Condoni e Sanatorie
Data Pubblicazione:

Braccio di ferro tra condono edilizio e vincolo paesaggistico: quando la demolizione è inevitabile

Il condono edilizio non protegge dalle violazioni paesaggistiche: le opere abusive in aree vincolate devono essere demolite. La Corte di Cassazione ribadisce l’autonomia tra urbanistica e paesaggio. La tutela del vincolo paesaggistico prevale sempre sul condono.

Condono edilizio e vincolo paesaggistico: quando la demolizione è inevitabile

Il rapporto tra condono edilizio e tutela paesaggistica genera non poca confusione.

Infatti molti proprietari di immobili che si trovano ad affrontare ordini di demolizione per opere abusive realizzate in zone vincolate nutrono la convinzione che la presentazione di un’istanza di condono edilizio, specialmente se risalente nel tempo e ancora pendente, possa costituire uno scudo protettivo contro l’esecuzione della demolizione.

Si tratta di un equivoco molto diffuso, alimentato da una comprensione superficiale della normativa e dalla tendenza a considerare il condono come una sorta di soluzione universale per qualsiasi irregolarità edilizia.

In realtà è necessario distinguere tra:

  • l’ambito urbanistico-edilizio che si attiene all’ordinato sviluppo del territorio e al rispetto degli strumenti di pianificazione;
  • l’ambito paesaggistico che protegge le aree con vincolo.

Questa distinzione produce conseguenze pratiche decisive, infatti mentre il condono edilizio può sanare determinate violazioni delle norme urbanistiche ovvero, in caso di pendenza, sospendere ordini di demolizione, esso non ha alcuna efficacia quando si tratta di opere che hanno compromesso valori paesaggistici tutelati, per le quali l’unico strumento applicabile (nei casi consentiti dalla legge) è l'autorizzazione paesaggistica postuma.

La questione assume particolare rilevanza soprattutto perché il territorio presenta molte aree soggette a vincoli paesaggistici, dalle coste alle montagne, dai centri storici alle zone di particolare interesse ambientale.

Chi interviene in tali aree senza le necessarie autorizzazioni si espone al rischio concreto della demolizione, un rischio che non può essere eluso mediante il ricorso al condono edilizio.

Un recente intervento della Corte di Cassazione ha avuto il merito di chiarire definitivamente questi aspetti, sgombrando il campo da interpretazioni fantasiose e ribadendo con fermezza l’autonomia tra i due sistemi di tutela e chiarendo che il condono edilizio, anche se regolarmente presentato e ancora pendente, non ha alcun effetto sulle violazioni paesaggistiche.

Le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico devono essere demolite, indipendentemente dalla presenza di domande di condono.

 

Demolizione opere abusive in area vincolata: prevalenza del reato paesaggistico sul condono edilizio

La vicenda esaminata dalla Suprema Corte si basa sulla sentenza del 1997 emessa dalla Corte d’Appello di Roma che aveva condannato l’imputato per violazioni paesaggistiche, disponendo la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

Nel 2023, il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello aveva emesso ingiunzione a demolire le opere abusive, tra cui un muro di contenimento e due tettoie.

Il condannato aveva richiesto l’annullamento dell’ingiunzione sostenendo di aver presentato nel 1994 istanze di condono edilizio, ancora pendenti a causa del mancato rinvenimento degli originali delle domande.

Il ricorrente articola varie motivazioni a sostegno della propria difesa, tutte però integralmente respinte dalla Suprema Corte di Cassazione che chiarisce alcuni principi fondamentali in materia di demolizione di opere abusive in area vincolata.

La Corte puntualizza la distinzione tra violazioni urbanistiche e violazioni paesaggistiche sottolineando come siano illeciti autonomi perché tutelanti beni giuridici differenti. Infatti viene rimarcato che “(…) dovendo aversi riferimento al reato paesaggistico, per il quale è intervenuta condanna definitiva e in relazione al quale è stata disposta, come osservato, la rimessione in pristino dello stato dei luoghi (mediante demolizione delle opere abusive), e non a quello urbanistico, per il quale vi è stata sentenza di non doversi procedere, stante l'autonomia strutturale dei due provvedimenti e i diversi beni protetti (…)”.
Inoltre “(…) essendo stata confermata la condanna del ricorrente per il reato paesaggistico di cui al capo c) contestato ai sensi dell'art. 1-sexies I. 431 del 1985 (ora art. 181 I. 42 del 2004), che prevede come necessaria statuizione accessoria l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi; questo, come osservato anche dal ricorrente, ha contenuto più ampio rispetto all'ordine di demolizione, in quanto comprende tutte le ipotesi di alterazione del paesaggio e comporta la reintegrazione totale del bene nell'area protetta, con un carattere di maggiore completezza ed effettività rispetto alla demolizione prevista in materia urbanistica (…)”.

L’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi è necessario per ottemperare ad una condanna per reato paesaggistico e comporta la reintegrazione totale del bene nell’area protetta a differenza dell'ordine di demolizione che prevede essenzialmente la sola rimozione dell'opera abusiva.

Un ulteriore punto importante riguarda le domande di condono, la Corte in merito a ciò ha sottolineato come il condono edilizio riguardi esclusivamente le violazioni urbanistiche e non può estendersi alle violazioni paesaggistiche, che richiedono il rilascio di una specifica autorizzazione paesaggistica postuma e nel caso di specie il ricorrente non aveva neppure richiesto tale autorizzazione, avendo fondato la propria difesa esclusivamente sul condono edilizio.

In presenza di violazioni paesaggistiche, l’ordine di rimessione in pristino prevale su qualsiasi condono edilizio e deve essere eseguito integralmente, a tutela del bene paesaggio (costituzionalmente protetto) e la pendenza di istanze di condono non può sospendere o impedire l’esecuzione della demolizione quando questa sia stata disposta in via definitiva per tutelare il vincolo paesaggistico.

 

Scarica la sentenza in allegato

 

Keywords: condono edilizio, vincolo paesaggistico, demolizione, opere abusive, autorizzazione paesaggistica, violazioni urbanistiche, violazioni paesaggistiche, reato paesaggistico, rimessione in pristino, tutela del paesaggio.

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto e accedere al portale tramite login.

Iscriviti Accedi

Allegati

Condoni e Sanatorie

Condoni e sanatorie: su INGENIO articoli, normative e guide per comprendere le procedure di regolarizzazione edilizia.

Scopri di più

Leggi anche