Condominio | Assicurazione
Data Pubblicazione:

Ascensore precipita in condominio? Niente risarcimento! Fondamentale è l’onere della prova

L’articolo analizza le responsabilità del condominio ai sensi dell’art. 2051 c.c., con particolare riferimento al risarcimento dei danni derivanti da impianti comuni, come l’ascensore. Attraverso la sentenza n. 1322/2025 del Tribunale di Avellino, viene evidenziato come il risarcimento richieda la prova del nesso causale tra il malfunzionamento e il danno subito.

Responsabilità ex art. 2051 c.c.: quando il condominio risponde

Secondo l’articolo 2051 del codice civile “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

Ciò significa che il proprietario di un oggetto che provoca un danno a terzi ne è responsabile, ossia deve risarcire eventuali danni prodotti a meno che non provi la propria innocenza dimostrando che l’evento sia stato imprevedibile e inevitabile.

Tale principio assume una certa importanza nei contesti condominiali, dove la responsabilità per danni derivanti da malfunzionamenti di impianti condominiali rappresenta quasi una prassi. Infatti il condominio, in qualità di custode delle cose comuni, è chiamato a rispondere ai sensi dell’articolo 2051 del codice civile per i danni cagionati dalle strutture e dagli impianti di cui ha la custodia.

Tuttavia, ciò non esonera il danneggiato dalla dimostrazione del nesso di causalità tra l’evento dannoso e ciò che plausibilmente lo ha determinato (la cosa in custodia altrui). Infatti l’onere probatorio grava interamente sul danneggiato e costituisce un elemento imprescindibile per il riconoscimento del diritto al risarcimento.

Ciò è quanto affrontato dal Tribunale di Avellino con la sentenza n. 1322/2025, la quale ha esaminato un caso di presunto danno conseguente a un malfunzionamento di un ascensore condominiale.

 

Ascensore precipita ma il risarcimento è escluso: il Tribunale spiega perché

Un uomo, residente al quarto piano di un condominio, e il suo nipotino di appena due anni entrano nell’ascensore per raggiungere il piano terra.

Premuto il pulsante, la cabina inizia a traballare per alcuni secondi, per poi precipitare in caduta libera per diversi metri, fermandosi bruscamente all’altezza del secondo piano, probabilmente grazie all’attivazione dei freni di emergenza.
In seguito all’intervento dei vigili del fuoco viene allineata la cabina bloccata con l’apertura del piano terra, consentendo l’uscita dei due sfortunati. È proprio in questo momento che si consuma il passaggio determinante per l'esito del processo. Secondo quanto riportato nel verbale di intervento, infatti, il ricorrente dichiara ai vigili del fuoco “che sia lui che il nipotino erano in buona condizione e non avevano bisogno di personale medico per un eventuale controllo”. Dichiarazione apparentemente innocua ma che successivamente si rileva decisiva nel giudizio.

Tuttavia in seguito il ricorrente lamenta dolori alla zona lombosacrale e decide di agire in giudizio contro il condominio richiedendo un risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali, basandosi sull’articolo 2051 del codice civile, che disciplina la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia. Di contro il condominio chiama in causa sia la società manutentrice dell’ascensore sia la propria compagnia assicurativa, sostenendo di aver sempre adempiuto agli obblighi di custodia attraverso regolari contratti di manutenzione.

Il giudice chiarisce l’importanza dell’onere della prova del nesso causale, precisando come “(…) il soggetto che agisce per il risarcimento dei danni ha l'onere di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. Quindi, sul danneggiato incombe l'onere di provare il danno, nonché il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno stesso. Nel caso di specie, incontestato il rapporto di custodia nonchè il sinistro avvenuto nei locali condominiali, va rilevato che mediante l'istruttoria svolta, l'attore non è riuscito a provare la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento dannoso e il bene in custodia. In definitiva, il legislatore, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, ma il nesso di causalità è stato automaticamente escluso dall'attore con la dichiarazione resa nella immediatezza dell'evento.”
Quando si parla di azioni di risarcimento basato sull’articolo 2051 del codice civile, spetta al danneggiato dimostrare non solo il danno subito, ma anche il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno stesso. Nel caso esaminato dal Tribunale emerge che, pur essendo incontestato sia il rapporto di custodia del condominio dell’ascensore ove sia l’avvenuto sinistro, il ricorrente non è riuscito a provare la sussistenza del necessario nesso causale tra l’evento e il danno lamentato. Anzi proprio la dichiarazione spontanea resa ai vigili del fuoco è stata un’arma a doppio taglio in quanto ha automaticamente escluso questo nesso e di conseguenza il ricorso è stato rigettato.

In definitiva:

per ottenere un risarcimento bisogna dimostrare non solo di aver subito un danno, ma anche che tale danno sia effettivamente conseguenza dell’evento contestato. Una prova che può risultare particolarmente difficile quando le proprie stesse dichiarazioni iniziali contraddicono la pretesa successivamente avanzata.

 

Scarica la sentenza in allegato

 

Keywords: art. 2051 codice civile, condominio, ascensore, danni da cose in custodia, malfunzionamento ascensore, nesso causale, impianti condominiali, parti comune, caso fortuito.

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto e accedere al portale tramite login.

Iscriviti Accedi

Allegati

Assicurazione

Coperture assicurative nel settore edile: normative, obblighi, rischi e polizze per proteggere imprese e progetti. INGENIO offre una panoramica aggiornata e specialistica a cura di esperti del settore.

Scopri di più

Condominio

Con il topic "Condominio" si raccolgono tutti gli articoli pubblicati da Ingenio sul tema dei condomini, dalle norme alla gestione.

Scopri di più

Leggi anche