La tettoia 'creata' da svariati interventi è ristrutturazione edilizia abusiva senza permesso di costruire
Gli interventi che alterano l'originaria consistenza fisica dell'immobile e comportano l'inserimento di nuovi impianti e la modifica e ridistribuzione dei volumi, non si configurano né come manutenzione straordinaria, né come restauro conservativo, ma rientrano nell'ambito della ristrutturazione edilizia.
Una sorta di tettoia creata da svariati, piccoli interventi edilizi configura una ristrutturazione edilizia assentibile solo con permesso di costruire.
Per la serie dedicata alle 'tettoie', il Consiglio di Stato nella sentenza 9751/2023 del 14 novembre interviene in un caso particolare, relativo ad una determina comunale con la quale era stata ordinata la demolizione per:
- a) struttura in profilati di legno, ancorata al pavimento e al muro perimetrale dell’appartamento, con copertura retrattile, delle dimensioni di mq 48,00 (circa), con altezza variabile da m. 2,20 a 2,70, in sostituzione di una precedente tenda;
- b) in aderenza alla precedente, struttura in profilati di legno, ancorata al pavimento e al muro perimetrale dell’appartamento, con copertura retrattile di dimensioni di mq 23,00 (circa), con altezza variabile da m. 2,20 a 2,70;
- c) modifica del prospetto del fabbricato, mediante variazione delle dimensioni e delle posizioni delle aperture, che si presentano non allineate rispetto a quelle dell’intera facciata, e chiusura di un finestrino, di circa m. 0.60 x 1,20;
- d) cassonetto costituito da pannelli metallici posto lungo la facciata dell’edificio prospiciente il terrazzo, di dimensioni di mt 1.75 x 1.40 circa, ad altezza di circa m. 2.70 dal pavimento; struttura che, unitamente a parte della copertura delle tettoie (precedenti punti nn.1 e 3), mette in collegamento gli aggetti dei due balconi della proprietà soprastante;
- e) due armadi incassati, ricavati dal taglio della muratura esterna del fabbricato, chiusi con ante in alluminio, delle dimensioni di circa m. 1,20 x 2.00;
- f) armadio in alluminio preverniciato di m. 0.80 x 0.50 x 2.50 (altezza), per allocazione caldaia;
- g) posa in opera di compressione per impianto di climatizzazione, delle dimensioni di m. 1.20 x 0.80 x 1.70.
L'abuso edilizio si valuta nel suo complesso
In primis, Palazzo Spada precisa che la valutazione dell’abuso edilizio presuppone, tendenzialmente, una visione complessiva e non atomistica dell’intervento, giacché il pregiudizio recato al regolare assetto del territorio deriva non dal singolo intervento, ma dall’insieme delle opere realizzate nel loro contestuale impatto edilizio.
La tettoia creata dagli altri interventi è una ristrutturazione edilizia
Secondo il Consiglio di Stato, quindi, correttamente il Tar ha ritenuto che: “Il taglio della muratura per installarvi degli armadi (lett. ‘e’, capo 1) e la modifica delle aperture (lett. ‘c’, capo 1), rese disomogenee rispetto a quelle presenti sul resto della facciata, così come l’installazione delle strutture in legno e in alluminio (lett. ‘a’ e ‘b’, capo 1) e l’installazione di armadi e strutture per impianti tecnici (lett. ‘f’ e ‘g’) oltre che del cassonetto che, aderendo ai due balconi soprastanti, crea una sorta di tettoia (lett. ‘d’) infatti, sono da qualificare quali interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 10 co. 1 lett. c del D.P.R. 380/2001 poiché modificano o il prospetto del fabbricato o entrambi”.
Tettoia chiusa, tettoia aperta o pergotenda? Come districarsi tra permessi ed edilizia libera
Una struttura portante in legno lamellare di 3 pilastri e 7 travi orizzontali, imperniate al torrino, coperta con doghe in legno non è configurabile come pergotenda.
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Pergotenda? Impossibile. Ecco perché
I ricorrenti avevano paventato che l'intervento configurasse la realizzazione di una pergotenda, ma Palazzo Spada è fermo nel ribadire che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, gli interventi che alterino l’originaria consistenza fisica dell’immobile e comportino l’inserimento di nuovi impianti e la modifica e ridistribuzione dei volumi, non si configurano né come manutenzione straordinaria, né come restauro conservativo, ma rientrano nell’ambito della ristrutturazione edilizia (cfr. Cons. St., sez. V, 5 settembre 2014, n. 4523)
Conseguentemente, le opere di cui sopra non possono in alcun modo essere ricondotte ad una mera “pergotenda”, tenuto conto che per la giurisprudenza (Cons. St., Sez. VI n. 5737 del 5 ottobre 2018) “per aversi una pergotenda occorrerebbe, infatti, che l’opera principale sia costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda” (cfr. anche Cons. St. n. 306 del 2017 e n. 1619 del 2016).
Ciò senza considerare che le opere sono state eseguite in area vincolata senza alcuna autorizzazione paesaggistica.
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L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
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