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Annullamento del condono edilizio per falsa rappresentazione della realtà: ok anche dopo 20 anni

Se la concessione in sanatoria è stata rilasciata sulla base di una errata rappresentazione dello stato dei luoghi da parte dei richiedenti, il condono o la sanatoria sono revocabili anche dopo svariati anni, in quanto difettano dei presupposti di legge e non si applica il limite di diciotto mesi dell'art. 21-nonies legge 241/1990.

Attenzione alle rappresentazioni errate o false della realtà urbanistica in caso di sanatorie e condoni edilizi, perché se i rilievi non corrispondono al vero la revoca del permesso in sanatoria può scattare anche dopo 20 anni, come nel caso della sentenza 654/2025 del 3 settembre del Tar Marche, che ha confermato l'annullamento in autotutela - datato 2016 - da parte del comune della concessione in sanatoria concessa nel 1996 sull'istanza di condono edilizio presentata nel marzo del 1995 (sulla base del Terzo condono - DL 269/2003).

 

I motivi dell'annullamento della sanatoria: altezza e cubatura non corrispondono al vero

Le ragioni dell'annullamento possono rinvenirsi principalmente nel fatto che la concessione in sanatoria era stata rilasciata sulla base di una errata rappresentazione dello stato dei luoghi da parte dei richiedenti, sia con riferimento all’altezza, sia con riferimento alla consistenza dell’immobile, come più in dettaglio rappresentato nella parte motiva del provvedimento.

In particolare, l’Ente sarebbe stato tratto in errore da quanto dichiarato nella perizia asseverata allegata all’istanza di condono, in cui si faceva riferimento ad un’altezza di metri 2,50 e ad una consistenza volumetrica di metri cubi 747,85.

Il Comune ha ritenuto, invece - sulla base di verifiche circa l’effettiva consistenza dell’abuso effettuate a seguito di due distinti sopralluoghi eseguiti nell’anno 2015 e originati da un esposto degli allora locatari dell’immobile (odierni controinteressati) presentato nel medesimo anno -, che non sussistessero i presupposti giuridico-fattuali per poter concedere la sanatoria, deliberandone, quindi, l’annullamento in autotutela.

Ciò in quanto l’altezza interna netta rilevata è risultata pari a 2,80 metri, che, anche tenendo ferma la superficie lorda dichiarata, determina una cubatura effettiva di metri cubi 837,59, superiore a quella ammessa ex lege per la concessione del condono ammessa ex lege per la concessione del condono (750 metri cubi).

 

Troppo tempo tra il condono e l'accertamento? Non importa

Il TAR precisa che il semplice tracorrere nel tempo non è assolutamente condizione ostativa all'annullamento in autotutela della concessione in sanatoria, qualora, appunto, si riscontri una falsa rappresentazone della realtà.

Infatti, il provvedimento impugnato costituisce un atto di autotutela doverosamente adottato a seguito del riscontro, da parte degli Uffici del Comune, del fatto che il condono era stato rilasciato sulla base di una rappresentazione dello stato di fatto non corretta e, quindi, in difetto dei presupposti di legge.

La circostanza che sia decorso un lungo lasso di tempo tra la concessione del condono e il suo annullamento d’ufficio non costituisce, nel caso di specie, un elemento ostativo all’esercizio dell’autotutela: l’art. 21 nonies, comma 2 bis, della legge n. 241/1990, introdotto dall'articolo 6, comma 1, lettera d), numero 2) della legge 7 agosto 2015, n. 124, stabiliva, infatti, prima della novella, che “i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”. Il termine di diciotto mesi è stato poi ridotto a dodici mesi dall'articolo 63, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

La ratio della norma, infatti, è quella di garantire il rispetto del principio del legittimo affidamento; in altri termini, l’ordinamento tutela il destinatario di un provvedimento ampliativo che sia parte passiva e incolpevole nella provocazione della patologia che affligge l'atto, qualora la responsabilità nella adozione dell'atto illegittimo debba totalmente ascriversi all'Amministrazione.

 

E' punibile anche il comportamento fuorviante o omissivo

Attenzione: deve ritenersi falsa e fuorviante non solo una rappresentazione divergente dalla realtà, ma anche una parziale o reticente che disveli un intento fraudolento o malizioso del richiedente.

Il comportamento dei privati - sia nel corso del procedimento che ha portato al rilascio del condono, sia in quello di secondo grado - è stato infatti consapevolmente fuorviante e omissivo, avendo essi fornito una erronea rappresentazione proprio in ordine a un presupposto necessario per l’ammissibilità del condono medesimo.

L’Amministrazione, infatti, si è basata, per la concessione del condono, sulla domanda di parte e sugli allegati alla stessa, nei quali si faceva riferimento ad un volume di metri cubi 747,85 e non si invocava alcuna riduzione del volume computabile.

Ma evidentemente la realtà era un'altra: l'altezza era maggiore e si superava il limite di cubatura, mancando, appunto, i requisiti per poter beneficiare del condono edilizio.

 

Il comportamento omissivo dei privati

Il TAR ha rilevato, inoltre, che l'effettiva consistenza dell'abuso non era stata contestata dagli interessati né in sede procedimentale né nel ricorso introduttivo.

Solo tardivamente, con memoria ex art. 73 c.p.a., i ricorrenti avevano sollevato questioni tecniche sul calcolo del volume, introducendo motivi nuovi inammissibili.

Il comportamento dei privati, sia nel procedimento originario che in quello di secondo grado, era stato consapevolmente fuorviante e omissivo, avendo fornito una erronea rappresentazione del presupposto necessario per l'ammissibilità del condono.

 

Niente tutela per l'affidamento del privato

Infine, segnaliamo un importante passaggio della sentenza dove si sottolina che se la concessione del condono dipende da una rappresentazione dello stato dei luoghi non corrispondente alla realtà, l'interesse pubblico all'eliminazione del titolo abilitativo illegittimo è insito nella situazione stessa.

Il comune, in tal senso, non deve offrire una specifica motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale, preminente rispetto a quello privato contrapposto, ciò in quanto non può configurarsi un legittimo affidamento del privato quando questi ha indotto in errore l'amministrazione procedente.

La sanatoria straordinaria va quindi revocata, poco importa se sono passati 20 anni dalla concessione.


LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO

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