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Ampliamento di manufatti per attività artigiana: niente terzo condono in zona vincolata. No al silenzio-assenso

In virtù delle regole del Terzo condono edilizio, in presenza di un vincolo ambientale e paesistico preesistente e di un aumento volumetrico non consentito, la formazione del silenzio-assenso non è neanche astrattamente configurabile, essendo la fattispecie totalmente estranea alla volontà condonistica.

Il silenzio-assenso non 'esiste' nel caso di opere di ampliamento realizzate in zona vincolata, per le quali è stata richiesta la sanatoria straordinaria del terzo condono edilizio (DL 269/2003, convertito in legge 326/2003).

Arriva un altro importante chiarimento, dalla giustizia amministrativa, che in avvio di 2024 (sentenza 240 del Consiglio di Stato del 5 gennaio) torna sul Terzo condono edilizio, ormai un 'must', perimetrando i confini di una sanatoria molto stretta, soprattutto se le opere comportano un ampliamento e se sono realizzate in zona vincolata.

 

Terzo condono edilizio: non esiste il silenzio-assenso in zona vincolata. Ecco perché

Il comune aveva rigettato l'istanza di condono ai sensi della legge 326/2003 (Terzo condono), riguardante "opere consistenti nella realizzazione di un ampliamento di manufatti terranei adibiti ad attività artigiano-commerciale". Da qui il ricorso prima al TAR competente e poi al Consiglio di Stato, che respinge comunque l'appello senza mezzi termini.

Palazzo Spada inizia osservando che le doglianze relative alla prospettata formazione del silenzio assenso, ai sensi dell'art. 32, comma 37, DL 269/2003, convertito in legge 326/2003, da disattendere. Poi spiega il perché.

Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d) , della legge 326/2003, fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 47/1985 (Primo condono), le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

Di conseguenza, in presenza di un vincolo ambientale e paesistico preesistente e di un aumento volumetrico non consentito, la formazione del silenzio-assenso non è neanche astrattamente configurabile, essendo la fattispecie totalmente estranea alla volontà condonistica.

Insomma, è principio ormai assodato che il silenzio-assenso non si integra, in caso di condono, ove l’opera sia in contrasto con i vincoli di inedificabilità.

Ampliamento di appartamento in zona vincolata: condono edilizio impossibile. Ecco perché

La realizzazione, in assenza di titolo abilitativo, di un ampliamento all'appartamento tramite un nuovo locale avente superficie residenziale di 24 metri quadrati e destinato a servizi accessori non è condonabile, in quanto la sanatoria straordinaria del terzo condono edilizio, per le aree sottoposte a vincolo, è riservata a opere di restauro, risanamento o manutenzione straordinaria.


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Condono edilizio in zona vincolata? Solo per gli interventi minori (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria)

Il Consiglio di Stato precisa anche che, sempre con riguardo agli abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il condono previsto dall’art. 32 del decreto legge 269/2003 è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del citato decreto (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e, previo parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l’area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni dei relativi strumenti.

Peraltro, la Corte costituzionale, ha ribadito che il comma 27, lettera d), dell’art. 32, attribuisce «carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino l’inedificabilità assoluta» (Corte cost. n. 252 del 2022), con la conseguente carenza di obbligo di acquisizione del parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.

Nel caso di specie, il fabbricato si trova in area sottoposta a vincolo paesaggistico e risulta in contrasto con le prescrizioni del P.R.G., sicché non può ritenersi formato alcun silenzio-assenso atteso che tale fenomeno non si integra, in caso di condono, ove l’opera sia in contrasto con i vincoli di inedificabilità (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 settembre 2022, n. 8303; Id., 12 luglio 2022, n. 5853; Id, 15 marzo 2022, n. 1813; Id., 24 novembre 2020, n. 7382).


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Allegati

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