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Pergolato o insieme di tettoie abusive: come si distingue? L'intervento edilizio va valutato nel suo complesso

Una molteplicità di tettoie ubicate al primo e secondo piano sottostrada non possono qualificarsi come pergolato e per la loro realizzazione è necessario il permesso di costruire, inquadrandosi come nuova costruzione edilizia.

C'è sempre un confine piuttosto labile tra pergolato e tettoia, anche perché a livello urbanistico, se a volte per il primo la realizzazione può avvenire in edilizia libera, è difficile che si 'scappi' dal permesso di costruire per le tettoie.

L'abuso edilizio

Nel caso all'esame della sentenza 2714/2023 del 23 novembre del Tar Salerno, ci troviamo di fronte ad un abuso edilizio per il quale è stata denegata la conformità urbanistica e paesaggistica.

Esso si sostanzia in una molteplicità di tettoie ubicate al primo e secondo piano sottostrada, su quasi tutti gli spazi scoperti di un edificio esistente di cui la ricorrente è comodataria, per superfici molto estese per la maggior parte con materiali quali elementi di ferro e metallo coperti da telo plastificato, incannucciate, tende e pannelli, nonché realizzazione di tramezzi in muratura su di un patio esistente.

Il ricorso: pergolato o tettoie?

Secondo la ricorrente, le opere abusive contestate “risultano piuttosto ascrivibili alla categoria, se non delle opere libere, degli interventi meramente manutentivi e pertinenziali. L’omessa esatta percezione della consistenza delle opere, da effettuare partitamente, ha impedito di rilevarne la natura ornamentale, in quanto realizzate prevalentemente in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti o tende, attraverso le quali ottenere riparo e/o ombreggiatura di superfici esterne” (cfr. ancora pag. 13 del ricorso).

Insomma, a parere della ricorrente, si tratterebbe di un pergolato.

Valutazione globale delle opere

Il TAR, in primis, afferma che, per valutare l'impatto urbanistico di un insieme di opere, è necessario considerare l'aspetto globale e non atomistico.

Questo approccio globale consente di comprendere l'effettivo impatto complessivo delle opere sull'assetto del territorio

Nel caso di specie, quindi, va tenuto conto che la ricorrente - lungi dal limitarsi a realizzare un singolo pergolato di pochi metri quadrati - ha installato sugli spazi scoperti del proprio edificio un insieme integrato di plurime tettoie sia al primo che al secondo piano sottostrada su quasi tutti gli spazi scoperti di un edificio esistente, per superfici molto estese e per la maggior parte con materiali quali elementi di ferro e metallo (tondini metallici, scatolari metallici, lamiera coibentata), nonché con realizzazione di tramezzi in muratura su di un patio esistente.

Insomma, non è al singolo pergolato che occorre avere riguardo, bensì al complesso delle strutture tra loro integrate insistenti sugli spazi scoperti del medesimo edificio della ricorrente.

In tale prospettiva, le opere contestate devono essere assentite dal permesso di costruire e sono qualificabili come nuova costruzione, non potendo quindi ascrivere le stesse né al novero dell’attività edilizia libera, né al novero delle opere meramente pertinenziali.

Tettoie o pergolati?

Il TAR, quindi, specifica che le opere in questione, se valutate complessivamente, non possono essere considerate come semplici pergolati, ma piuttosto come tettoie.

Le caratteristiche strutturali e funzionali delle tettoie superano i requisiti di un pergolato.

Questo perché l'insieme delle strutture installate (tra loro integrate) non sembra rispettare i requisiti morfologici del semplice pergolato, atteso che:

  • a) ciascuno degli organismi abusivi non è affatto aperto su almeno tre lati e sulla parte superiore (come dovrebbe essere invece un semplice pergolato), in quanto ognuno di essi è munito di apposita copertura superiore;
  • b) tutti gli organismi abusivi (all’infuori di uno) sono sorretti da strutture metalliche o addirittura in muratura, quindi strutture di peso tutt’altro che “minimo”;
  • c) le coperture di tali organismi sono costituite da “scatolari di ferro e lamiera coibentata”, “pannelli di bakelite”, “bacchette di legno”, “stuoie di incannucciato”, “teli plastificati”. Ne deriva, pertanto, una copertura “complessiva” (generata dall’aggregazione dei plurimi organismi edilizi de quibus) che almeno in parte non è di facile e immediata amovibilità;
  • d) l’integrazione di tali contigui organismi edilizi abusivi dà origine ad una copertura complessiva assai estesa (in parte con materiali pesanti e in parte con materiali più leggeri).

Insomma, l'opera complessivamente realizzata rientra nella fattispecie della tettoia e non in quella del pergolato, con la conseguenza che essa ricade nel novero delle opere che esigono il permesso di costruire e non in quelle dell’attività edilizia libera.

E' necessario il permesso di costruire, e la mancanza di tale permesso comporta l'obbligo di demolizione, specialmente in un'area soggetta a vincolo paesaggistico.

Precarietà contro stabilità

In aggiunta, il TAR osserva che il carattere precario di un manufatto deve essere valutato non con riferimento al tipo di materiale utilizzato per la sua realizzazione, ma avendo riguardo all’uso cui lo stesso è destinato, nel senso che, se le opere sono dirette al soddisfacimento di esigenze stabili e permanenti, deve escludersene la natura precaria, a prescindere dai materiali utilizzati e dalla tecnica costruttiva applicata; la precarietà non va, peraltro, confusa con la stagionalità, vale a dire con l’utilizzo annualmente ricorrente della struttura, poiché un utilizzo siffatto non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo; la precarietà dell’opera, che esonera dall’obbligo del permesso di costruire, postula, infatti, un uso specifico ma temporalmente limitato del bene (cfr. da ultimo, Cons. Stato, sez. VI 28 aprile 2023 n. 4293).

Ne consegue l'obbligo di valutare l'opera alla luce della sua obiettiva ed intrinseca destinazione naturale, con la conseguenza che rientrano nella nozione giuridica di costruzione, per la quale occorre il permesso di costruire, tutti quei manufatti che, anche se non necessariamente infissi nel suolo o pur semplicemente aderenti a questo, alterino lo stato dei luoghi in modo stabile, non irrilevante e non meramente occasionale (cfr., ex multis, Cons. Stato sez. II, 3 novembre 2020 n.6768).

Nel caso di specie, gli atti di causa confermano il carattere stabile e duraturo delle esigenze che le opere in questione (globalmente valutate) sono destinate a soddisfare.


LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE.

Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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