuse perimetralmente e superiormente da superfici vetrate “a pacchetto”, e ciò in contrasto con l’autorizzazione paesaggistica rilasciata nel 2019.

 

Pergolato: le caratteristiche per l'opera in edilizia libera

Arriviamo quindi al punto focale della sentenza: questo è o non è un pergolato assentibile in edilizia libera?

No, spiega il TAR. Vediamo perché.

L’intervento oggetto della richiesta di permesso di costruire, per caratteristiche e dimensioni, non può essere ricondotto alla nozione di “pergolato”, come invece dedotto dai ricorrenti: per costante e condivisa giurisprudenza, infatti, il pergolato ha una funzione ornamentale e deve essere realizzato in una struttura leggera in legno o in altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 8475 del 2023; sent. n. 8 del 2022; sent. n. 4001 del 2018; sent. n. 5008 del 2018; sent. n. 306 del 2017).

Né il fatto che le vetrate, perimetrali e sommitali, previste siano “a pacchetto” può valere ad escludere la natura stabile dell'opera e l'oggettiva idoneità dell'intervento a chiudere lo spazio in questione, con rilevante aumento della superficie utile e della volumetria.

 

Pergolato story: se è una struttura coperta e che amplia la superficie, serve il permesso di costruire

Secondo i dettami del Testo Unico Edilizia, alcune strutture coperte e rivestite lateralmente, aventi caratteristiche di stabile funzione di ampliamento del manufatto commerciale a cui anneriscono, necessitano del permesso di costruire senza il quale sono abusive e vanno demolite.


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Pergolato: si applica il criterio funzionale

Come rilevato da condivisa giurisprudenza, infatti, anche l'eventuale utilizzo stagionale delle vetrate non è sufficiente a conferire natura precaria all'opera, perché occorre che la struttura sia oggettivamente inidonea a soddisfare esigenze prolungate nel tempo.

In materia va, infatti, applicato “non il criterio strutturale, ma il criterio funzionale”, per cui un’opera, se è realizzata per soddisfare esigenze che non sono temporanee, non può beneficiare del regime proprio delle opere precarie anche quando in ipotesi le opere medesime siano state realizzate con materiali facilmente amovibili; ne consegue che anche dal punto di vista paesaggistico non possono essere considerati manufatti precari, destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee, quelli destinati ad una utilizzazione perdurante nel tempo (cfr., tra le altre, Cons. di Stato, sent. n. 5681 del 2023).

 

Per un pezzo in più: quando il pergolato diventa tettoia e richiede il permesso di costruire

La copertura, anche parziale, di un pergolato configura la caratteristica che modifica la natura dell'opera, trasformando il pergolato stesso in una tettoia, con conseguente necessità di richiedere il titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire).


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Questo non è un pergolato

Nel caso in questione, chiude l TAR campano, l'alterazione del territorio derivante dall'intervento proposto non può essere considerata né temporanea né precaria né irrilevante, né può ritenersi che l'intervento abbia carattere pertinenziale e accessorio: e ciò considerate le caratteristiche costruttive dell'intervento proposto, le stabili finalità che è destinato a soddisfare, le dimensioni e l'ingombro delle strutture da realizzare, in rapporto con le dimensioni dell’immobile principale.


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Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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